-  Mazzon Riccardo  -  06/02/2013

SCUOLA, GENITORI, INSEGNANTI E RESPONSABILITA': SCUOLABUS, GIOCHI, GITE, SPINTE... - Riccardo MAZZON

I principi sottesi all'applicazione dell'articoli 2043, 2047 e 2048 del codice civile ricevono copiosa applicazione in ambito scolastico, quanto a danni causati a terzi (non a se stessi in quanto, ipotizzando una responsabilità per fatto illecito delle persone preposte alla vigilanza, conseguente al danno che l'incapace o l'allievo procura a sé stesso, per non essere stato adeguatamente sorvegliato, ci si trova in presenza di una responsabilità regolata dalla norma generale dettata dall'art. 2043 c.c.:

"la responsabilità per i danni che alunni e studenti delle scuole, pubbliche o private, causano a sè stessi, nel tempo in cui su di loro dovrebbe esercitarsi la vigilanza del personale addetto alla scuola, non è una responsabilità da fatto illecito che trovi disciplina negli art. 2047 e 2048 c.c. Queste norme, infatti, regolano il caso del danno cagionato a terzi dall'incapace e dall'allievo ed imputano la responsabilità ai soggetti preposti a vigilarne la condotta. Ne segue che, ipotizzando una responsabilità per fatto illecito delle persone preposte alla vigilanza, conseguente al danno che l'incapace o l'allievo procura a sè stesso per non essere stato adeguatamente sorvegliato, ci si trova in presenza di una responsabilità regolata dalla norma generale dettata dall'art. 2043 c.c.)" (Trib. Reggio Calabria, sez. II, 17 maggio 2005, Redazione Giuffrè, 2005- cfr. amplius, da ultimo, "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012 -),

da alunni e studenti: si vedano, ad esempio, le seguent i pronunce, riguardanti il trasporto scuolabus, ove, secondo costante orientamento, grava sull'amministrazione, che svolge il servizio, l'adozione delle cautele occorrenti per tutelare la sicurezza dei minori, garantendo financo la presenza di un accompagnatore oltre all'autista,

"ai fini della responsabilità per i danni riportati da un alunno durante il trasporto con lo scuolabus, grava sull'amministrazione che svolge il servizio l'adozione delle cautele occorrenti per tutelare la sicurezza dei minori, garantendo la presenza di un accompagnatore oltre all'autista" (Cass. civ., sez. III, 19 novembre 2010, n. 23464, FI, 2011, 5, 1448),

la caduta subita a seguito di spinta ricevuta - se i genitori hanno invocato la responsabilità ex art. 2043 c.c. della scuola, per i danni riportati dal figlio minore a seguito della caduta cagionata dalla spinta ricevuta da un compagno di classe, hanno l'onere di dimostrare il comportamento negligente della convenuta, non potendo il giudice d'ufficio accertare la responsabilità della scuola ai sensi dell'art. 2047 c.c.:

"spetta ai genitori, che invocano la responsabilità ex art. 2043 c.c. della scuola per i danni riportati dal figlio minore a seguito della caduta cagionata dalla spinta ricevuta da un compagno di classe, di provare il comportamento negligente della convenuta, non potendo questo ritenersi accertato per il fatto stesso del verificarsi dell"evento, come sarebbe stato (salvo l"assolvimento da parte della scuola dell"onere della prova di aver fatto il possibile per impedire l"evento) nel caso in cui essi avessero agito in giudizio ai sensi dell"art. 2047 c.c. o facendo valere l"inadempimento contrattuale, in altri termini, il giudice non ha il potere di qualificare in diritto il fatto narrato diversamente da come prospettato dalle parti sino a farne derivare un onere probatorio differente rispetto a quello tenuto presente dalle parti nel corso del giudizio" (Trib. Napoli 14 giugno 2007, GM, 2007, 11, 2903) -;

i cc.dd. giochi della gioventù (dove acquistano particolare pregnanza i concetti di "culpa in vigilando", "rischio sportivo", cautele necessarie, età e maturità degli allievi),

"non sussiste "culpa in vigilando" dell'insegnante qualora il danno subito da un allievo, durante una gara dei giochi della gioventù, sia riconducibile al "rischio sportivo" inerente al tipo di gara e siano state adottate le cautele necessarie, in relazione all'età ed alla maturità degli allievi, posto che il dovere (o rectius) l'obbligo di vigilanza di cui all'art. 2048 c.c. non è da considerarsi assoluto" (Trib. Napoli, 12 maggio 1993, RDSp, 1994, 434);

la gita scolastica invernale (nel caso che segue, il minore si era allontanato, contro le istruzioni, dalla zona pianeggiante di raccolta ed era scivolato su una placca di ghiaccio, con impatto mortale contro un albero),

"non è colpevole l'insegnante che, nell'ambito di una gita scolastica invernale, porti allievi tredicenni, per mezzo di una seggiovia, sulla cima di un monte, da cui partono piste di sci, anche se il pendio e la neve in parte ghiacciata, circostante lo spiazzo erboso e pianeggiante in cui arriva la seggiovia, possano comportare eventuali rischi. L'obbligo di vigilanza da parte dei docenti sancito dall'art. 39 del r.d. 30 aprile 1924 n. 965, ed in linea generale, rispetto ai discepoli minori di 14 anni, dall'art. 2047 c.c., deve essere valutato in rapporto all'età e maturazione del discepolo ed ai principi sanciti con la l. 30 luglio 1973 n. 477, che stimola ed impone all'insegnante di aprire la scuola alla realtà esterna e di programmare la didattica in funzione della crescita armonica della personalità. Viola l'obbligo di vigilanza l'insegnante che lasci, sia pure momentaneamente, un gruppo di discepoli incustodito, sulla cima di un monte, per scendere con la seggiovia a rilevare altri allievi, senza farsi sostituire, nella custodia, da altro insegnante. Non vi è nesso di causalità fra l'omessa vigilanza e la imprevedibile ed imprudente condotta dell'allievo tredicenne, che sia stata, di per sè sola, idonea a provocare l'evento" (Trib. Reggio Emilia 18 marzo 1982, RGScuola, 1983, 511);

il litisconsorzio processuale (nella pronuncia che segue, la Suprema Corte ha ritenuto che, in tema di risarcimento dei danni sofferti da un alunno di scuola elementare pubblica, il passaggio in giudicato della statuizione della sentenza di primo grado di esclusione della responsabilità dell'insegnante non spieghi alcuna efficacia preclusiva, nel giudizio di secondo grado, avente ad oggetto la responsabilità della pubblica amministrazione, nel quale, ai fini dell'affermazione o meno di detta responsabilità, è, pertanto, consentito il riesame del comportamento dell'insegnante dipendente):

"nel litisconsorzio processuale relativo a cause scindibili, la sentenza che le definisce, pur essendo formalmente unica, consta, in realtà, di tante pronunce quante sono le cause riunite, le quali conservano la loro autonomia anche in sede d'impugnazione, sì da non poter produrre effetti preclusivi o limitativi, sul giudizio in corso, le pronunce non impugnate e quindi divenute irrevocabili, e ciò opponendosi la scindibilità delle cause e la conseguente indipendenza delle une rispetto alle altre " (Cass. civ., sez. III, 22 luglio 1981, n. 4706, GCM, 1981, 7).




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