Amministrazione di sostegno  -  Redazione P&D  -  05/08/2022

Tavolo nazionale sui diritti delle persone fragili - Abrogare l'interdizione e l'inabilitazione, 11

  1. Norme mantenute e norme abrogate

In breve vengono, tendenzialmente, mantenute in vigore le norme concernenti la disciplina “sostanziale” dell’interdizione e dell’inabilitazione: normativa destinata, come tale, ad applicarsi agli attuali interdetti (circa 140.000) e inabilitati (circa 20.000).

Nel momento in cui le dette categorie di “incapaci” scompariranno de facto, a seguito di procedimento di revoca o a causa di morte degli interessati, ci si reinterrogherà eventualmente sul destino di queste varie disposizioni, le quali rimarrebbero in vigore solo a beneficio degli interdetti legali.

Vengono invece abrogate dal presente progetto, nella misura del possibile, le norme - concernenti la disciplina dell’interdizione e dell’inabilitazione - che siano tese a far nascere nuovi interdetti ed inabilitati: visto che di questi “incapaci”, a seguito della presente legge abrogativa, non potranno più  nascerne. Non tutte le norme comunque: ad esempio, visto che l’articolo 720 c.p.c. stabilisce che “per la revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione si osservano le norme stabilite per la pronunzia di esse”, non è possibile abrogare la disciplina di cui all’articolo 712 e ss c.p.c. sul procedimento di interdizione.

Sono state altresì mantenute in vita una serie di norme che, pur non riguardando gli interdetti giudiziali, possono conservare un valore per quanto concerne gli interdetti legali.

In due soli casi si è ritenuto opportuno abrogare sin d’ora due disposizioni che pure, in teoria, sarebbero state ancora applicabili agli interdetti o inabilitati. Ci si riferisce all’ultimo comma dell’art. 411 e alle disposizioni contenute negli articoli 692 e ss del codice civile. Nel primo caso è parsa decisiva l’opportunità di rendere sin d’ora autonoma, cioè non parassitaria, l’indicazione circa le possibili restrizioni di ordine personale che, al giudice tutelare, è consentito introdurre nel decreto. Nel secondo caso si è guardato soprattutto alla mancanza di interesse pratico di un istituto come il fedecommesso, e all’opportunità di valorizzare sin d’ora strumenti rientranti nella logica operativa del durante/dopo di noi.

 




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