-  Santuari Alceste  -  31/10/2016

Società pubbliche: segreti i pareri dei legali – Tar Puglia 1193/16 – Alceste Santuari

Nelle società a partecipazione pubblica devono essere coperti da segreto professionale soltanto i pareri legali resi da avvocati ma non anche gli atti e i contratti che la società ha adottato sulla scorta degli stessi pareri.

Una società in house comunale ha avviato un contenzioso con alcuni lavoratori interinali che chiedevano la stabilizzazione del rapporto di lavoro. Nelle more dei predetti giudizi, la società in parola ha deciso di stipulare accordi transattivi con quattro dei lavoratori. Gli altri lavoratori hanno chiesto alla società l"accesso agli atti relativi alle proposte transattive, istanza rimasta priva di riscontro. Successivamente, essi hanno impugnato il silenzio rigetto, con richiesta di condanna della società all"esibizione dei documenti richiesti.

Il Tar Puglia, Bari, sez. III, con sentenza 11 ottobre 2016, n. 1193 ha così statuito:

-) il diritto di accesso nei confronti di società a partecipazione pubblica che provvedono alla gestione di pubblici servizi, pur quando essi sono disciplinati dal diritto privato e comportano la giurisdizione ordinaria, "consente il perseguimento delle medesime finalità connesse all'accesso agli atti dell'amministrazione (e c'è una più diffusa conoscenza dei processi decisionali, lo stimolo a comportamenti ispirati ai canoni di diligenza, buona fede e correttezza, ad una deflazione delle controversie): vi è l'interesse pubblico all'effettuazione di scelte corrette da parte del gestore, quando esse siano finalizzate all'organizzazione efficiente ed alla qualità del servizio"." (cfr. Cons Stato, AD. Pl. n. 4 del 22 aprile 1999, Cons. St., Sez. III, sentenza del 10 marzo 2015, n. 1226; Cons. St., Ad. Pl. n. 5 del 5 settembre 2005; Cons St., sez. IV, 5 settembre 2009, n. 4645);

-) costituisce principio generale dell"ordinamento l"accesso a tutti gli atti amministrativi, principio uscito rafforzato dalle previsioni contenute nel d. lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

-) la legge subordina l"accessibilità del documento amministrativo ad un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l"accesso;

-) l"aver prestato attività lavorativa presso tale ente, unitamente alla pendenza dei contenziosi, rappresentano circostanze idonee a sostanziare un interesse giuridicamente rilevante e collegato ai documenti oggetto dell"istanza;

-) tuttavia, sono coperti da segreto professionale gli scritti defensionali e i pareri extraprocedimentali degli avvocati, a salvaguardia della strategia processuale dell"ente pubblico;

-) l"accesso ai pareri legali non può essere consentito, "in quanto deve escludersi il loro carattere "endoprocedimentale", atteso che essi non sono richiamati nella motivazione di un provvedimento finale (conclusivo del procedimento) ma unicamente in una delibera della Giunta Comunale[…]volta ad approvare la successiva formalizzazione delle proposte transattive";

-) non può invece essere negato l"accesso anche agli atti e ai contratti che l"amministrazione abbia eventualmente adottato sulla scorta di quegli scritti e di quei pareri (Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2012, n. 734).




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