Viene introdotto l'istituto del patrimonio con vincolo di destinazione per la persona fragile, regolato dalle seguenti disposizioni del codice civile:
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Art. 696 Obbligazioni dell’affidatario
L’affidatario non può compiere alcun atto dal quale possa ricavare vantaggio, neanche indiretto, in quanto agisce nell’esclusivo interesse della persona fragile beneficiaria.
L’affidatario deve tenere i beni affidati separati sia dai propri che da qualunque altro bene del quale sia affidatario e distintamente identificabili.
L'affidatario deve rendere conto del suo operato per iscritto al soggetto preposto alla vigilanza sull’esecuzione del programma almeno una volta all'anno e comunque ogniqualvolta ne sia richiesto da tale soggetto.
L’affidatario può rivolgersi al giudice tutelare per ottenere direttive o altri provvedimenti attinenti il patrimonio o singoli beni che ne facciano parte.
Gli atti e i contratti compiuti e stipulati dall’affidatario in conflitto di interessi o che siano gravemente pregiudizievoli per la persona fragile beneficiaria del patrimonio possono essere annullati su istanza della persona fragile medesima, dei suoi eredi o aventi causa, del soggetto preposto alla vigilanza e dell’amministratore di sostegno che non sia affidatario.
L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto.