La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere, tuttavia, stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove.
"Si avrebbe, diversamente, un soggetto giuridico esistente, ma privo di patrimonio (dato che la scissione non avrebbe ancora prodotto i suoi effetti), e dunque incapace di fungere da centro di imputazione di responsabilità" Paolini, La scissione delle società, in Tratt. Schiano di Pepe, Milano, 1999, 337.
Per gli effetti a cui si riferisce l'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), del codice civile (cfr. paragrafo 3., capitolo ventitreesimo, del volume: "LE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI", CEDAM 2013, Riccardo MAZZON), possono essere stabilite date anche anteriori;
"nessun limite massimo è stato tuttavia fissato dal legislatore per l'antergazione convenzionale degli effetti della scissione" cfr. al riguardo De Angelis, Le operazioni di trasformazione, fusione e scissione nella legge delega per la riforma del diritto societario, in RS, 2002, 59
in ogni caso, è da applicarsi il quarto comma dell'articolo 2504-bis del codice civile, nel senso che:
Qualunque società beneficiaria può effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla società scissa.
Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico:
"il legislatore ha così stabilito una doppia tutela per i creditori sociali: da un lato, il diritto di opposizione alla scissione, regolato dall'art. 2503, richiamato dall'art. 2506 ter, ult. co.; dall'altro lato, la responsabilità solidale delle società partecipanti alla scissione" Fimmanò, Scissione e responsabilità «sussidiaria» per i debiti sociali non soddisfatti, in Soc, 2002, 1379.