Amministrazione di sostegno  -  Redazione P&D  -  12/08/2022

Tavolo nazionale sui diritti delle persone fragili - Abrogare l'interdizione e l'inabilitazione, art. 693 c.c.

Viene introdotto l'istituto del patrimonio con vincolo di destinazione per la persona fragile, regolato dalle seguenti disposizioni del codice civile:

 

Art. 693 Posizione dell’affidatario rispetto al patrimonio

L’affidatario ha la titolarità dei beni che costituiscono il patrimonio ed esercita ogni facoltà connessa a tale titolarità entro i limiti stabiliti nell’atto costitutivo, compiendo ogni atto di gestione e di disposizione di tali beni al solo fine di realizzare il programma stabilito dal costituente a vantaggio della persona fragile.

L’atto costitutivo deve individuare un soggetto preposto alla vigilanza sull’esecuzione del programma nell’interesse della persona fragile e stabilisce le regole per la sua sostituzione qualora egli venga a mancare per qualsiasi causa. In mancanza, alla designazione provvede il giudice tutelare su istanza di qualsiasi interessato.

L’atto costitutivo deve individuare altresì i soggetti che ricopriranno l’ufficio di affidatario successivamente a quello primo designato per il caso di sua cessazione per qualsiasi causa nel corso della durata della destinazione. In mancanza, alla designazione provvede il giudice tutelare su istanza di qualsiasi interessato.

L’affidatario che cessi dall’ufficio perde ogni diritto sul patrimonio in favore di colui che gli succede.

 




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