-  Peron Sabrina  -  15/07/2008

Tribunale di Roma, sez. spec. (ord.), 23.06.2008, Il GAMBERO ROSSO – Sabrina PERON

Il Tribunale di Roma ha deciso con ordinanza il caso "Il Gambero rosso" vs. "Il Gambero Rozzo".
L’editore titolare sia della testata, specializzata in ambito gastronomico, “Il Gambero Rosso”, che dell’omonimo marchio (nazionale e internazionale), citava in giudizio l’autore e l’editore della guida “Il Gambero Rozzo”, lamentando sia la violazione della normativa sul diritto d’autore che la contraffazione del proprio marchio.
Si difendeva "Il Gambero Rozzo" eccependo il difetto di novità, capacità distintiva e liceità del marchio “Il Gambero Rosso”, in quanto segno associato al concetto di “buona cucina”, sin dall’opera di Carlo Collodi “Le Avventure di Pinocchio”, pubblicata nel 1883 (costituendo il titolo di un paragrafo dell’opera, “L’osteria del Gambero Rosso”), ormai ampiamente diffuso nel settore del gastronomico e del commercio alimentare e tutelabile al più quale marchio debole, nonché di difetto di rischio confusorio per l’altrui marchio e testata, stante la diversità fonetica, dei canali di vendita. 

Secondo il Tribunale di Roma nel caso di specie non può invocarsi la tutela della normativa del diritto d’autore, ma solo quella inerente la contraffazione del marchio

Con riguardo alla tutela di cui agli artt. 100-102 L.A., il Tribunale ne ha individuato la ratio nella funzione e capacità dei titoli e delle testate di identificazione dell’opera cui ineriscono, funzione che è tanto più meritevole di tutela quanto più è intrinsecamente originale, frutto di pura fantasia e lontana dal mero richiamo contenutistico e/o strutturale del giornale o del periodico. 
Ciò premesso, secondo il Tribunale di Roma, in tale fattispecie difettava il fumus del rischio di confondibilità presso il pubblico, dato che questo sussiste tutte le volte in cui il lettore medio di due opere può ricollegare l’uguaglianza o somiglianza di aspetto formale (testata o titolo) degli stessi all’unicità dell’editore, assumendo così rilievo, al di là dell’analisi delle parole usate nei titoli, i generi di appartenenza delle pubblicazioni (e quindi i “contenuti” offerti) ed il modo di presentazione al pubblico (caratteri tipografici, posizione dei titoli in copertina, sottotitoli, colori, etc.) in rapporto alle categorie di lettori cui sono destinate. 

Quanto, invece alla lamentata contraffazione del marchio, il Tribunale, ha ravvisato la validità del segno “Il Gambero Rosso”, stante la sua novità e la sua capacità distintiva, essendo originale l’accostamento dei due termini ad opere editoriali; ed ammettendone così la tutela.
Difatti, la tutela del marchio (sia comunitario o nazionale, notorio o rinomato) si realizza in presenza di alcune di condizioni cumulative, quali: (a) l’identità o la somiglianza dei segni in conflitto; (b) l’esistenza della notorietà del marchio anteriore; (c) la sussistenza di tre tipi di rischio, non necessariamente effettivo ed attuale ma anche futuro (sia pure non ipotetico), da considerarsi alternativamente tra loro, correlati all’altrui uso, senza giusto motivo, dell’altrui marchio. 
Queste tipologie di rischio sono state così individuate: il rischio di un pregiudizio al carattere distintivo del segno anteriore (ovvero di sua diluizione o graduale erosione; il rischi di un pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore (che si verifica quando i prodotti o i servizi oggetto del successivo segno, per caratteristiche o qualità intrinseche potenzialmente lesive, esercitano un’influenza negativa sull’immagine del marchio anteriore notorio o rinomato, identico o simile); o, infine, il rischio di un indebito vantaggio del secondo segno (che ricorre quando il nuovo segno sfrutta la notorietà del primo, cosicché la commercializzazione dei prodotti da esso designati è facilitata dall’associazione con il marchio anteriore notorio o rinomato e con la sua immagine e le sue caratteristiche).
Sulla scorta di tali principi, il Tribunale di Roma ha ritenuto che i segni in conflitto, pur non identici, fossero simili, per identità di uno dei due termini utilizzati (“Gambero”), avente valenza individualizzante e distintiva, accostato, rispettivamente, agli aggettivi “rosso” e “rozzo”, che, pur di senso ben distinto, hanno in comune la sillaba iniziale e la vocale finale, con conseguente indubbia evocazione nel secondo segno del primo, anteriormente utilizzato e notorio. Essendo altresì probabile che il pubblico, di fronte alle guide denominate “Il Gambero Rozzo”, pensi anche a quelle contraddistinte dal titolo “Il Gambero Rosso”; in tal modo, secondo il Tribnale, il Gambero Rozzo avrebbe subito un’influenza significativa correlata alla associazione della guida “Il Gambero Rozzo” (non a caso così denominata, anziché, ad es. “L’aragosta rozza”) alla ben più nota collana di opere dal titolo “Il Gambero Rosso” ed alle sue caratteristiche positive, così svelando l’intento di sfruttamento della fama altrui a fini commerciali.
Da ultimo da tale fattispecie esulerebbe l’ipotesi della libertà di manifestazione del pensiero (sotto il profilo dell’esercizio del diritto di critica o di satira), in quanto lo scopo delle opere contestate non è certo quello di deridere o criticare l’opera parodiata, quanto quello di sfruttarne alcuni elementi per creare un prodotto concorrente sul mercato.




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