-  Mazzon Riccardo  -  11/03/2017

Srl: il progetto di scissione - Riccardo Mazzon

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell'articolo 2501-ter del codice civile ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell'eventuale conguaglio in danaro.

In dottrina,

"è stata in particolare dibattuta la questione della ammissibilità della previsione progettuale della assegnazione delle eventuali minusvalenze alle società beneficiarie; ed è stato proposto, in un'ottica di tutela dei terzi creditori, quale soluzione che «le minusvalenze afferenti le attività scisse debbano essere conguagliate dalle medesime (soprattutto se dovessero venire ad incidere sulla copertura dell'aumento di capitale della beneficiaria)" Portale, La scissione nel diritto societario italiano: casi e questioni, in RS, 2000, 496

Ulteriormente, qualora la destinazione di un elemento dell'attivo non sia desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se l'assegnazione del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente:

"i criteri sussidiari dettati dal 2° e 3° co. «divengono operanti solo qualora dal progetto di scissione non risulti chiaramente la destinazione di uno o più degli elementi attivi o passivi del patrimonio»" Irrera, Scissione delle società, in Digesto comm., XIII, Torino, 1996, 271

Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie, nel secondo la società scissa e le società beneficiarie; la responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria:

"la responsabilità sancita da tale disposizione è dunque solidale; ma è limitata «al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria». È questa una precisazione apportata dalla riforma, che confuta dunque la contraria opinione espressa, nel precedente silenzio del legislatore, in dottrina" Irrera, Scissione delle società, in Digesto comm., XIII, Torino, 1996, 272

Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie; qualora il progetto preveda una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, il progetto medesimo deve prevedere il diritto dei soci, che non approvino la scissione, di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico è posto l'obbligo di acquisto.

Il progetto di scissione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese ovvero pubblicato sul sito Internet della società a norma dell'articolo 2501-ter, commi terzo e quarto (cfr., amplius, il paragrafo 3. del capitolo ventitreesimo del volume: "LE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI", CEDAM 2013, Riccardo MAZZON).




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