-  Gasparre Annalisa  -  17/04/2015

TESTE-PERSONA OFFESA: ANCORA SU VALUTAZIONE FRAZIONATA - Cass. pen. 13886/15 - A.G.

- lite in famiglia tra padre e figlia

- dopo la provocazione della figlia (che sputa contro di lui) il padre la colpisce al volto e lei riporta lesioni (trauma cranico non commotivo, contusioni multiple, trauma distorsivo rachide cervicale, prognosi di 10 gg.)

- la ragazza nega l'atto ingiurioso verso il genitore e di qui il padre ritiene sia inattendibile quanto al resto del racconto

 

La Suprema Corte ricorda che «è legittima la cosiddetta 'valutazione frazionata' delle dichiarazioni della parte offesa» quando la parte di tali dichiarazioni ritenuta non credibile presenti carattere di marginalità rispetto al nucleo essenziale del narrato e inoltre, ad acclarare il reato in questione, vi è anche la «certificazione medica».

Sull'argomento "valutazione frazionata", può leggersi il breve articolo del 5 aprile 2015 "PROVE DICHIARATIVE: VALUTAZIONE FRAZIONATA DEL TESTE PERSONA OFFESA" - Cass. pen. 6816/15

 

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 10 novembre 2014 – 1 aprile 2015, n. 13886 Presidente Dubolino – Relatore De Berardinis

Rilevato in fatto

Con la sentenza impugnata fu confermato il giudizio di penale responsabilità di F.G. in ordine al reato di lesioni personali volontarie in danno della figlia F. D. per avere, secondo l'accusa, colpito quest'ultima al volto cagionandole "trauma cranico non commotivo, contusioni multiple, trauma distorsivo rachide cervicale", con prognosi di giorni dieci.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria firma, l'imputato, denunciando contraddittorietà e illogicità della motivazione sull'assunto, in sintesi e nell'essenziale, che incongrua sarebbe stata la ritenuta credibilità delle dichiarazioni della persona offesa quanto alle lesioni, a fronte del fatto che le stesse dichiarazioni erano state ritenute non credibili quanto all'addebito di ingiurie, che pure era stato originariamente contestato al medesimo imputato ed in relazione al quale era stata pronunciata, dal giudice di primo grado, declaratoria di non punibilità per reciprocità di condotte ingiuriose, nonostante che, da parte del

​la persona offesa, fosse stato negato, contrariamente a quanto sostenuto dai due testimoni da essa stessa addotti, di avere sputato all'indirizzo dell'imputato.

Considerato in diritto

II ricorso non appare meritevole di accoglimento e rasenta anzi l'inammissibilità, in quanto, per u​n​ verso, il solo fatto che la persona offesa abbia negato di aver posto in essere l'atto ingiurioso costituito dallo sputo in direzione dell'imputato (del quale è stato invece riferito dai testimoni) n​on comportava, di per sé, la necessità di un giudizio di globale inattendibilità delle sue dichiarazioni, avuto riguardo al noto e consolidato principio secondo il quale è legittima la c.d. "valutazione frazionata" delle dichiarazioni della persona offesa, quando la parte di tali dichiarazioni ritenuta non credibile presenti carattere di marginalità rispetto al nucleo essenziale del narrato (ved., in tz senso, fra le altre: Cass. VI, 19 marzo - 14 maggio 2014 n. 20037, RV 260160; Cass. III, 18 ottobre 2012 - 22 gennaio 2013 n. 3256, RV 254133; Cass. VI, 20 dicembre 2010 - 27 gennaio 2011 n. 3015, Farruggio, RV 249200); per altro verso, risulta del tutto ignorato, nel ricorso, il fatto che le dichiarazioni della persona offesa, per quanto concerne le lesioni, hanno trovato, secondo quanto si legge nell'impugnata sentenza, specifico e robusto riscontro nell'acquisita certificazione medici per cui non poteva nutrirsi alcuna ragionevole dubbio circa l'obiettiva esistenza delle lesioni in questione, con riguardo alla causa delle quali, d'altra parte, non risulta fornita dall'imputato alcuna spiegazione alternativa a quella contenuta nella tesi accusatoria. Il mancato accoglimento del ricorso comporta la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese processuali, anche alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parti civile, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile F. D. che liquida in euro 2000,00, oltre accessori come per legge.




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