-  Mazzon Riccardo  -  18/02/2017

Srl: modalità previste dal codice civile per l'attuazione della scissione - Riccardo Mazzon

Attraverso la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci.

Attraverso la scissione

"le ricostruzioni teoriche proposte ricalcano, in buona sostanza, quelle emerse nel dibattito dottrinale che da più lungo tempo è stato affrontato relativamente alla fusione: e ciò evidentemente in ragione delle notevoli affinità tra i due istituti" Speronello, La scissione di società fra tipicità ed autonomia negoziale: un caso di «assegnazione» di quote della scissa, in Gco, 2001, II, 288

una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio,

"l"operazione di una o più società che intendano conferire propri rami di azienda ad altra società ricevendone, in corrispettivo, azioni di quest"ultima sembra dia luogo a scissioni parziali ex art. 2506 c.c., per le quali è sempre necessaria la predisposizione della relazione di stima ai sensi dell"art. 2343 c.c." (Trib. Salerno, sez. I, 15.12.2007, GCo, 2009, 4, 751),

in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci (cfr. il capitolo ventiquattresimo, del volume: "LE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI", CEDAM 2013, Riccardo MAZZON):

"in tema di servizi pubblici locali, la scissione di un'azienda speciale con la destinazione di un ramo aziendale ad una società di capitali di nuova costituzione, disposta da un consorzio nell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 115 d.lg. 18 agosto 2000 n. 267 (ed estesa ai consorzi dal comma 7 bis dell'art. 115 cit., introdotto dall'art. 35, comma 12, l. 28 dicembre 2001 n. 448), si differenzia dalla trasformazione dell'azienda speciale in società di capitali, consentita dalla medesima disposizione, in quanto non comporta la semplice modificazione della struttura e dell'organizzazione societaria, ma la costituzione di un nuovo soggetto, distinto da quello originario, con la conseguenza che, pur essendo la società nata dalla scissione legittimata ad impugnare la sentenza emessa nei confronti del consorzio, in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, la procura alle liti conferita in primo grado dall'ente che ha operato la scissione non abilita il difensore a rappresentare il nuovo soggetto nel giudizio di appello" (Cass. civ., sez. trib., 19.5.2010, n. 12253, GCM, 2010, 5, 779).

 È consentito un conguaglio in danaro, purché non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite; è consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa.

"Se si ha riguardo alla organizzazione societaria, la scissione svolge indubbiamente una funzione modificativa; ma se si presta attenzione alla destinazione del patrimonio, la scissione adempie invece ad una funzione traslativa. Le due funzioni, e le due corrispondenti qualificazioni, coesistono dunque e possono essere entrambe valide a seconda dell'ottica dell'interprete" Caruso, Osservazioni sul dibattito in tema di natura giuridica della scissione, in Gco, 2002, II, 195.

La società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione, ovvero continuare la propria attività; la scissione societaria di cui agli art. 2506 ss. c.c., in effetti, costituisce

"una ipotesi di successione a titolo particolare nel processo, ai sensi dell'art. 111 c.p.c." (Cass. civ., sez. VI, 30/12/2011, n. 30246, GCM, 2011, 12, 1916)

e (la scissione di società) costituisce un atto assoggettabile a revocatoria fallimentare, potendo essere inquadrato

"fra gli atti a titolo oneroso di cui all'art. 67, comma 1 n. 1, l.fall." (Trib. Catania, 09/01/2012, VN, 2012, 1, 278).

La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo:

"in particolare, l'assoggettamento della società alla procedura di amministrazione straordinaria, nella quale prevalgono le esigenze conservative sulle finalità liquidatorie, non pare necessariamente dover escludere la possibilità di fare ricorso alla scissione, la quale potrebbe anzi risultare coerente con la previsione del «piano di risanamento» e dei «nuovi assetti imprenditoriali» di cui parla l'art. 2, 2° co., L. 3.4.1979, n. 95" De Angelis, Le operazioni di trasformazione, fusione e scissione nella legge delega per la riforma del diritto societario, in RS, 2002, 57.




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