-  Santuari Alceste  -  21/09/2015

SOCIETA PUBBLICHE E NULLITA DELLE ASSUNZIONI – Trib. Lav. Monza 4.8.15 – Alceste SANTUARI

Le assunzioni nelle società pubbliche

Necessità di concorso pubblico

E" nulla qualsiasi altra forma di reclutamento

Il Tribunale di Monza, con sentenza del 4 agosto 2015 ha dichiarato nullo, per violazione dell"art. 18 del d.l. 112/2008, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato da una società a totale partecipazione pubblica incaricata di svolgere servizi locali senza il ricorso ad una procedura a evidenza pubblica anche per quanto riguarda i requisiti della figura professionale da assumere.

Nel caso di specie, una società comunale aveva avviato direttamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo accordi verbale intercorsi tra le parti. Dopo circa un anno la società recedeva dal rapporto di lavoro, rilevando l"assenza di una previa selezione ai sensi dell"art. 18, d.l. 112/2008.

Preme evidenziare che l"articolo in parola ha posto a carico delle società a totale partecipazione pubblica, incaricati di svolgere servizi pubblici locali, (e anche a quelle a totale partecipazione pubblica o di controllo che non svolgono tali servizi) di adottare, con propri provvedimenti, criteri e modalità di reclutamento del proprio personale e per il conferimento di incarichi, in conformità alle previsioni contenute nell"art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego). Detto richiamo implica che l"assunzione deve essere l"esito di una procedura di selezione, caratterizzata da adeguata pubblicità e con commissioni di valutazione ad hoc di comprovata esperienza e terzietà rispetto al Consiglio di Amministrazione della società che procede all"assunzione.

L"art. 18, d.l. 112/2008 ha natura imperativa e, pertanto, dalla violazione delle regole di reclutamento, secondo criteri di imparzialità e pubblicità stabiliti dall"art. 35 del testo unico sul pubblico impiego discende non soltanto l"invalidità dell"assunzione realizzata ma anche dei regolamenti difformi da quei criteri.

Nel caso in parola, infatti, la società aveva adottato un proprio regolamento di assunzione /reclutamento del personale. Tuttavia, il fatto che il medesimo prevedesse la possibilità di assunzione in via diretta dei dipendenti ha indotto il Tribunale a censurare non soltanto l"assunzione ma anche il regolamento stesso.

Una volta appurata la nullità dell"assunzione, il Tribunale di Monza ha applicato l"art. 2126 del Codice civile che fa salvi i diritti del lavoratore nel corso di esecuzione del rapporto e, quindi, la retribuzione dovuta per il tempo in cui ha prestato la propria opera professionale presso la società. L"art. 2126, invece, non si estende all"indennità sostitutiva del preavviso, così che la cessazione del rapporto di lavoro per nullità rilevabile, come nel caso in argomento, anche d"ufficio, è immediata senza dover riconoscere alcuna somma di denaro a tale titolo. Conseguentemente, al lavoratore il Tribunale non ha riconosciuto né l"indennità sostitutiva del preavviso, né l"indennità supplementare richiesta secondo il Ccnl Dirigenti Industria applicato per i licenziamenti ingiustificati.

La sentenza qui in commento risulta molto importante in specie per quanto attiene ai profili di responsabilità contabile degli amministratori e dirigenti che procedono ad assunzioni senza una corretta previa selezione finalizzata a quel reclutamento. E in questo senso, come più volte si è pronunciata la Corte dei conti, le società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali non possono differire in termini di procedure di selezione pubblica da quanto stabilito dal testo unico sul pubblico impiego per gli enti locali partecipanti/controllanti.

I decreti legislativi attuativi della legge di riforma della P.A. (legge Madia: cfr. contributi pubblicati su questo sito) dovranno chiarire se alle società a totale partecipazione pubblica che erogano servizi pubblici locali sia applicabile l"intero corpus normativo contenuto nel d. lgs. n. 165/2001 ovvero ad esse si applichi soltanto l"art. 35 del medesimo decreto. Mentre, da un lato, la giurisprudenza di merito ha nel corso degli anni spinto per questa seconda soluzione, dall"altro, si registra un orientamento più rigido da parte della giurisprudenza contabile, secondo la quale l"art. 18, d.l. 112/2008 integra l"applicazione di un principio già esistente nell"ordinamento giuridico italiano, segnatamente, la regola del concorso pubblico per l"accesso a pubblici uffici sancito dall"art. 97 Cost. Tale principio, dunque, di applicherebbe, indistintamente, sia alla P.A. in quanto tale sia alle società private totalmente partecipata dalla medesima P.A.




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