-  Gasparre Annalisa  -  25/01/2015

SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE: IL DENARO E' PREZZO DEL REATO E VA CONFISCATO - Cass. pen. 47262/14 - A.G.

- Sfruttamento della prostituzione

- Confisca

- E' confiscabile il denaro che la prostituta consegna al convivente sfruttatore perchè il denaro costituisce il prezzo del reato

All'imputato di sfruttamento della prostituzione era sequestrata la somma di Euro 29.000, poi sequestrata dal Tribunale di Vigevano, in funzione di giudice dell'esecuzione, all'esito della condanna dell'imputato.

Si opponeva alla confisca la donna che si prostituiva per conto dello sfruttatore, asserendo che il denaro sequestrato presso il suo domicilio era di sua proprietà, in quanto provento dell'attività svolta. Aggiungeva che il denaro costituiva profitto e non prezzo del reato, sicché la confisca sarebbe stata facoltativa, con obbligo di adeguata motivazione in riferimento alla correlazione del denaro con il reato.

La Corte di Cassazione, a cui il caso è stato sottoposto, ha precisato che la somma confiscata costituisce il prezzo del reato. L'ordinanza di confisca aveva infatti dato atto che il denaro confiscato si trovava presso il domicilio dell'imputato, convivente della ricorrente, prostituta da lui sfruttata. Il denaro era nella disponibilità dell'imputato, al quale la donna regolarmente lo consegnava, secondo le sue direttive.

La Suprema Corte ha ribadito il principio per cui, in tema di sfruttamento della prostituzione, la porzione di denaro che viene consegnata allo sfruttatore e che allo stesso appartiene rientra nello schema della previsione della misura di sicurezza della confisca obbligatoria del prezzo di reato, con l'esclusione delle somme di proprietà delle prostitute sfruttate.

 

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 25 settembre – 17 novembre 2014, n. 47262 Presidente Teresi – Relatore Andronio

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 17 luglio 2013, il Tribunale di Vigevano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto la confisca della somma di Euro 29.000,00 già oggetto di sequestro, in relazione alla sentenza del 18 giugno 2010, irrevocabile il 19 ottobre 2010, con la quale era stata applicata all'imputato la pena da lui richiesta per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 110, 112 nn. 1) e 2), cod. pen., 3, secondo comma, n. 8), 4, n. 7), della legge n. 75 del 1958.

2. - Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la terza interessata, persona dedita alla prostituzione per conto dell'imputato, deducendo, in primo luogo, l'erronea applicazione degli artt. 262 e 263 cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione, sul rilievo che il denaro era stato sequestrato presso il suo domicilio ed era di sua proprietà, in quanto provenuto dell'attività da lei svolta. Deduceva altresì che il sequestro non era mai stato convalidato. Non si sarebbe considerato, in particolare, che, in caso di condanna o di applicazione di pena patteggiata per il reato di sfruttamento della prostituzione, non può essere disposta la confisca delle somme sequestrate alle prostitute.

Con un secondo motivo di doglianza, si deducono la violazione degli artt. 354-355 cod. proc. pen., nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla validità del sequestro, perché questo non sarebbe mai stato convalidato.

In terzo luogo, si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 240 cod. pen., per la mancanza di motivazione in relazione alle ragioni della disposta confisca. Trattandosi di confisca facoltativa, sarebbe stato necessario fornire adeguata motivazione in ordine alla correlazione del denaro con il reato, non trattandosi di prezzo ma di profitto dello stesso.

Considerato in diritto

3. - Il ricorso non è fondato.

3.1. - Premesso che nel caso in esame il giudice dell'esecuzione ha provveduto ex art. 666 cod. proc. pen., esercitando la sua competenza in materia di confisca del denaro sequestrato, in mancanza di una decisione sul punto da parte del giudice della cognizione (su cui v., ex multis, sez. 1, 22 maggio 2013, n. 34627, rv. 257179), deve rilevarsi che la somma confiscata costituisce il prezzo e non - come sostenuto dalla ricorrente - il profitto del reato. Nell'ordinanza impugnata si legge, infatti, che l'imputato aveva dichiarato di non svolgere alcuna attività lavorativa, pur essendo proprietario di una macchina di grossa cilindrata, e che il denaro sequestrato si trovava nell'appartamento in cui l'imputato era domiciliato insieme all'odierna ricorrente, prostituta da lui sfruttata, ed era nella disponibilità dell'imputato stesso, al quale quest'ultima regolarmente lo consegnava, svolgendo la prostituzione secondo le sue direttive. Nel disporre la confisca, il giudice dell'esecuzione ha fatto perciò corretta applicazione di quanto affermato da questa Corte in tema di sfruttamento della prostituzione, laddove si è precisato che la porzione di denaro che viene consegnata allo sfruttatore e che allo stesso appartiene, rientra nello schema della previsione della misura di sicurezza della confisca obbligatoria del prezzo del reato, con l'esclusione delle somme di proprietà delle prostitute sfruttate (sez. 6, 31 marzo 1995, n. 1257, rv. 202720; sez. 3, 3 ottobre 2012, n. 9032, rv. 254738).

Correttamente, dunque, il giudice dell'esecuzione ha disposto la confisca del denaro, trattandosi di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, n. 1), cod. pen. Ne discende l'infondatezza del primo e del terzo motivo di ricorso.

3.2. - Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta che la somma confiscata era stata oggetto di un preventivo sequestro mai convalidato. È sufficiente qui rilevare che gli eventuali vizi del sequestro della somma di denaro non incidono sulla successiva confisca della stessa, dovendosi disporre la confisca del prezzo del reato anche qualora questo non sia stato oggetto di sequestro.

4. - Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.




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