-  Peron Sabrina  -  19/06/2008

Trib. Milano, 17.04.2008, n. 5417 - LE OPERE FOTOGRAFICHE ED IL DIRITTO D'AUTORE – Sabrina PERON

Ai sensi dell’art. 87 della legge sul diritto d’autore (L. 633/1941), sono considerate fotografie “le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo comprese le riproduzioni dell’opera d’arte figurativa ed i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”. L
a legge sul diritto d’autore distingue tre specie di opere fotografiche: quelle presentando carattere creativo, godono di tutela ai sensi della stessa legge; quelle definite “semplici” e che godono di una tutela limitata ai diritti connessi; e, infine, le fotografie di atti e documenti che non godono di alcuna tutela.

Da sempre la giurisprudenza è dunque alla ricerca del discrimen tra l’opera fotografica creativa e quella semplice. Da parte sua, nella sentenza che qui si pubblica, il Tribunale di Milano, ha ritenuto che la creatività nell’opera fotografica richieda, non solo un’appropriata scelta e un’accurata combinazione di effetti mediante giochi di luce e di colori, ma, anche, un intervento personale del fotografo sulla composizione dell’oggetto fotografato. In altre parole, l’oggetto non deve essere soltanto riprodotto bene, ma deve essere presentato al pubblico sotto una forma diversa dall’originale, così da suscitare un’impressione differente da quella che si prova contemplando l’originale. Per la creatività si richiede insomma un intervento del tutto personale del fotografo che sia espressione della sua personalità. E, quindi, si può affermare che il fotografo è anche autore se possiede la sensibilità di cogliere il momento che suscita un’impressione assolutamente particolare in chi esamina il prodotto fotografico.

Il Giudice ambrosiano - posto che il caso di specie riguardava la riproduzione fotografica di opere d’arte - avendo accertato che le immagini in questione consistevano in una riproduzione perfetta degli originali, che il fotografo aveva ottenuto avvalendosi dei migliori strumenti dell’alta tecnologia per rendere le foto il più possibile fedeli all’opera d’arte ritratta e, quindi, per suscitare nel pubblico le stesse sensazioni proprie delle opere fotografate, ha escluso che tali fotografie potessero rientrare nella categoria delle opere aventi carattere creativo, dovendo invece rientrare nel novero delle semplici fotografie. Ossia nella cerchia di quelle fotografie che pur rivelando una professionalità elevata (ad esempio nella cura dell’inquadratura e nella capacità di cogliere in maniera efficace il soggetto fotografato), comunque, non arrivano a diventare una personale interpretazione dell’autore

Per tali ragioni il Tribunale ha ritenuto che al fotografo, spettasse, solo un equo compenso per la successiva riproduzione di parte delle sue fotografie, senza che nulla potesse venirgli riconosciuto a titolo risarcitorio per i danni derivanti da un’illecita elaborazione delle fotografie: difatti il diritto previsto dall’art. 20 legge sul diritto autore, di opporsi ad ogni deformazione o modifica dell’opera, spetta solo al titolare dell’opera creativa e anche non a chi vanti soltanto diritti connessi a quello di autore.
 
Per approfondimenti sull'argomento si rinvia a: G. DALLE VEDOVE L. CHIAVEGATTI, Dilemmi in ordine alla tutela delle opere fotografiche, in Riv. dir. ind., 2005, 6, 331.




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