-  Gasparre Annalisa  -  15/01/2017

Suicidio paziente psichiatrico – Corte EDU 22.11.16 – Annalisa Gasparre

Su questa Rivista abbiamo dato rilievo altre volte ai legami tra psiche e suicidio nonché ai possibili profili di responsabilità del sanitario per fatto del paziente psichiatrico.

A questo indirizzo http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-168781"]} può essere letta la sentenza recente con cui una cittadina austriaca, esauriti i rimedi interni, ha proposto ricorso alla Corte europea dei diritti dell"uomo e delle libertà fondamentali per chiedere la condanna dello Stato al risarcimento dei danni subiti a causa del suicidio del proprio figlio, paziente psichiatrico in regime di ricovero forzato.

Nell"occorso il paziente, nell"ambito di una maggiore libertà concessa dall"istituto ospedaliero, si era allontanato oltre consentito e si era gettato sotto la metropolitana.

La Corte di Strasburgo ha premesso che la Convenzione EDU (art. 2) impone agli Stati di adottare le misure adeguate per salvaguardare le vite dei soggetti sotto la sua giurisdizione, garantendo anche che i pazienti psichiatrici sottoposti a ricovero coatto siano adeguatamente protetti, proprio perché più vulnerabili. Inoltre, ha affermato che sussistono doveri di adottare misure di protezione preventive per proteggere un soggetto da altri o da se stesso. Tali obblighi, però, sorgono solo quando risulti acclarato che le autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere che la persona correva un reale ed imminente rischio per la sua vita e abbiano omesso di neutralizzare tale rischio.

Il punto controverso nella vicenda decisa non era la legittimità del ricovero bensì la prevedibilità o meno del suicidio nel paziente e l"esistenza di un correlato onere di impedire la verificazione attraverso misure di restrizione della libertà di movimento.

Ebbene, dalle ricostruzioni in fatto svolte dai giudici nazionali, risultava che il paziente, al momento della fuga poi rivelatasi letale, non sembrava rappresentare un pericolo per se stesso e che nessun segnale di rischio suicidario era stato manifestato durante la permanenza nell"ospedale psichiatrico.

In altri termini, l"evento non era prevedibile, pertanto, viene meno qualsiasi ipotesi di responsabilità dell"ospedale (e dello Stato austriaco).

Infine, la Corte di Strasburgo suggerisce di considerare che una più stringente restrizione della libertà di movimento potrebbe scontrarsi con altri valori tutelati dalla stessa Convenzione, quali quelli presidiati dagli artt. 3 (divieto di tortura), 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e 8 (rispetto della vita privata e familiare).

Volendo, su questa Rivista, 3.10.2016, un caso domestico, Suicidio della paziente depressa: quali responsabilità per lo psichiatra? – Cass. pen. 33609/16.

 

Per approfondimenti, oltre ai numerosi contributi su questa Rivista, volendo, Gasparre, La colpa penale del medico. Lettura guidata alla giurisprudenza e alle questioni più recenti, Key Editore, 2015 oppure, in una dimensione più organica, Todeschini (a cura di), La responsabilità medica, Utet, 2016.




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