-  Mazzon Riccardo  -  30/06/2016

Società a responsabilità limitata: il c.d. progetto di fusione - Riccardo Mazzon

Il progetto di fusione dev'essere depositato, per l'iscrizione (alla quale conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2448 del codice civile), nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione.

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve redigere un "progetto di fusione",

"il progetto di fusione non rappresenta un atto unitariamente riferibile agli amministratori di tutte le società partecipanti, al contrario dell'atto di fusione. Il progetto di fusione assume, pertanto, un valore autonomo per ciascuna delle società partecipanti all'operazione, potendo, addirittura presentare un contenuto diverso a seconda delle società cui si riferisce. Tale documento, inoltre, svolge una funzione rilevante anche nei confronti dei creditori, esponendo i profili essenziali delle operazioni di riorganizzazione" (Ferri jr., Guizzi 2007, 256; cfr., amplius, il venitreesimo capitolo del volume: "LE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI", CEDAM 2013, Riccardo MAZZON)

dal quale devono in ogni caso risultare:

  1. il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;
  2. l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
  3. il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro, il quale ultimo non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate, ma solo se alla fusione partecipano società per azioni o in accomandita per azioni;
  4. le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
  5. la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
  6. la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;

"in tema di dichiarazione annuale dei redditi e con riguardo al caso di fusione di società per incorporazione, il termine di quattro mesi entro il quale, ai sensi dell'art. 11 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (applicabile "ratione temporis"), la società incorporante deve presentare la dichiarazione (relativa alla frazione di esercizio della società incorporata compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la fusione) decorre, ai sensi degli art. 2504 e 2504 bis c.c., dalla data in cui l'atto di fusione è iscritto nel registro delle imprese, data in cui si realizza la successione universale della nuova società a quelle preesistenti, ormai estinte, con subingresso nei diritti e negli obblighi delle stesse. L'eventuale retrodatazione convenzionale degli effetti della fusione configura, pertanto, un'eccezione alla regola ed ha efficacia esclusivamente sul piano contabile, secondo le previsioni dell'art. 2501 ter, n. 5 e 6, c.c. (richiamato dall'art. 2504 bis citato), assumendo rilievo solo in relazione alla determinazione dell'imponibile e dell'imposta dovuta dalla società incorporante, ma non in ordine al computo dei termini di presentazione della dichiarazione" (Cass. civ., sez. trib., 3.7.2003, n. 10502, GCM, 2003, 7-8)

 7. il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;

8. i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

Il progetto di fusione dev'essere depositato, per l'iscrizione (alla quale conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2448 del codice civile), nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione:

"il progetto di fusione ha un contenuto essenziale, che è quello individuato dall'art. 2501 ter, ed un contenuto ulteriore che le società partecipanti alla fusione possono decidere di aggiungere"

(Civerra 2004, 41; Ragusa Maggiore 1996, II, 877).

In alternativa - al deposito presso il registro delle imprese -, il progetto di fusione è pubblicato nel sito Internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione (la possibilità risulta dalla modifica apportata, all'articolo 2501 ter del codice civile, dall'art. 1 del d.lgs. 22 giugno 2012, n. 123).

Tra l'iscrizione – o la pubblicazione nel sito Internet - del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni (se alla fusione non partecipano società per azioni o in accomandita per azioni, né società cooperative per azioni, tale termine è ridotto alla metà), salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime: all'iscrizione conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2448 del codice civile, ossia:

  • gli atti sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza;
  • per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.

 




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