-  Mazzon Riccardo  -  26/03/2013

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA: COME SI DISTINGUONO I FINANZIAMENTI DAI CONFERIMENTI? - Riccardo MAZZON

In generale (cioè in situazioni normali, quando la società finanziata risulta essere in equilibrio economico), sussiste un diritto del socio, alla restituzione dei finanziamenti effettuati in favore della società, a titolo di mutuo - e come tali risultanti nel bilancio di esercizio -,

"il risarcimento dovuto al socio non comprende la somma da lui versata nelle casse sociali senza la previsione di un obbligo di restituzione in capo alla società e successivamente imputata a capitale: tale versamento non è infatti riconducibile allo schema del mutuo, ma costituisce un apporto finanziario che si aggiunge a quelli rappresentati dai conferimenti imputabili alla originaria costituzione della società o al successivo aumento del capitale sociale, non restituibile al di fuori dell'ipotesi di liquidazione della società e liberamente utilizzabile da parte di quest'ultima" (Trib. S. Maria Capua V., 10.10.2006, GI, 2007, 11, 2512 - cfr., da ultimo, "LE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI", CEDAM 2013, Riccardo MAZZON -),

paritetico a quello degli altri finanziamenti ricevuti dalla società da terzi, in quanto anch'essi costituenti capitale di debito:

"sussiste un diritto del socio alla restituzione dei finanziamenti effettuati in favore della società a titolo di mutuo, e come tali risultanti nel bilancio di esercizio, in quanto essi costituiscono capitale di debito, al pari degli altri finanziamenti ricevuti dalla società da terzi" (Trib. Nocera Inferiore, sez. I, 23.2.2007, GI 2007, 12, 2783).

Lo stabilire se un versamento, effettuato da un socio nei confronti di una società - ma il problema può porsi anche nei riguardi di erogazioni effettuate dalla società controllante, a favore della controllata:

"rientrano nella fattispecie normativa del mutuo, e vanno pertanto iscritti tra i "crediti" nello stato patrimoniale della società erogante, malgrado la mancata previsione di interessi, garanzie e di una scadenza, i finanziamenti concessi dalla controllante alle proprie controllate per sostenerle nella fase di avvio delle rispettive attività, ove sussista in capo alle società beneficiarie l'obbligo di procedere al rimborso, anche graduale, delle somme" (Trib. Milano, 29.6.2005, BBTC 2006, 5, 627),

rappresenti un conferimento oppure un finanziamento

"la qualificazione di un'operazione come finanziamento o versamento in conto capitale (o in conto aumento di capitale) dipende dalla ricostruzione della volontà delle parti" (Trib. Milano, 30.4.2007, GI, 2007, 11, 2499),

è questione di interpretazione della volontà negoziale delle parti:

"stabilire se un versamento effettuato da un socio nei confronti di una società rappresenti un conferimento oppure un finanziamento è questione di interpretazione della volontà negoziale delle parti: in presenza di versamenti di un socio a favore di una società, incombe dunque al primo l'onere di dimostrare il titolo che ne giustifichi la restituzione prima dell'esito della liquidazione" (Cass. civ., sez. I, 31.3.2006, n. 7692 (Conferma App. Messina 13.8.2002), GC, 2007, 3, 668),

in presenza di versamenti di un socio a favore di una società, incombe dunque al primo l'onere di dimostrare il titolo che ne giustifichi la restituzione prima dell'esito della liquidazione:

"l'obbligatorietà per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti, necessariamente conseguente alla delibera dell'assemblea, e la proporzionalità del versamento dovuto da ogni socio in relazione alla quota di capitate già posseduta, rappresentano due caratteristiche tipiche ed esclusive della decisione di conferimenti da parte dei soci in aumento del capitale di rischio, che invece sono decisamente incompatibili con la richiesta di un mutuo ai soci, la quale non può essere coattivamente realizzata nei confronti del socio che non intenda aderire alla richiesta deliberata dalla società. È onere del socio, che pretenda di ottenere la restituzione dei finanziamenti effettuati in favore della società, dimostrare che il negozio, in base al quale i versamenti siano stati da lui compiuti, sia qualificabile come mutuo e non come operazione sul capitale" (Trib. Trani, 23.10.2003, Soc, 2004, 477).

 Recente, a tal proposito, la presa di posizione da parte della Suprema Corte (nella specie, il Suprema Consesso ha cassato la sentenza impugnata, la quale, dopo avere riferito la circostanza secondo cui l'accordo di finanziamento, intervenuto fra i soci, prevedeva il rimborso solo dopo il ripianamento dei debiti e la messa in liquidazione della società, aveva poi qualificato i versamenti come erogazione di capitale di credito, anziché di rischio, senza considerare inoltre come fosse del tutto irrilevante l'eventuale preferenza di un socio rispetto al rimborso di altri analoghi versamenti operati da altri soci), a conferma che l'erogazione di somme, che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate, può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva «in conto capitale», o altre simili denominazioni,

"il quale dunque non dà luogo ad un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, ed è più simile al capitale di rischio che a quello di credito, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali e per la posizione del socio quale residual claimant. La qualificazione, nell'uno o nell'altro senso, dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione dell'erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi" (Cass. civ., sez. I, 23/02/2012, n. 2758, GCM, 2012, 2, 209).

 




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