-  Redazione P&D  -  26/01/2016

Sempre meglio amministrare che interdire! - Trib. Venezia 16/12/2015 - Daniela Infantino

Nell"ordinanza della III sezione civile del Tribunale di Venezia si coglie il "buon senso" dei giudici lagunari. Ad una istanza di interdizione (ebbene si ancora oggi c"è chi la propone),  viene disposta  la trasmissione degli atti del procedimento, ai sensi dell"articolo 418 c.c., al Giudice Tutelare per i provvedimenti di competenza.

Al caso di specie si può, e si deve, applicare l"istituto dell"amministrazione di sostegno che, come è noto, è un"alternativa più duttile ed empirica rispetto all"interdizione, che è una misura troppo rigida e totalizzante, un pacchetto monolitico, insuscettibile di variazioni, di sapore manicomiale e istituzionalistico, inutilmente mortificante e priva di valore terapeutico.

Il diritto vivente impone allo Stato/Istituzioni e al Giudice di mantenere la centralità della dimensione della persona umana, nella sua concreta esistenzialità e dignità, che costituisce il faro interpretativo delle norme.

L"istituto dell"amministrazione di sostegno è dotato di un soffio antropologico – la persona al centro – e di una vis espansiva tale da adattarsi a tutti i livelli di fragilità (come nel caso di specie).

In un passaggio infatti si dice "…l"interprete deve rivolgere la sua attenzione non tanto alla malattia in sé ed alla sua gravità, quanto alla protezione dell"individuo che ne è portatore, favorendo, qualora, per la situazione individuale, familiare o sociale, gli interessi dell"individuo appaiono adeguatamente protetti, il ricorso alla amministrazione di sostegno".

Fin qui tutto bene! L"ordinanza prosegue "..per di più, la situazione patrimoniale di cui l"interessata risulta essere titolare richiede una attività di amministrazione non particolarmente complessa per la natura ordinaria delle operazioni da svolgere, attinenti alla gestione della casa di abitazione di proprietà di &&&&&& della pensione di invalidità civile, oltre che di un libretto nominativo e di un conto corrente bancario intestati alla stessa ed attivati con una quota parte".

Dunque i Giudici lagunari, come purtroppo anche altri, perdono la rotta, e lasciando intendere che, ove si fosse stati in presenza di un patrimonio cospicuo, la misura più idonea da applicarsi non sarebbe stata quella dell"amministrazione di sostegno, bensì l"interdizione, e ciò anche in ossequio a quanto già stabilito dalla Suprema Corte con la discutibile ordinanza n. 7999/2014.

Sono trascorsi più di dieci anni dall"emanazione della legge 6/2004 e, seppur l"AdS ha sorpassato l"interdizione, ancora oggi le interdizioni sono molte, troppe! Il DDL presentato per abrogare definitivamente l"interdizione dovrebbe essere messo in discussione entro pochi mesi. Questo porrebbe fine, una volta per tutte alle incertezze, ai timori di alcuni giudici.




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