Amministrazione di sostegno  -  Redazione P&D  -  28/07/2022

Tavolo nazionale sui diritti delle persone fragili - Abrogare l'interdizione, 4

  1. Rilievi tecnici

Nonostante tante voci autorevoli siano scese in campo contro l’interdizione negli ultimi 20 anni (vedi infra), si registrano ancora presso molti tribunali nostrani sacche di ostinata resistenza, allorquando specie l'interdizione viene inspiegabilmente prospettata come misura “più tutelante’’. L'espressione che spesso si incontra è la seguente: "l'interdizione offre una tutela piena”, oppure “si rende necessario un riferimento costante per le scelte da compiersi" et similia.

A siffatte argomentazioni, prive di vero senso logico-giuridico, si aggiungono motivazioni legate all'idea (infondata) che la disciplina dell'AdS non consentirebbe il raggiungimento di determinati obiettivi; così soprattutto, si accampa, quanto alla scelta (necessaria) del luogo di vita e alle decisioni sanitarie e di cura della persona. La frase spesso utilizzata in proposito è del tipo: "La tutela appare l'unico strumento che legittimi una collocazione protratta ovvero una sostituzione al paziente nel consenso a terapie e trattamenti sanitari e chirurgici".

E, occorre notare, tali giustificazioni (“Ti pietrifico per il tuo stesso bene”) non sono venute meno neppure con il varo della legge n. 219/2017, sul consenso informato: un testo che, nel IV comma dell'art. 3, fa pur esplicito riferimento all'amministratore di sostegno, prevedendo che sarà l’AdS, dotato di poteri di assistenza o rappresentanza, ad esprimere/rifiutare detto consenso (tenuto conto della volontà del beneficiario).

Attualmente i dati statistici offrono un quadro disomogeneo nel nostro Paese: mostrando (a) territori geografici in cui le vecchie misure incapacitanti appaiono semidimenticate, con una tendenziale disapplicazione; e (b) ambiti in cui il ricorso a interdizione e inabilitazione figura, invece, come scelta relativamente frequente.

Una tale situazione a “macchia di leopardo” appare quanto mai incongrua: il rischio di subire, tutt’oggi, l'interdizione giudiziale verrà a dipendere dal mero capriccio logistico, ossia dalla sede in cui l’interessato si trova a vivere.

 

 




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