-  Mazzon Riccardo  -  29/10/2013

STUDENTE AGGREDITO DA ANIMALE: RISPONDE IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE? - Riccardo MAZZON

Può una studentessa, prossima alla maggiore età, esser risarcita, dal Ministero della pubblica istruzione, del danno per le lesioni subite a causa di morso alla mano, da parte di un cane incustodito e senza museruola, con fatti avvenuti nel cortile antistante l'edificio scolastico, mentre si accingeva a uscire da questo al termine delle lezioni?

Secondo la Corte d'appello di Napoli, la risposta, nel caso concreto prospettatole, doveva essere negativa, in quanto:

a) l'azione proposta in primo grado, come qualificata dal giudice adito e non specificamente impugnata sul punto, con conseguente passaggio in giudicato, riguardava la responsabilità extracontrattuale ex articolo 2043 del codice civile;

b) correttamente, pertanto, il Tribunale aveva rigettato la domanda ex art. 2043 c.c., non potendosi configurare, a carico della Pubblica Amministrazione, l'obbligo di impedire, attraverso appositi accorgimenti - compresa la destinazione di personale addetto alla sorveglianza all'ingresso -, il verificarsi di simili eventi (e neppure potendosi ritenere che la sorveglianza all'ingresso risponda a principi di prudenza e diligenza; o che vi sia colpa (o dolo) della Pubblica Amministrazione nella mancata predisposizione di accorgimenti, idonei a evitare l'accesso di cani, restando, così, esclusa la possibilità di riferire l'evento alla responsabilità della Pubblica Amministrazione medesima);

c) l'appellante aveva dedotto la violazione dell'obbligo contrattuale di garantire la sicurezza dei minori affidati alla scuola, ma la domanda non poteva esaminarsi perché nuova, essendo diversa da quella di risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale, correttamente rigettata dal primo giudice:

"la ricorrente, con unico motivo, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2048 c.c., in una con insufficiente e contraddittoria motivazione. Chiede che la sentenza sia cassata in applicazione del principio di diritto per cui, stante la portata generale dell'obbligo dell'amministrazione scolastica di garantire la sicurezza degli alunni, così che la sorveglianza e la custodia degli spazi frequentati dagli allievi deve intendersi finalizzata alla prevenzione di qualsivoglia rischio prevedibile, compresa l'introduzione di animali privi di custodia, chi agisce per il risarcimento deve dimostrare l'evento dannoso e il suo verificarsi nel tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante, restando indifferente che invochi la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie, suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanza di tempo e di luogo, affinchè sia salvaguardata l'incolumità dei discenti minori. Il ricorso è fondato" Cassazione civile, sez. III, 15/02/2011, n. 3680 Resp. civ. e prev. 2011, 7-8, 1560 (nota COCCHI)

La Suprema Corte è, invece, di opposto avviso, rilevando, in primis, come, da quasi un decennio risulti principio consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, la circostanza che il titolo della responsabilità del Ministero della pubblica istruzione, nel caso di alunni che subiscano danni durante il tempo in cui dovrebbero esser sorvegliati dal personale della scuola, possa essere duplice (e possa, per di più, esser fatto valere contemporaneamente).

In particolare, il titolo è da considerarsi contrattuale, se la domanda è fondata sull'inadempimento all'obbligo specificatamente assunto dall'autore del danno di vigilare, ovvero di tenere una determinata condotta o di non tenerla; è, invece, da considerarsi extracontrattuale, se la domanda è fondata sulla violazione del generale dovere di non recare danno ad altri.

Ne consegue che lo stesso comportamento può essere fonte, per il suo autore, tanto di una responsabilità da inadempimento, quanto di una responsabilità da fatto illecito,

"quando l'autore della condotta anzichè astenersene la tenga, ovvero manchi di tenere la condotta dovuta e le conseguenze sono risentite in un bene protetto, non solo dal dovere generale di non fare danno ad altri, ma dal diritto di credito, che corrisponde ad una obbligazione specificamente assunta dalla controparte verso di lui. Quando una tale situazione si verifica, il danneggiato può scegliere, sia di far valere una sola tra le due responsabilità, sia di farle valere ambedue (in particolare da Cass. n. 16947 del 2003 sino a tempi molto recenti)" Cassazione civile, sez. III, 15/02/2011, n. 3680 Resp. civ. e prev. 2011, 7-8, 1560 (nota COCCHI).

E' pacifico da tempo, in effetti, come l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determini l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo, nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni (anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso); a ciò consegue che il regime probatorio, in tal caso applicabile, è quello desumibile dall'articolo 1218 del codice civile sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante:

"la sentenza impugnata contrasta, evidentemente, con questi principi. Oltre a ignorare il duplice titolo di responsabilità e la facoltà di scelta in capo al danneggiato, non ha valutato la portata degli obblighi contrattuali derivanti all'amministrazione scolastica dall'iscrizione dell'alunno" Cassazione civile, sez. III, 15/02/2011, n. 3680 Resp. civ. e prev. 2011, 7-8, 1560 (nota COCCHI)

Con l'iscrizione, infatti, gli alunni sono affidati all'amministrazione scolastica, che esplica il proprio servizio attraverso il personale - docente e non - e mediante la messa a disposizione di locali, laboratori ecc.; dall'iscrizione deriva inoltre, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo, nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni: quindi, anche l'obbligo di vigilare, predisponendo gli accorgimenti necessari a seconda della conformazione dei luoghi, affinché nei locali scolastici non si introducano terzi (persone o animali) che possano arrecare danni agli alunni – si rammenti, in argomento, la tesi dottrinale secondo cui considerare come contrattuale la responsabilità del precettore, nel caso in cui il minore si procuri da solo un danno alla persona non convincerebbe; così facendo, infatti, si giungerebbe ad un risultato al limite del paradossale, nel senso che se un minore riceve un danno da un compagno di classe, la responsabilità del precettore è extracontrattuale:

"se, invece, lo stesso minore si cagiona da solo il danno la responsabilità del precettore è contrattuale; in questo modo, la natura contrattuale od extracontrattuale della responsabilità viene fatta dipendere dalle modalità con cui si verifica il danno; mentre, tale natura dovrebbe dipendere soltanto dal "rapporto" o dal "contatto" instauratosi tra le parti; si consideri che in entrambi i casi prospettati, "l'affidamento" nella capacità e nella professionalità del precettore è identico" Facci, Minore autolesionista, responsabilità del precettore e contatto sociale, in RCP, 2002, 1022.

Ne deriva che, nelle controversie per il risarcimento del danno da lesioni provocate dall'aggressione portata da un cane incustodito, nei locali e pertinenze (come, nel caso di specie, il cortile antistante l'edificio scolastico) messi a disposizione dalla scuola, l'attore dovrà provare, semplicemente, che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre l'amministrazione avrà l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile, essendo stati predisposti gli accorgimenti idonei ad impedire l'accesso a terzi:

"la sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata. Il giudice di rinvio rinnoverà l'esame dell'appello applicando il suddetto principio di diritto e liquiderà le spese processuali anche del giudizio di cassazione. P.Q.M. LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010 Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011" Cassazione civile, sez. III, 15/02/2011, n. 3680 Resp. civ. e prev. 2011, 7-8, 1560 (nota COCCHI).

 




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