Amministrazione di sostegno  -  Redazione P&D  -  11/08/2022

Tavolo Nazionale sui diritti delle persone fragili - Abrogare l'interdizione e l'inabilitazione, 692 c.c.

Viene introdotto l'istituto del patrimonio con vincolo di destinazione per la persona fragile, regolato dalle seguenti disposizioni del codice civile:  

Art. 692 Costituzione di un patrimonio a favore di persona fragile

Il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente, gli ascendenti e i discendenti nonché i parenti in linea collaterale fino al quarto grado di una persona fragile possono costituire, nel suo interesse esclusivo, un patrimonio affidato temporaneamente ad un soggetto per la realizzazione di un programma in ordine al mantenimento, la cura, la formazione, la partecipazione sociale e il sostegno del beneficiario.

Ai fini della presente Sezione, è fragile la persona che, per effetto di una condizione di disabilità fisica o psichica, o a causa di difficoltà o di uno stato di disagio che ne limitino lo stato di benessere, o in dipendenza di disturbi emotivi, comportamentali o di apprendimento, si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Il costituente può attribuire al patrimonio una denominazione e può ricoprire l’ufficio di affidatario.

Costituiscono il patrimonio i beni di qualsiasi natura di cui l’affidatario diviene titolare per la finalità espressa nell’atto costitutivo anche in tempi diversi, le loro permutazioni nonché i frutti e i proventi prodotti dai suddetti beni. L’affidatario può accettare incrementi del patrimonio da chiunque, purché tali incrementi non ne pregiudichino la consistenza.

L’atto che costituisce il patrimonio a vantaggio di una persona fragile e gli atti con i quali esso venga incrementato rivestono la forma di atto pubblico. Il patrimonio a vantaggio di una persona fragile può essere costituito e dotato anche per testamento nelle forme ordinarie.    Qualora la persona fragile sia beneficiaria di amministrazione di sostegno, il notaio trasmette al giudice tutelare entro quindici giorni copia in carta libera dell’atto tra vivi o del verbale di pubblicazione del testamento.

La persona fragile può conferire beni e diritti di cui sia titolare in un patrimonio costituito a proprio vantaggio trasferendoli all’affidatario, ottenuta l’autorizzazione giudiziale nel caso in cui sia anche beneficiaria di amministrazione di sostegno.

 

 

 




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