Amministrazione di sostegno  -  Redazione P&D  -  04/08/2022

Tavolo nazionale sui diritti delle persone fragili - Abrogare l'interdizione e l'inabilitazione, 10

  1. Soluzioni nuove per il “dopo di noi”: il patrimonio con vincolo di destinazione a favore della persona fragile

  L’abrogazione dell’interdizione determina in prospettiva, negli artt. 692 ss. del codice civile, l’aprirsi di un “vuoto’’ disciplinare; vuoto suscettibile di essere coperto, agli effetti patrimoniali, tenendo presenti le istanze umane e tecniche che si ricollegano oggi all’universo del “durante e dopo di noi”. 

In effetti il vuoto in questione esisteva già, funzionalmente, nella vigenza dei vecchi istituti; essendo la sostituzione fedecommissaria un meccanismo quantomai farraginoso, oggetto di   scarsa applicazione nella pratica.

Né il deficit di presidio legale, da sempre registrabile nell’ambito della fragilità, poteva dirsi aggirato o colmato attraverso eventuali ricorsi della famiglia all’istituto (non italiano) del trust, o dalla legge (super laconica) sul ‘dopo di noi’, o dalla disciplina (puramente secondaria) dell’art. 2645 ter del codice civile Anzi un recente bilancio circa lo stato di attuazione della legge sul dopo di noi ha messo in evidenza (gennaio 2020) che, per facilitare la diffusione degli strumenti in essa previsti, può "risultare utile completare la disciplina del contratto di affidamento fiduciario che, ad oggi, appare soltanto parzialmente regolamentato nell'ambito della legge in questione, con inevitabili conseguenze in merito alla sua concreta applicazione".

E’ stato così introdotto nel presente progetto un neo-bastione privatistico, denominato “patrimonio con vincolo di destinazione a favore della persona fragile”, che occupa statutariamente gli articoli da 692 a 697 del codice civile (articoli ospitanti fino ad oggi la disciplina del fedecommesso).

Tenuto conto, d’altronde, quanti siano nella prassi i casi in cui, rispetto ad una persona vulnerabile, il giudice tutelare mostra di orientarsi - per le ragioni più varie, allorché sia operativa una buona rete domestica - verso una “non apertura hic et nunc’’ dell’amministrazione di sostegno, si è ritenuto opportuno ampliare il target del neo-istituto, allargandolo in generale a tutte le persone che vivano in condizioni di spiccato disagio.

Brevemente allora: con l’introduzione di detto istituto diviene possibile, per i familiari della persona fragile, costituire un fondo gestito da un affidatario, nell’interesse e per l’esclusivo sostegno del fragile: in particolare per il mantenimento, la cura, la formazione, la partecipazione sociale dello stesso.

E’ esperienza comune - merita sottolineare - come risulti spesso non opportuno intestare i beni direttamente alla persona bisognosa; (a) essendo più utile che detti beni costituiscano un patrimonio separato, (b) gravato da un vincolo di destinazione e contrassegnato da pressanti obbligazioni fiduciarie a carico del proprietario-gestore, (c) in modo che sia assicurato il rispetto del programma che il costituente ha stabilito.

Elemento caratterizzante del nuovo istituto appare, in sintesi, il  favor per  l’autosufficienza economico-esistenziale dell’interessato.

La realizzazione del programma e il rispetto della finalità sono posti sotto l’egida del Giudice Tutelare.

L’istituto in esame si colloca nel solco già tracciato dall’art. 2645-ter del codice civile, delineando e disciplinando un atto di destinazione volto, in prospettiva, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, secondo il nostro ordinamento giuridico.

Esso risponde sia alle preoccupazioni dei familiari, relative alla futura eventuale impossibilità di prendersi direttamente cura della persona con fragilità, sia ad esigenze del “durante noi”.

Diversamente da quanto previsto nella legge 112/2016 (cosiddetta legge sul dopo di noi), il patrimonio vincolato potrà costituirsi anche a vantaggio di persone non classificabili come “disabili gravi”: un passaggio disciplinare che mira alla esaltazione/promozione della sovranità, per tutte le persone civilmente svantaggiate, a prescindere dalla serietà della patologia che le affligga.

 




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