-  RK  -  04/07/2013

SPACCIO DI DROGA E PROVA DELLUSO ESCLUSIVAMENTE PERSONALE – Cass. 27346/2013 – R.K.

La S.c., con la sentenza commentata, ritorna sulla interpretazione dell""uso esclusivamente personale" richiesto per escludere la responsabilità penale in caso di detenzione di sostanze stupefacenti.

Ribadendo principi oramai consolidati e che pongono, in definitiva, a carico dell"accusa (come giustamente evidenziato da principi costituzionali) l"onere di provare gli elementi della accusa , fra cui, nel caso concreto, che la detenzione non fosse finalizzata all"uso personale.

Nota innanzitutto, la S.c. che la modificazione normativa intervenuta non ha introdotto nei confronti dell"imputato che detiene un quantitativo di sostanza stupefacente in quantità superiore ai limiti massimi indicati con decreto ministeriale ne" una presunzione, sia pure relativa, di destinazione della droga detenuta ad uso non personale, ne" un"inversione dell"onere della prova, costituzionalmente inammissibile ex art. 25 Cost., comma 2 e art. 27 Cost., comma 2, I parametri indicati per apprezzare la destinazione ad uso "non esclusivamente personale" (quantità, modalità di presentazione o altre circostanze dell"azione) costituiscono criteri probatori non diversi da quelli che già in passato venivano impiegati per stabilire la destinazione della sostanza detenuta.

Ciò partendo dalla basilare considerazione per la quale non è dubbio che rimanga tuttora valido, anche nel nuovo sistema, il principio secondo cui la prova della sussistenza della destinazione della sostanza «ad un uso non esclusivamente personale» costituisce un «elemento costitutivo» del reato di cui all'art. 73 e, come tale, è a carico dell'accusa.

L'accusa, peraltro, per soddisfare tale onere probatorio (allorquando la prova non è in re ipsa, siccome dimostrata dalla condotta, oggettivamente caratterizzata dalla destinazione a terzi della sostanza: cfr. il comma 1 dell'art. 73), trova un supporto valutativo nei parametri «indiziari» indicati dalla norma: la «quantità» della sostanza (con attribuita rilevanza al superamento dei limiti di principio attivo indicati in apposito decreto ministeriale); le «modalità di presentazione» della sostanza (peso lordo e frazionamento in dosi commerciali); le «circostanze dell'azione» (circostanze oggettive del sequestro; rinvenimento di sostanza da taglio; rinvenimento di «contabilità» attestante il commercio illecito, ecc.) (cfr. il comma 1-bis lett. a), dell'art. 73).

Rispetto a tale onere probatorio, che l'accusa ritiene soddisfabile argomentando positivamente dai suddetti parametri la destinazione della sostanza «ad un uso non esclusivamente personale», l'interessato ha un «onere di allegazione» di segno contrario, nel senso che può controdedurre elementi probatori a proprio favore, dimostrativi della destinazione della sostanza all'uso esclusivo proprio, sì da poterne fare discendere, con l'insussistenza del fatto incriminato, solo l'applicabilità delle sanzioni amministrative (ora previste dagli artt. 75 e 75-bis d.P.R. n. 309 del 1990). Come afferma testualmente la sentenza commentata: "Fermo restando che (sez. IV 25.9.2008 n. 399262 rv. 241468) la destinazione allo spaccio e" elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della stessa, e pertanto deve essere provata dalla pubblica accusa sulla base degli indici fissati dalla norma e dei principi fissati da questa Corte.

Ciò, non equivale affatto ad invertire l'onere della prova della responsabilità penale, che incombe certamente all'accusa, ma a stabilire i perimetri fattuali entro i quali il giudice può esercitare la sua valutazione, una volta che il fatto portato dall'accusa sia stato provato. Vale, infatti, anche in sede penale quanto stabilito dall'art. 2697 c.c.: incombe all'attore (qui il pubblico ministero) provare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda (qui, la dimostrazione della destinazione della droga ad un uso «non esclusivamente personale»); incombe al convenuto (qui, l'imputato) provare i dati della realtà che rendono inefficaci i fatti addotti dall'attore, ovvero, traducendo il precetto in termini penalistici, i fatti che impediscono la punibilità (qui, la dimostrazione della destinazione della droga ad un uso «esclusivamente personale»).

La valenza della presunzione relativa va in proposito inevitabilmente apprezzata alla luce del principio dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio» richiesto ai fini della condanna (art. 533 comma 1 c.p.p., nel testo da ultimo modificato dalla l. n. 46 del 2006: «il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio»).

Tali parametri, afferma la sentenza, " non vanno considerati singolarmente e isolatamente, sicché non è sufficiente la sussistenza di uno solo di essi (nella ipotesi concreta il superamento quantitativo dei limiti tabellarmente previsti) affinché la condotta di detenzione sia penalmente rilevante: pur in presenza di quantità non esigue, il giudice può e deve valutare se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell"azione siano tali da escludere un uso non esclusivamente personale".

Ciò significa che la valenza presuntivamente indiziante dei criteri legittima senz'altro la polizia giudiziaria e il pubblico ministero a contestare il reato e può legittimare anche la condanna, purché però il giudice ritenga che la valenza indiziante superi il vaglio dell'«oltre ogni ragionevole dubbio», dovendo a tal fine apprezzare i criteri indizianti alla luce dell'evidenza disponibile e delle eventuali allegazioni difensive.

Ora, venendo al caso concreto, l"accusa, in ben due gradi del giudizio, aveva basato la condanna sulla quantità di droga ritrovata, superiore al limite personale astrattamente stabilito dalla legge, e sulle buone condizioni economiche dell"imputato, che facevano supporre l"inutilità di disporre di scorte ad uso personale.

Ma la S.c., intaccando la logicità della sentenza, nota come tali principi non corrispondono a massime di esperienza condivisibili: "La disponibilità economica non esclude infatti che il soggetto utilizzi le proprie sostanze in modo oculato, rientrando una tale valutazione tra le scelte che ogni individuo liberamente compie secondo una serie di parametri che non si prestano a generalizzazioni del tipo di quelli utilizzati, non essendo dunque sostenibile l"esistenza di una massima di esperienza che esclude che il soggetto benestante vagli attentamente la convenienza della sua scelta economica". Ossia, anche chi è benestante può considerare l"opportunità di munirsi di scorte di droga se si imbatte in un prezzo di "mercato" conveniente.

Per la Corte, inoltre, nel caso concreto, è "parimenti illogico aver escluso la convenienza dell"acquisto sulla base della scarsa qualità della sostanza acquistata, atteso che si tratta di informazione evidentemente acquisita solo ex post, nonché il riferimento alla condizione di recidivo specifico, attesa la pacifica qualità di tossicodipendente dell"imputato".

Ne discende la cassazione della sentenza senza rinvio.

 

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