-  Peron Sabrina  -  29/10/2012

SUI DIRITTI DEI PRODUTTORI FONOGRAFICI ALLEQUO COMPENSO - Corte Giustizia 15.03.2012, 135 – Sabrina PERON

"SUI DIRITTI DEI PRODUTTORI FONOGRAFICI ALL"EQUO COMPENSO" - Corte Giustizia CE, sez. III, 15.03.2012, causa C-135/10 – Sabrina PERON

 

Il caso in esame aveva ad oggetto una controversia insorta tra la Società Consortile Fonografici (SCF) ed il titolare di uno studio dentistico privato, relativamente alla radiodiffusione all"interno di detto studio dentistico di fonogrammi oggetto di protezione. In particolare SCF richiedeva il riconoscimento della percezione di un equo compenso per ogni comunicazione al pubblico di fonogrammi, inclusi quella effettuata presso studi professionali privati mediante la diffusione comunque effettuata.

Per tale ragione SCF adiva il Tribunale di Torino– sezione per la tutela della proprietà industriale – che perveniva al rigetto della domanda. Impugnata la sentenza di primo grado, in data 05.03.2012, la Corte d"Appello di Torino, sospendeva il giudizio e sottoponeva alla Corte di Giustizia della Comunità Europea la seguente decisione pregiudiziale interpretativa:

  1. se la Convenzione di Roma sui diritti connessi del 26 ottobre 1961, l"Accordo TRIPs (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), il Trattato WIPO (World Intellectual Property Organization) sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT) siano immediatamente applicabili nell"ordinamento comunitario;
  2. se le predette fonti di diritto internazionale uniforme siano, altresì, immediatamente precettive nei rapporti privati;
  3. se le rispettive nozioni di "comunicazione al pubblico" contenute nei citati testi di diritto convenzionale coincidano con quelle comunitarie di cui alle Direttive 100/92/CE E 2001/29/CE e in caso negativo quale fonte debba prevalere,
  4. se la diffusione gratuita di fonogrammi effettuata all"interno di studi odontoiatrici privati esercenti attività economica di tipo libero-professionale, a beneficio della relativa clientela e da questa fruita indipendentemente da un proprio atto di volontà, costituisca "comunicazione al pubblico", ovvero "messa a disposizione del pubblico" ai fini dell"applicazione dell"art.3, n.2 lett. b) della Direttiva 2001/29/CE;
  5. se tale attività di diffusione dia diritto alla percezione di un compenso in favore dei prodotti fonografici.

Con riferimento al primo quesito, la Corte di Giustizia ha ritenuto che le disposizioni della Convenzione di Roma non formano parte dell"ordinamento giuridico dell"Unione: sia perche l"Unione non vi ha aderito; sia perché non può ritenersi che quest"ultima si sia sostituita agli Stati membri nell"ambito di applicazione della succitata convenzione, non foss"altro perché essi non vi hanno tutti aderito. Tuttavia, pur non facendo parte parte dell"ordinamento giuridico dell"Unione e non essendo applicabile all"interno di quest"ultima, la convenzione di Roma, ciò nondimeno, essa produce effetti indiretti nel suo ambito.

Con riferimento invece alla questione relativa alla possibilità per i privati di avvalersi in modo immediato delle disposizioni dell"Accordo TRIPs e del WPPT, la Corte ha rilevato:

-        che «le disposizioni dell"Accordo TRIPs non hanno efficacia diretta e non sono idonee a creare in capo ai privati diritti, che questi possano invocare direttamente dinanzi al giudice ai sensi del diritto dell"Unione»

-        che «l"applicazione delle disposizioni del WPPT, per quanto concerne la loro esecuzione o i loro effetti, è subordinata all"intervento di atti ulteriori. Disposizioni del genere non hanno pertanto efficacia diretta nel diritto dell"Unione e non sono idonee a creare in capo ai privati diritti che questi possano invocare direttamente dinanzi al giudice ai sensi di tale ordinamento giuridico».

 Quanto invece alla nozione di "comunicazione al pubblico", la Corte ha osservato che l"art. 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100, comporta una valutazione individualizzata della nozione di comunicazione al pubblico e che tale norma esplica i suoi effetti allorché l"opera è utilizzata: ne discende, di conseguenza, che il diritto oggetto della disposizione in parola è un diritto di natura essenzialmente economica.

