-  Peron Sabrina  -  29/11/2012

SUI DIRITTI CONNESSI DEGLI ARTISTI- Tribunale di Roma,sez. spec., 13.11.2012 - Sabrina PERON

"SUI DIRITTI CONNESSI DEGLI ARTISTI"- Tribunale di Roma,sez. spec., 13.11.2012 - Sabrina PERON

 

Nell"ordinanza che qui si pubblica il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso cautelare proposto da un"artista interprete di un"opera audiovisiva. In particolare quest"ultima lamentava la violazione di una clausola del contratto di prestazione artistica e cessione dei diritti di utilizzazione economica per l"interpretazione di un ruolo nell"opera denominata la "Famiglia Gionni".

Accadeva difatti che tale serie televisiva inizialmente trasmessa su un canale satellitare, venisse riprodotta in DvD e commercializzata come inserto di una rivista settimanale. Nell"effettuare tale attività, l"artista lamentava che vi era stata una non corretta divulgazione del suo nome e della sua immagine sui Dvd e sui materiali di supporto.

Gli artt. 80 – 85-bis L.A. (L. 633/1941) trattano dei diritti connessi degli artisti e degli interpreti (ossia coloro che eseguono in qualunque modo le opere dell"ingegno), a tale riguardo si noti che non si tratta di "diritto d"autore", perché l"attività interpretativa è definita come attività intellettuale diretta a rendere percepibile al pubblico un"opera creata da altri e che non costituisce quindi una creazione autonoma e, quindi, tutelabile come opera dell"ingegno in sé (L. Gangarossa, Guida alla tutela dell"opera cinematografica, Milano, 2005, p. 160 ss).

Tali norme attribuiscono all"artista alcuni diritti patrimoniali esclusivi su determinate utilizzazioni della loro prestazione, solitamente distinte in primarie e secondarie. Le prestazioni primarie riguardano la prestazione pure e semplice; quelle secondarie interessano la prestazione già fissata su un supporto materiale. Ad esempio l"art. 80, comma 2, lett. d, L.A., conferisce all"artista il diritto di autorizzare la messa a disposizione di un pubblico non presente delle fissazioni delle proprie prestazioni e delle relative riproduzione; mentre le lettera "e" della stessa norma, gli conferisce il diritto di autorizzare la distribuzione della propria prestazione fissata su un supporto materiale.

Posto che l"art. 80 L.A. considera artista chiunque esegua - in qualunque modo - le opere dell"ingegno, per essere titolare dei diritti patrimoniali à quindi sufficiente interpretare l"opera, mentre per ricevere tutela della propria personalità professionale occorre appartenere alle categorie di artisti previsti dall"art. 82 L.A., che sono: coloro che sostengono una "parte di notevole importanza"; i direttori dell'orchestra o del coro; i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé stante e non di semplice accompagnamento. Ai sensi del successivo art. 83 L.A., tutti costoro hanno diritto a "che il loro nome sia indicato nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche".

In ogni caso, l"utilizzazione dell"immagine dell"artista sottostà alle regole di cui agli art. 96 e 97 L.A. E così, ad esempio, «l"utilizzazione abusiva dell"immagine di un noto cantante, abbinata a supporti fonografici illecitamente riprodotti e immessi sul mercato, costituisce violazione del diritto all"immagine dell"interessato, tanto più grave qualora le fotografie utilizzate per le copertine riproducano le fattezze dell"artista relative ad epoche di molto posteriori a quelle di composizione dei brani musicali in questione, e dà luogo al risarcimento dei danni, sia patrimoniali che non patrimoniali» (T. Milano 07.04.2008, in Dir. Aut., 2009, 323). Nel caso, invece, di «contratto di produzione e distribuzione fonografica, con cui una casa discografica si impegna, acquistati dall"artista ed interprete di opere musicali i diritti di utilizzazione commerciale e riproduzione fonomeccanica di registrazioni di opere musicali inedite, nonché di uso del nome d"arte e dell"immagine dell"artista su materiale pubblicitario di sua produzione direttamente connesso con la vendita e la pubblicità dei fonogrammi, configura un contratto fiduciario, nel quale, mentre da un lato l"attività del produttore e distributore fonografico, che assume il rischio di impresa, comporta l"investimento di grandi capitali e strutture organizzative di notevole complessità, sicché non può essergli imposto di continuare a produrre i dischi e a rifornire i punti vendita degli stessi anche se tale attività risulti antieconomica per la scarsa o diminuita richiesta del pubblico, dall"altro lato, l"interesse dell"autore per il rendimento dei diritti di utilizzazione ceduti (attraverso il meccanismo della royalties) è tale giustificare il suo recesso, qualora l"editore o produttore dimostri scarsa attenzione in favore della diffusione delle opere oggetto del contratto» (T. Roma, 14-06-2007, in AIDA, 2008, 682).

Da ultimo di noti che ai sensi dell"art. 85 L.A., i diritti patrimoniali degli artisti durano 50 anni "a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione. Se una fissazione dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti durano cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico della fissazione".

Per tornare alla fattispecie decisa dal Tribunale di Roma che qui si pubblica, vediamo che la domanda proposta in via d"urgenza dalla ricorrente è stata rigettata sulla base di due ordini di presupposti:

-        anzitutto, la lamentata non corretta divulgazione del nome e dell"immagine dell"artista sui Dvd e sui materiali di supporto, non potevano imputarsi alla resistenti, in assenza di prova di una loro partecipazione alle scelte grafiche relative alla copertina dei DvD, ai libretti ed ai cartonati pubblicitari, tutti editi da un soggetto estraneo al giudizio;

-        in secondo luogo, perché comunque tali modalità pubblicitarie erano state realizzate in conformità agli obblighi contrattuali assunti dalle parti: in particolare è emerso che il norme dell"artista era stato correttamente menzionato ad adeguatamente pubblicizzato.

 

 

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