-  Mazzon Riccardo  -  05/03/2013

SRL E NULLITA' DEL CONTRATTO SOCIALE: IRREGREDIBILITA' DEGLI EFFETTI ORGANIZZATIVI PRODOTTI E ALTRO - RM

La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia

"non è applicabile alle società di personale il principio della irretroattività degli effetti della nullità del contratto prevista dall'art. 2332 c.c. per le società di capitali. Di conseguenza, al contratto di società di persone nullo si applica il principio generale "quod nullum est nullum producit effectum"" (Trib. Alba 22.10.1999, Soc, 2000, 319: - cfr., da ultimo, "LE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI", CEDAM 2013, Riccardo MAZZON -).

degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese - è il c.d. principio della "irregredibilità degli effetti organizzativi prodotti", principio generale del vigente ordinamento societario:

"l'art. 2504 quater c.c. espressamente prevede che, una volta eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione, l'invalidità del medesimo non possa più essere pronunziata e la tutela "reale", in cui tale pronunzia si sostanzierebbe, viene sostituita dalla tutela "obbligatoria" del previsto risarcimento del danno. La "ratio" di una siffatta disposizione, chiaramente, si rapporta alla necessità di tutela del pubblico affidamento (connesso all'intervenuta pubblicazione dell'atto) ed a quello che può, ormai, considerarsi come un principio generale del vigente ordinamento societario, cioè quello della "irregredibilità degli effetti organizzativi prodotti", di cui si riscontrano puntuali applicazioni, oltreché nella citata norma, anche negli art. 2332, 2500 bis e 2379 ter c.c. Naturalmente tale principio, applicandosi alla categoria della "invalidità", si applica, ed a ben maggior ragione, a quella della inefficacia: il pubblico affidamento circa l'assetto organizzativo pubblico, riguardando integralmente il patrimonio dei soggetti coinvolti, si riferisce, invero, anche a tutte le pretese creditorie relative a tali patrimoni (qualora esse non abbiano evidenza pubblica ed opponibilità agli altri creditori). Né dicasi che una siffatta disposizione normativa (quella di cui all'art. 2504 quater c.c.), privando il creditore della tutela "reale" nelle forme suddette, possa avere profili di incostituzionalità, per contrasto col disposto dell'art. 2 l. delega 26 marzo 1990 n. 69, che vietava al legislatore delegato di "ridurre in modo sostanziale il livello di protezione accordato dalle disposizioni vigenti…ai creditori": per un verso, infatti, il creditore, che abbia fondate pretese ed abbia fondato timore che la fusione pregiudichi i suoi diritti di credito, ben può chiedere ed ottenere idonee cautele, sia per evitare la pubblicazione dell'atto di fusione, sia per creare sul patrimonio del suo assunto debitore vincoli conservativi di soddisfacimento, che possano essere pubblici ed opponibili agli altri creditori. Né dicasi che una siffatta disposizione normativa (quella di cui all'art. 2504 quater c.c.), privando il creditore della tutela "reale" nelle forme suddette, possa avere profili di incostituzionalità, per contrasto col disposto dell'art. 2 l. delega 26 marzo 1990 n. 69, che vietava al legislatore delegato di "ridurre in modo sostanziale il livello di protezione accordato dalle disposizioni vigenti. ai creditori": per un verso, infatti, il creditore, che abbia fondate pretese ed abbia fondato timore che la fusione pregiudichi i suoi diritti di credito, ben può chiedere ed ottenere idonee cautele, sia per evitare la pubblicazione dell'atto di fusione, sia per creare sul patrimonio del suo assunto debitore vincoli conservativi di soddisfacimento, che possano essere pubblici ed opponibili agli alti creditori -" (Trib. Milano, sez. VIII, 5.3.2009, n. 3014, GMil, 2009, 3, 23).

I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.

La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori:

"il principio posto per le società di capitali dall'art. 2332 c.c., secondo cui le cause di nullità del contratto si convertono in causa di scioglimento con conseguente efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese, non può essere esteso per analogia alle società di persone, atteso che detta norma è imperniata su un procedimento formale (l'iscrizione nel registro delle imprese) che è assente, nel suo valore costitutivo, nelle società di persone" (Cass. civ., sez. I, 2.1.1995, n. 7, DG, 1997, 562; GCM, 1995, 2; GC, 1995, I, 1543).

Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità

"l'azione fatta valere per ottenere la declaratoria di nullità dell'atto costitutivo di una società deve essere circoscritta alle ragioni di cui all'art. 2332 c.c. fatte valere in citazione" (Trib. Trento 17.8.2001, RGFarm, 2002, 70, 70)

deve essere iscritto, a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati ai sensi del quarto comma, nel registro delle imprese:

"con riguardo alla declaratoria di nullità della società per azioni, la particolare disciplina prevista dall'art. 2332 c.c. non osta all'applicazione dei principi di diritto comune in tema di nullità contrattuale, con la conseguenza che deve essere considerato legittimato ad esperire la relativa azione qualsiasi terzo che vi abbia un concreto interesse secondo il principio espresso dall'art. 1421 c.c." (App. Milano, 15.2.1994, Soc, 1994, 625).

La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata

"in tema di nullità del contratto di società, il comma ultimo dell'art. 2332 c.c. in base al quale la nullità non può essere dichiarata quando sia stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta nel registro delle imprese - non osta, ove difetti detta sanatoria, all'applicabilità, in presenza di una clausola nulla che non infici l'intero contratto, del principio di cui all'art. 1419 c.c. per effetto del quale il negozio rimane valido con l'esclusione della clausola nulla (nella specie previsione della partecipazione ad una società cooperativa anche di società commerciali)" (Cass. civ., sez. I, 14.5.1992, n. 5735, Gcomm, 1993, II, 461; GCM, 1992, fasc. 5)

e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese:

"commette un illecito ed incorre, pertanto, nella responsabilità disciplinare ex art. 28 l. notarile, il notaio che riceve un atto costitutivo (unilaterale) di una società a responsabilità limitata unipersonale con il solo versamento dei 3/10 anziché dell'intero capitale sottoscritto. E l'illecito, come la responsabilità del notaio, persiste anche se nelle more del giudizio di omologazione, effettuato il versamento dei decimi residui, la nullità viene "sanata", come prescrive l'ultimo comma dell'art. 2332 c.c." (Cass. civ., sez. III, 12.4.2000, n. 4657, GCM, 2001, 77; VN, 2001, 949).

 




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