-  Luca Leidi  -  29/03/2016

TIPICITA' DEL DATORE DI LAVORO SPORTIVO - Luca LEIDI

La tipicità del datore di lavoro sportivo

Lavoratore dipendente come asse da bilancia

Requisiti delle società e associazioni sportive

Il contratto di lavoro sportivo ex L. 23 marzo 1981, n.91, è il contratto con il quale un soggetto, l"atleta, si obbliga contrattualmente a fornire una prestazione sportiva per un altro soggetto, il sodalizio sportivo, il quale si impegna a fornire come controprestazione una retribuzione per l"opera svolta dall"atleta (1). Con la conclusione del contratto, l"atleta diviene un vero e proprio "dipendente" della società, si assume gli oneri e i doveri conseguenti a questa posizione, e diviene titolare di rapporti giuridici attivi verso il datore di lavoro.

Per la valida instaurazione di codesto contratto, secondo i dettami dell"art.4 L.91/1981, occorre: assunzione diretta; forma scritta del contratto ad substantiam; stipulazione secondo un modello predisposto, conforme al contratto-tipo conforme all"accordo stipulato dalla Federazione e dai rappresentanti delle categorie interessate (2); deposito del contratto da parte della società in Federazione, per l"approvazione di quest"ultima.

L"oggetto del presente studio, si concentra sulla particolarità del datore di lavoro sportivo. La parte datoriale del sinallagma sportivo, la società (o associazione) sportiva, ha un obbligo di forma: essa deve essere costituita ex lege nella forma di società di capitali, nella maggior parte dei casi, società per azioni o società a responsabilità limitata (in base all"art. 10 della legge n.91/1981 solo queste possono stipulare contratti di lavoro sportivo con sportivi professionisti). Hanno bisogno necessariamente, per entrare a far parte dei singoli ordinamenti che reggono le discipline sportive, di una autorizzazione amministrativa concesso loro dalle federazioni nazionali, la c.d. "affiliazione" (3).

Ulteriore requisito per questa "licenza" era che, oltre alla forma della società in S.p.a. o S.r.l., il loro statuto prevedesse l"assenza dello scopo di lucro. Si richiedeva, infatti, che l"utile prodotto venisse reinvestito per il perseguimento di fini sportivi. È stato scritto (4), utilmente, che ciò che era vietato era in realtà il c.d. lucro "soggettivo", ossia quella parte di utile conseguito dall"impresa che viene distribuito dai soci, non il lucro c.d. "oggettivo", ovvero l"utile dall"impresa, vale a dire la gestione della società in forma imprenditoriale (5). Si spiegavano così i fenomeni della "ricapitalizzazione" e del "compenso di amministratore", espedienti per distribuire gli utili. Ma, in seguito alla sentenza Bosman, è stata emanato il D.L. n. 485/1996 contenente "Disposizioni urgenti per le società professionistiche", convertito poi nella legge n.586/1996. In essa si stabiliva che «l"atto costitutivo deve prevedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10%, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva» (6). Il restante 90%, invece, poteva essere liberamente distribuito, previa delibera sociale. Fu così che si arrivò a legittimare il perseguimento dello scopo di lucro.

Riassumendo, le caratteristiche che legittimano una società ad entrare nel mondo sportivo professionistico, e quindi a concludere un contratto di lavoro con uno atleta professionista, sono:

1) la forma di S.p.a. o S.r.l.;

2) aver ottenuto l"affiliazione dalla federazione sportiva nazionale di riferimento (o da più d"una di esse);

3) l"atto costitutivo della società debba prevedere che almeno il 10% degli utili venga reinvestito in scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva;

4) l"oggetto sociale debba riguardare esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse.

