-  Santuari Alceste  -  28/03/2017

Società partecipate, cessione quote e competenza g.o. – Tar Piemonte 348/17 – Alceste Santuari

E" il giudice ordinario competente per la controversia avente ad oggetto l'annullamento delle delibere dei comuni che intendono dismettere le quote in una società a capitale interamente pubblico.

Una società in house, risultato della trasformazione di precedente consorzio tra enti locali ex art. 35, comma 8, l. 448/2001 (previsione normativa che imponeva agli enti locali di trasformare in società di capitali le aziende speciali e i consorzi tra comuni che gestivano i servizi pubblici locali muniti di rilevanza economica), ha dato vita, per mezzo di un"operazione di scissione societaria, ad un"altra società. Quest"ultima è stata incaricata di erogare un servizio strumentale (rectius: il c.d. "servizio calore") a favore dei soci enti locali. A seguito di tale operazione, alcuni comuni soci hanno deciso di dismettere le loro quote in quest"ultima società, non ritenendo il servizio non "imprescindibile" per l'esercizio delle funzioni amministrative e l"erogazione dei servizi di competenza degli enti comunali.

La società strumentale ha impugnato le delibere in parola avanti al Tar Piemonte che (sez. I, sentenza 10 marzo 2017, n. 348) ha innanzitutto ribadito che la materia è di competenza del giudice ordinario.

I giudici amministrativi piemontesi hanno infatti evidenziato che:

-) per radicare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art 133 c. l lett. c) del c.p.a., non è sufficiente che si versi in materia di servizi pubblici:

-) ma occorre pur sempre che la Pubblica Amministrazione abbia agito nello specifico esercitando il proprio potere autoritativo;

-) la controversia in oggetto, che riguarda una società che non gestisce servizi pubblici ma solo servizi strumentali al funzionamento dei comuni, non implica l'esercizio di un potere amministrativo propriamente detto, ma soltanto l'accertamento - vincolato - del ricorrere dei presupposti di legge per la cessazione della partecipazione azionaria;

-) pertanto, si tratta di materia che esula - ex art. 7 c.1 c.p.a. - dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare appieno in quella dell'autorità giudiziaria ordinaria;

-) la dismissione della partecipazione rientra infatti in un atto jure privatorum, compiuto dal comune "uti socius" - e non "jure imperii".

Da quanto sopra espresso discende che le "delibere di cui si chiede l"annullamento pongono le parti qui contendenti [il comune e la società strumentale] "su un piano paritetico e rivelano nelle rispettive posizioni giuridiche soggettive da queste azionate una natura di diritti soggettivi, in quanto attinenti alla posizione dei comuni-soci all"interno della società."

Nell"ottica della equiordinazione tra i due soggetti (ente locale e società pubblica), i giudici amministrativi hanno altresì ribadito che l'azione esperita "dalla società ricorrente è volta a dimostrare la insussistenza dei presupposti per esercitare la dimissione delle quote da parte di un socio e, di conseguenza, la permanente validità della adesione dei Comuni alla società: essa è, quindi, diretta a tutelare il diritto soggettivo perfetto all'esecuzione delle partecipazioni comunali ed alle conseguenti controprestazioni."

In ultima analisi, su cosa verte il giudizio (richiesto al Tar)? Esso non è né "l'esercizio del servizio, né, tantomeno la questione attinente alla complessiva azione di gestione dei servizi erogati" dalla società di servizi strumentali. Si tratta invece degli "atti con i quali i Comuni hanno fatto valere una posizione contrattuale paritetica."

Il Tar Piemonte, pertanto, isola – per così dire – una delle componenti dell"essere degli enti pubblici nelle società a partecipazione pubblica: accanto alla dimensione della committenza del servizio, del controllo del medesimo, proprio perché il servizio è erogato a mezzo di società di diritto privato, gli enti locali territoriali ne assumono la veste giuridica (di diritto privato) di socio.

E" questa la scelta operata dal d. lgs. n. 175/2016.




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