-  Comand Carol  -  02/06/2016

Tutela dei diritti in Ue: in tema di garanzie procedurali - Carol Comand

Un motivo formulato per la prima volta in sede di cassazione può essere ritenuto ammissibile in ossequio al principio di equivalenza

«Se il principio generale del diritto dell"Unione europea che sancisce il rispetto dei diritti della difesa, fra cui il diritto di una persona a essere sentita da un"autorità nazionale prima dell"adozione, da parte di tale autorità, di qualsiasi decisione che possa incidere negativamente sugli interessi di detta persona, quale una decisione che ponga fine alla sua autorizzazione di soggiorno, rivesta nell"ordinamento giuridico dell"Unione europea un"importanza equivalente a quella delle disposizioni di ordine pubblico di diritto belga nell"ordinamento nazionale, e se il principio di equivalenza postuli che un motivo basato sulla violazione del principio generale del diritto dell"Unione europea che sancisce il rispetto dei diritti della difesa possa essere sollevato per la prima volta dinanzi al Conseil d"État, in un procedimento per cassazione, com"è consentito nell"ordinamento nazionale per i motivi di ordine pubblico» C-161/15.

Il consiglio di Stato belga ha proposto una domanda alla Corte di giustizia della Comunità europea relativa all'ammissibilità, in virtù del principio di equivalenza, in sede di giudizio di cassazione, di un nuovo motivo, relativo al diritto di essere sentito, in quanto considerato ascrivibile ai motivi di ordine pubblico.

La domanda verte sull'interpretazione del diritto dell'Unione del rispetto dei diritti della difesa.

La questione origina dalla revoca di un permesso di soggiorno da parte dell'amministrazione competente, dopo circa un anno dal suo rilascio, per la falsità delle informazioni allora fornite dall'interessato, al quale viene tuttavia fornita la possibilità di impugnare il provvedimento.

A differenza del ricorso di primo grado, in cui si deduceva un difetto di motivazione del provvedimento, nel ricorso per cassazione promosso a seguito del rigetto della precedente impugnazione, si deduce il mancato rispetto dei diritti di difesa e del contraddittorio, la violazione del diritto di essere sentito e la violazione degli artt. 41 e 51 della Carta dei diritti fondamentali.

Data l"ammissibilità, nell"ordinamento belga, se per la prima volta formulati in sede di cassazione, di norma, dei soli motivi di ordine pubblico ci si chiede dunque se, una questione relativa ai diritti di difesa, fra cui si contempla il diritto di essere sentito, sia legittimamente posta in quella sede.

Premesso che il ricorso innanzi alla Commissione belga, e poi innanzi al Consiglio di Stato riguarda questioni rientranti nell"ambito di applicazione del diritto unionale, nella fattispecie si tratta materia rientrante nella trasposizione di una direttiva che non contiene una disciplina specifica relativa alle procedure di revoca di un permesso, e che, l"autonomia procedurale riconosciuta ai singoli Stati deve essere improntata al rispetto del principio di effettività ed al principio di equivalenza, la questione sottoposta alla Corte di Giustizia non atterrebbe alla violazione del principio di effettività ma solo a quello di equivalenza.

Tale rilievo, induce a ritenere che, per il rispetto del principio di equivalenza, un motivo della stessa natura di quelli di norma ammessi per la cassazione nazionale, debba ritenersi ammissibile anche se attinente la violazione del diritto Ue.

Nel caso esaminato, però, non risulta chiaramente dalla decisione di rinvio che il diritto di essere sentito, per come garantito dal diritto belga, "costituisca, di per sé, un principio generale del diritto belga derivante, a tale titolo, dall"ordine pubblico interno di tale Stato membro".

 

 



 

 

 

 




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