-  Mart√≠n Azcano Eva Mar√≠a  -  05/07/2013

SPAGNA: HABILIS AD NUPTIAS ET HABILIS AD COPULAM - Eva María MARTÍN AZCANO

Lo scorso 5 aprile, il Consiglio dei Ministri spagnolo ha approvato il "Plan Estatal Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-16" in cui l"Esecutivo, su raccomandazione del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e del Consiglio d"Europa, ha promesso di elevare l"età minima per contrarre matrimonio e per rilasciare consenso sessuale.

 

Attualmente, come si deduce dall"interpretazione a contrario dell"art. 46, par. 1º, del Codice civile, possono contrarre matrimonio coloro che hanno raggiunto la maggiore età e coloro dichiarati minori emancipati. Pertanto, eccetto il caso in cui sia stata ottenuta l"emancipazione (il che non può capitare prima di 16 anni, secondo quanto previsto dagli art. 317, 319 e 320 C.c.), è d"obbligo aver compiuto 18 anni.

 

Ciononostante, l"art. 48, par. 2º, prevede che, quando ci sia giusta causa, il giudice ufficiale dello Stato Civile potrà autorizzare il matrimonio del minorenne con più di 14 anni dopo aver udito la persona interessata, i suoi rispettivi genitori o i suoi curatori.

 

Orbene, l"idea è che tale possibilità non si manifesti prima dei 16 anni in quanto si intende proteggere i minori da eventuali pressioni familiari o da circoli sociali con riguardo ai matrimoni imposti (vale dire quelli non convenuti dagli interessati) e i cosiddetti matrimoni riparatori (il cui fine è "legittimare" i discendenti dei contraenti, situazione che, dal punto di vista giuridico, risulta priva di senso dall"entrata in vigore della Costituzione del 1978 per quanto l"articolo 39.2 sostiene il principio di uguaglianza dei figli indipendentemente se si tratta di figli naturali, legittimi o adottivi).

 

Indubbiamente, se si considera la realtà sociale del nostro paese –in cui non è consentito lavorare prima di 16 anni, l"età media di emancipazione effettiva è prevista verso i 29, quella matrimoniabile verso i 30 per le donne e i 32 per gli uomini- risulta difficile ammettere che un quattordicenne possa disporre di vita indipendente e di piena coscienza circa le proprie responsabilità con rispetto alla formazione di una famiglia e tantomeno del sufficiente grado di maturità per compiere gli scopi del matrimonio, cioè i requisiti previsti dalla giurisprudenza più recente per addurre la concorrenza della "giusta causa" (Vide le sentenze emesse dalla Dirección General de los Registros y del Notariado 25 marzo 1985, 28 novembre 1987 e 29 aprile 2000).

 

Un altro degli obiettivi dal citato Plan Estatal Nacional de Infancia y Adolescencia è prevenire e combattere l"abuso sessuale infantile, ovvero "l"imposizione da parte di un individuo (un adulto o un altro minorenne) a consumare pratiche sessuali a danno di un bambino o bambina, in un contesto di disuguaglianza o di asimmetria di potere, in genere ricorrendo all"inganno, alla forza, alla menzogna o alla manipolazione" (Violencia sexual contra los niños y las niñas. Abuso y explotación sexual infantil, Save the Children España, 2012, pag. 7).

 

Secondo quanto denunciato dalle diverse organizzazioni che si occupano della protezione infantile "l"abuso sessuale a danno di bambini e bambine continua a rappresentare una realtà intangibile e poco indagata in Spagna pur rappresentando una delle forme più gravi di violenza nei confronti dell"infanzia, con effetti devastanti nella formazione e nello sviluppo della personalità nonchè nella sessualità di chi ne subisce. Non si dispone di dati aggiornati ma da alcuni studi emerge che almeno il 20% delle bambine e il 15% dei bambini sia stato vittima di qualche abuso sessuale prima dei 17 anni. Si stima che viene denunciato solo un 10% dei casi: fra i motivi c"è la paura dell"aggressore, la vergogna sociale o la sfiducia nei confronti della giustizia, o, la semplice ignoranza da parte dei bambini e bambine i quali non sono coscienti della violazione dei loro diritti" (Agenda de Infancia 2012-2015. Propuestas de Save the Children para la X Legislatura, Save the Children España, 2011, pag. 52).

 

Per le ragioni sopra esposte, in questi ultimi anni, assieme a diverse campagne di informazione, educazione, prevenzione e sensibilizzazione da parte delle Amministrazioni Pubbliche, ci sono state alcune modifiche normative alquanto significative. La più recente è la Legge Organica 5/2010 del 22 giugno, di riforma del Codice Penale spagnolo, in cui viene migliorata tecnicamente la normativa relativa alle aggressioni e agli abusi sessuali a danno di minori, elevando la protezione e incrementando le condanne previste al proposito. Per esempio, vengono condannati i comportamenti che gli adulti mantengono via Internet per guadagnarsi la fiducia dei minori per così fissare appuntamenti a carattere sessuale (il cosiddetto "Child grooming"). Inoltre, sono previste misure di libertà vigilata per coloro che essendo stati condannati per reati sessuali rappresentino un obiettivo pronostico di pericolosità. Si prevede anche il ritiro della potestà quando i titolari della stessa commettano reati sessuali nei confronti di persone a loro carico.

 

In Spagna, comunque, l"età del consenso sessuale è 13 anni (art. 183.1 CP), la più permissiva d"Europa, ad accezione (e il che sorprende) di quella prevista dal Vaticano, motivi questi che hanno spinto il Governo a manifestare l'intenzione di elevarla a 16.

 

È ovvio che tale determinazione non significhi la repressione della libertà sessuale degli adolescenti e tantomeno criminalizzare il sesso fra persone uguali ma è un intento per impedire agli adulti di abusare dell"immaturità e dell"inesperienza dei minori.

 

Si tratta di evitare che si ripeta la tragedia simile a quella accaduta ad Almudena, una fanciulla di 13 anni, assassinata lo scorso ottobre da un uomo di 39 con il quale aveva intrecciato una relazione. Nel caso specifico e nonostante le ripetute denunce della familia, non sono state adottate misure preventive né da parte del Tribunale né della Procura dei Minorenni perché la ragazza (convinta in modo evidente dall"allora suo compagno) aveva firmato una dichiarazione presso un avvocato in cui manifestava di consentire al rapporto.

 

In tale senso, sarebbe raccomandabile stimare la differenza d"età e stabilire un limite come quello previsto dalla legislazione tedesca, in virtù del quale un individuo con più di 21 anni non può mantenere rapporti sessuali con minori.




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