Ciò posto la Corte ha osservato che in tale nozione è ricompreso il concetto di «rendere un"opera (…) percepibile in modo adeguato dalla gente in generale, vale a dire senza limitazioni ad individui specifici appartenenti ad un gruppo privato». Relativamente, poi, al criterio attinente ad un «numero di persone piuttosto considerevole», ad avviso della Corte, quest"ultimo mira a porre in evidenza che la nozione di pubblico comporta una certa soglia de minimis, il che esclude da detta nozione una pluralità di interessati troppo esigua, se non addirittura insignificante.

 In questo contesto, ad esempio, Corte di Giustizia ha già affermato che «l"intervento effettuato dal gestore di un albergo, che dà accesso a un"opera radiodiffusa ai suoi clienti, dev"essere considerato come una prestazione di servizi supplementare fornita al fine di trarne un certo utile, nella misura in cui l"offerta di questo servizio influisce sulla categoria dell"albergo e quindi sul prezzo delle camere. In modo analogo la Corte ha giudicato che la trasmissione di opere radiodiffuse da parte del gestore di un bar-ristorante è effettuata allo scopo, ed è idonea, ad incidere sulla frequentazione del locale e, in fin dei conti, sui risultati economici dello stesso» (v., in tal senso, sentenze SGAE, cit., punto 42, e del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 195).

 Muovendo quindi dal principio che «il pubblico oggetto della comunicazione, da un lato, costituisce ciò a cui mira l"utente e, dall"altro, è ricettivo, in un modo o nell"altro, alla comunicazione di quest"ultimo, e non è "intercettato" casualmente», la Corte ha ritenuto di poter decidere il caso in oggetto.

 Anzitutto la Corte ha precisato che i «pazienti di un dentista, pur trovandosi all"interno della zona di copertura del segnale recante i fonogrammi, possono fruire di questi ultimi unicamente grazie al deliberato intervento del dentista. Di conseguenza si deve considerare che tale dentista intervenga deliberatamente nella diffusione dei fonogrammi».

Ciò posto, tuttavia, la Corte ha rilevato che i clienti di un dentista «formano un complesso di persone la cui composizione è in larga misura stabile e che, pertanto, costituiscono un insieme di destinatari potenziali determinato, giacché le altre persone non hanno, in via di principio, accesso alle cure prestate dal professionista in parola. Di conseguenza, non si tratta di "gente in generale"». A ciò si aggiunga che tale «pluralità di persone è scarsamente consistente, se non persino insignificante, dal momento che l"insieme di persone simultaneamente presenti nel suo studio è, in generale, alquanto ristretto. Inoltre, benché i clienti si succedano, ciò non toglie che, avvicendandosi, detti clienti, di norma, non sono destinatari dei medesimi fonogrammi, segnatamente di quelli radiodiffusi».

In altre parole, un «dentista che diffonde fonogrammi in presenza dei suoi pazienti, quale musica di sottofondo, non può ragionevolmente aspettarsi un ampliamento, unicamente in virtù di tale diffusione, della clientela del proprio studio, né aumentare il prezzo delle cure prestate. Ne consegue che siffatta diffusione non è idonea, di per sé, ad incidere sugli introiti di tale professionista». Difatti, i clienti si «recano presso uno studio medico dentistico unicamente allo scopo di essere curati, giacché una diffusione di fonogrammi non è minimamente collegata alla prassi delle cure dentistiche. È in modo fortuito e indipendentemente dalla loro volontà che detti clienti godono dell"accesso a taluni fonogrammi, in funzione del momento in cui arrivano allo studio, della durata della loro attesa e del tipo di trattamento ricevuto. In siffatto contesto non si può presumere che la normale clientela di un dentista sia ricettiva rispetto alla diffusione di cui trattasi».

 Dal complesso di queste considerazioni, ad avviso della Corte discende che «un dentista, come quello di cui alla controversia principale, che diffonde gratuitamente fonogrammi nel suo studio a favore dei suoi clienti, i quali ne fruiscono indipendentemente dalla loro volontà, non effettua una "comunicazione al pubblico" ai sensi dell"articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100. Di conseguenza, il requisito ex articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100 affinché una remunerazione equa sia versata dall"utente, ossia che quest"ultimo effettui una "comunicazione al pubblico" ai sensi della succitata disposizione, non è soddisfatto in una situazione come quella oggetto della controversia principale».

 

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