-  Redazione P&D  -  15/09/2007

Trib. Milano, 15 settembre 2007, n. 10336, g.u. Fontanella – DANNO DA VACANZA ROVINATA - Elisabetta COSTA

Ed è su questo punto che la sentenza offre spunti davvero interessanti, perché alla guida del fuoristrada non c’era un “addetto ai servizi” del villaggio vacanza, ma un altro turista.

Infatti, il pacchetto vacanza prevedeva un viaggio nel deserto egiziano a bordo di un fuoristrada, con la possibilità per i partecipanti di cimentarsi nella guida tra le dune del deserto dove è impossibile ripetere traiettorie già conosciute: insomma il vero brivido dell’avventura.

Il riconoscimento del risarcimento per il danno da vacanza rovinata trova fondamento nella Convenzione di Bruxelles del 23.4.70 recepita in Italia con la L. 27.12.1977 n.1084 e nel D.lgs. 17.3.1995, n. 111 (ora art. 94 del codice del consumo), con il quale l'Italia ha dato applicazione alla direttiva CEE n. 90/314 del 13.6.1990 concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso.

La specificità del caso in esame risiede nella combinazione tra la responsabilità del tour operator per le vacanze rovinate e le norme riguardanti la responsabilità per il fatto degli ausiliari e dei dipendenti.

La tesi del tour operator volta a cercare di far ricadere la responsabilità sul conducente non passa. Il Tribunale, infatti, evidenzia che “la convenuta aveva rilasciato ampia garanzia per tutte le condizioni di sicurezza del viaggio ed una tale garanzia stride con l’aver previsto l’utilizzo dei mezzi di trasporto con modalità così superficiali, sconsiderate e rischiose”.

Il tour operator, quindi, acconsentendo che persone estranee facessero parte, attivamente, alla gestione del viaggio si è fatto carico anche dell’operato dei terzi ai sensi degli artt. 2049 e 1228 c.c..

Ribadito, pertanto, che il risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata trova fondamento nell’art. 2 Cost., laddove il viaggio rappresenta una delle attività realizzatrici della personalità attraverso lo svolgimento di attività culturali, di svago o di riposo, il caso in cui il vacanziero ha diritto al risarcimento del danno si ha per ogni inadempimento contrattuale da parte del tour operator.

Gli operatori del turismo sono avvertiti. 






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