-  Michela del Vecchio  -  13/02/2016

SOMMINISTRAZIONE ENERGIA E GAS NATURALE – Trib. Milano, XI Sez. Civ, 27 novembre 2015– Michela DEL VECCHIO

SOMMINISTRAZIONE ENERGIA E GAS NATURALE: IL CONSUMO IMMAGINARIO E L'ONERE DELLA PROVA – Trib. Milano, XI Sez. Civ, 27 novembre 2015 – Michela DEL VECCHIO

Si segnala l'interessante decisione del Tribunale di Milano, XI Sezione civile, pubblicata in data 27 novembre 2015 con la quale – in occasione di un chiarimento giurisprudenziale sui criteri di ripartizione dell'onere della prova nelle azioni di adempimento contrattuale – è stato precisato che nei contratti di somministrazione di energia e gas naturale, a fronte della contestazione anche stragiudiziale da parte dell'utente della congruità dei consumi esposti nelle bollette e della conformità dei consumi effettivi, spetta al somministrante (società che fornisce il bene all'utente) e non al distributore (società che fornisce il bene per la fornitura agli utenti) la prova del quantum della merce fornita e del quantum del corrispettivo secondo i criteri di riparto stabiliti dagli artt. 1218 e 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova. Consegue che la bolletta è sì idonea a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione ma ciò solo in caso di mancata contestazione da parte dell'utente. Nella diversa ipotesi di contestazione il somministrante deve provare la quantità di consumo registrato, il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza fra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore. Peraltro, continua il giudice milanese, anche il c.d. riepilogo di fattura non costituisce prova di quanto nello stesso indicato salvo che non venga in esso precisato da chi sia stato formato e su quali dati sia basato.

Sempre in considerazione di tali principi, si legge nell'indicata decisione, vista anche la speciale normativa dettata dall'Autorità Garante dell'Energia Elettrica (AEEG), in assenza delle misure dei consumi effettivi da parte del distributore, il somministratore può fatturare mensilmente in stima ma deve in ogni caso procedere alla stima sulla sola scorta dei consumi effettivi medi storici e non può fatturare arbitrariamente consumi presuntivi ed esorbitanti o, ancora, fatturare in anticipo consumi futuri.

La decisione certamente segna un ulteriore sbarramento alla prassi di molte società fornitrici di energia ma anche di acqua e/o altri beni di consumo quotidiano di fatturare anche consumi presuntivi ed immaginari non giustificati dal consumo attuale compiuto dall'utente con addebiti esorbitanti in bolletta che non trovano alcuna giustificazione contrattuale




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