-  Mazzon Riccardo  -  04/04/2017

Scissione dii società a responsabilità limitata: la disciplina - Riccardo Mazzon

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli articoli 2501-quater del codice civile e 2501-quinquies, stesso codice.

La relazione dell'organo amministrativo deve, inoltre, illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto

"l'indicazione del valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie risponde essenzialmente all'esigenza di individuare il limite della responsabilità solidale, di cui all'art. 2506 bis, 3° co., delle società partecipanti alla scissione per i debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui essi fanno carico" Irrera, Scissione delle società, in Digesto comm., XIII, Torino, 1996, 273

assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa: è stato altresì rilevato che la disposizione mira a consentire ai terzi di verificare se il proprio credito

"venga trasferito ad una società a cui è stato attribuito un più o meno considerevole valore effettivo del patrimonio netto, perché sarà questa entità, e non quella contabile, a indicare la solvibilità della società per i debiti attribuitile" Cusa, Prime considerazioni sulla scissione di società, Milano, 1992, 150.

Si applica alla scissione, per esser dalla legge espressamente richiamato, anche l'articolo 2501-sexies (cfr. paragrafo 6., capitolo ventitreesimo, del volume: "LE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI", CEDAM 2013, Riccardo MAZZON); la situazione patrimoniale prevista dall'articolo 2501-quater e le relazioni previste dagli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies, non sono richieste, peraltro, quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale: in questa ipotesi, infatti,

"il rapporto di cambio è il risultato matematico del rapporto fra il valore degli elementi patrimoniali trasferiti ad ogni società di nuova costituzione e la partecipazione detenuta da ciascun socio nella società scissa" Serra, Le scissioni di società, in Serra, Spolidoro, Fusioni e scissioni di società, Torino, 1994, 222.

Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione, l'organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti dagli articoli 2501 quater (cfr. paragrafo 4. del capitolo ventitreesimo volume citato), 2501 quinquies (cfr. paragrafo 5. del capitolo ventitreesimo, volume citato) e 2501 sexies del codice civile (cfr. paragrafo 6. del capitolo ventitreesimo, volume citato):

"del resto, già anteriormente alla riforma era emerso un orientamento dottrinale secondo cui sia il deposito del progetto di scissione presso la sede sociale, sia, a maggior ragione, il termine di trenta giorni per il deposito potevano essere rinunziati dai soci all'unanimità: e ciò, in quanto, in questo specifico caso, il deposito e la previsione del relativo termine sono richiesti dalla legge nell'interesse esclusivo dei soci" Paolini, La scissione delle società, in Tratt. Schiano di Pepe, Milano, 1999, 313.

Alla scissione sono altresì applicabili articoli 2501-septies (cfr. paragrafo 7. del capitolo ventitreesimo, volume citato), 2502 (cfr. paragrafo 8. del capitolo ventitreesimo, volume citato), 2502-bis (cfr. paragrafo 9. del capitolo ventitreesimo, volume citato), 2503 (cfr. paragrafo 10. del capitolo ventitreesimo, volume citato),

"l'opposizione dei creditori alla scissione ha natura giudiziale e può essere proposta nelle forme del processo ordinario di cognizione ovvero in quelle del procedimento camerale nei confronti di più parti; la procura speciale alla lite conferita dai creditori al difensore per il solo giudizio di opposizione alla scissione non estende i suoi effetti anche al procedimento di autorizzazione all'esecuzione della delibera promosso ex art. 33 d.lg. 17 gennaio 2003 n. 5, sicché in sede camerale deve ritenersi nulla la comparsa di costituzione sottoscritta dal procuratore privo di apposita procura" (Trib. Roma 18.12.2008, FI, 2009, 10, 2861),

2503-bis (cfr. paragrafo 10.2. del capitolo ventitreesimo, volume citato), 2504 (cfr. paragrafo 11. del capitolo ventitreesimo, volume citato), 2504-ter (cfr. paragrafo 13. del capitolo ventitreesimo, volume citato), 2504-quater (cfr. paragrafo 14. del capitolo ventitreesimo, volume citato),

"la disposizione di cui all'art. 2504 quater c.c., richiamata anche per le operazioni di scissione dall'art. 2504 novies (oggi art. 2506 ter c.c.), secondo cui, una volta eseguita l'iscrizione dell'atto di fusione delle società, l'invalidità dello stesso non può più essere dichiarata, pone una preclusione di carattere assoluto, che riguarda tanto il caso in cui si deducano vizi inerenti direttamente all'atto di fusione, quanto l'ipotesi in cui i vizi concernano il procedimento di formazione dell'atto e della sua iscrizione; tale preclusione rimane operante anche nel caso in cui si asserisca che l'impugnativa è meramente preordinata ad una futura ed ipotetica azione di risarcimento del danno nei confronti degli amministratori o di terzi" (Cass. civ., sez. I, 20.12.2005, n. 28242, GCM,. 2005, 12, GCo, 2007, 2, 339),

2505, primo e secondo comma (cfr. paragrafo 15. del capitolo ventitreesimo, volume citato), 2505-bis (cfr. paragrafo 15.1. del capitolo ventitreesimo, volume citato) e 2505-ter del codice civile, nel senso che tutti i riferimenti alla "fusione", contenuti in detti articoli, s'intendono riferiti anche alla "scissione".

 




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