Amministrazione di sostegno  -  Redazione P&D  -  03/08/2022

Tavolo nazionale sui diritti delle persone fragili - Abrogare l'interdizione e l'inabilitazione, 9

Il Giudice Tutelare potrà (ben continuare a) prevedere nei suoi decreti, riguardo al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, impedimenti o limitazioni alla facoltà di compiere uno o più atti di natura personale, allorquando ciò corrisponda al bene dell'interessato.

Con la presente riforma tale possibilità, già contemplata nell'ultimo comma dell’art. 411 del codice civile vigente, viene mantenuta a livello formale e affidata al raggio disciplinare dell’art. 409, secondo comma.

Una volta abrogata l’interdizione scompariranno dal codice, in effetti, gli “impedimenti personali automatici’’ (stabiliti per gli interdetti), quali ad esempio il divieto di sposarsi, di riconoscere un figlio, di fare testamento o donazione: anche se questi restano in vigore provvisoriamente.

La sede   di riferimento più opportuna, per una disposizione che diventa primaria come rango precettivo, appare quindi necessariamente l’art. 409 del codice civile.




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