In ogni caso, per quanto riguarda capacità giuridica e di agire, i sodalizi sportivi rimangono passibili alle ordinarie norme valevoli per la generalità dei soggetti. Di particolare rilevanza è però la loro "spersonalizzazione" (7), sia nella fase di conclusione del contratto di lavoro che in caso di successione dello stesso. Ciò sta ad indicare che la proposta o l"accettazione proveniente da un imprenditore restano ferme anche in caso di morte o sopravvenuta incapacità prima della conclusione del contratto, ed in caso di trasferimento d"azienda il rapporto di lavoro continua con l"acquirente, mentre il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Ulteriore aspetto, prettamente sportivo, che caratterizza questi datori di lavoro è dato dal fatto che essi iscrivono a bilancio il valore dei propri dipendenti. Infatti, l"atleta è un c.d. "asse da bilancia", nel senso che, per il patrimonio sociale, l"atleta è un "bene", una res della società. Un esempio può giovare: se compro un giocatore al valore di 100 mila euro, iscriverò a bilancio "giocatore X: + 100 mila euro" e quel "bene" sarà spendibile. Nessuna società mette i suoi dipendenti come un bene che ha un valore scambiabile; sarebbe assurdo, ad esempio, che un imprenditore vendesse il proprio ingegnere ad un prezzo. Ma anzi, quando assumo un perito del genere, patrimonialmente parlando, è un costo. Gli atleti, invece, hanno un valore di mercato, e le società li vendono ad un"altra per un prezzo corrispondente. Tanto è vero che per anni le società creavano delle plusvalenze con lo scambio di giocatori, soprattutto di giovani di serie, oggi pratica vietata (8). Dall"altra parte, lo stipendio del giocatore dovrà essere commisurato all"asse da bilancio della società, e quindi al suo valore di mercato (9).

In ciò sta la tipicità e, per altro verso, l"anomalia che si può riscontrare nel movimento calcio, così d"altronde come negli altri sport professionistici di squadra.

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(1) Previo riconoscimento nello Statuto federale della possibilità di avvalersi di un settore professionistico, la dottrina maggioritaria tende a distinguere l"atleta dilettante da quello professionista proprio in ragione della "prevalenza" del rapporto di lavoro sportivo rispetto allo svolgimento di altre attività, ove non espressamente vietate a livello contrattuale o statutario; nonché, dello svolgimento dell"attività sportiva come principale mezzo di sostentamento. Si veda la riguardo, E. PICCARDO, Legge 23 marzo 1981, n.91: norme in materia di rapporti tra società sportive e sportivi professionistici, in Nuove leggi civili commentate, Padova, 1982, 561; M. DE CRISTOFARO, Legge 23 marzo 1981, n.91, in NLCC cit., 576; sul concetto di "prevalenza" dell"attività, si consiglia la lettura di D. DURANTI, L"attività sportiva come prestazione di lavoro, in Rivista italiana di diritto del lavoro, I, 1983, 708.

(2) Ad es. tra FIGC ed AIC (Associazione Italiana Calciatori), appunto, per i calciatori.

(3) L"art.10, co.4, cit., prevede che la società, prima di procedere al deposito dell"atto costitutivo a norma dell"art.2230 Cod. Civ., deve richiedere ed ottenere la posizione di soggetto dell"ordinamento sportivo attraverso, appunto, l"affiliazione da una o più federazioni sportive riconosciute dal CONI. Speculare all"atto di tesseramento per lo sportivo, essa può essere definita come quell"atto di adesione formale attraverso il quale il sodalizio esercita il diritto di praticare l"attività sportiva nel circuito di manifestazioni organizzate dal CONI, annoverando tale atto nelle autorizzazione amministrative (ne consegue che la materia dei provvedimenti riguardanti l"ammissione o meno di un soggetto in una federazione, incidente non sui suoi diritti soggettivi ma sui suoi interessi legittimi, è devoluta alla giurisdizione amministrativa ex art.113 Cost.). Sulla indispensabilità dell"affiliazione, si veda Trib. Napoli, 19 maggio 1982, in CONI, Rivista di diritto sportivo – Atti del II convegno di diritto sportivo, 1983, 417 e ss.

(4) L. COLANTUONI, Diritto Sportivo, Torino, 2009, 85.

(5) Sulla divisione concettuale del lucro soggettivo da quello oggettivo, si veda Cass. Civ.,14 luglio 1965, n.1481, seguita da giurisprudenza costante.

(6) Disposizione così recepita nel 3° comma dell"art.10 della L.91/1981.

(7) M.T. SPADAFORA, Diritto del lavoro sportivo, II edizione, Torino, 2012, 69.

(8)Le plusvalenze fittizie, altrimenti dette "doping amministrativo", sono vietate in quanto contrastanti con i dettami dell"art.1 del Codice di Giustizia Sportiva, concernenti i doveri inderogabili di lealtà e correttezza sportiva. Si veda l"articolo di M. GAMBARO, Processo sportivo per Inter e Milan sulle plusvalenze, in ilsole24ore.com . (giugno 2015).

(9) Quindi, se retribuisco un giocatore con il minimo federale, non posso iscrivere il valore del suo cartellino a cifre molto alte; contrariamente, se lo pago, ad esempio, cinque milioni di euro come un top player, probabilmente posso scrivere nel bilancio societario che il suo valore di mercato è altrettanto considerevole.




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