Tribunale di Genova, Decreto 4 aprile 2023, GT Dott.ssa Daniela Canepa
Per effetto dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia è stata abrogata la norma relativa all’autorizzazione del tribunale (art 375 c.c.) e sono state novellate le disposizioni che riguardano l’autorizzazione del giudice tutelare (art. 374 c.c.) e la vendita di beni (art. 376 c.c.).
Al fine di armonizzare il nuovo impianto, nell’art. 411 c.c. è stato soppresso il periodo che prevedeva l’emissione dei provvedimenti di cui agli artt. 375 e 376 c.c. da parte del giudice tutelare.
In oggi, dunque, l’autorizzazione alla vendita dei beni appartenenti al beneficiario di amministrazione di sostegno, già di spettanza del giudice tutelare, è disciplinata dall’art. 374 c.c. “Il tutore non può, senza l’autorizzazione del giudice tutelare (…) 2) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento(…)” e dall’art 376 c.c. “Nell’autorizzare la vendita dei beni, il giudice tutelare determina se debba farsi all’incanto o a trattativa privata, fissandone in ogni caso il prezzo minimo e stabilendo il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo”.
Il Decreto del Giudice Tutelare genovese si pone in linea con il nuovo dettato, soffermandosi, in particolare, sulla scelta della modalità di vendita e di reimpiego della somma ricavata.
Nel caso di specie risulta che le condizioni di salute della persona beneficiaria di ads si sono aggravate rendendo necessario il ricovero in struttura, da qui la necessità di realizzare la provvista necessaria al pagamento della retta.
L’amministratore di sostegno chiede di vendere il 50% della proprietà di un immobile evidenziando di avere la disponibilità di un proponente per l’acquisto in tempi brevi e ad un prezzo non inferiore al valore di mercato del bene, così come risultante dalla perizia di stima che viene offerta alla valutazione del giudice.
Quale ulteriore vantaggio, la vendita consentirebbe al beneficiario di liberarsi dall'obbligo del pagamento delle spese gravanti sull’immobile.
Nessun dubbio, quindi, in merito all’evidente utilità di alienare il bene.
Dirimente, ai fini della scelta della modalità, il rilievo che la durata della procedura di incanto non consentirebbe all’interessato di avere il corrispettivo della vendita in tempi brevi, con ciò ponendosi in contrasto con il suo interesse.
L’istanza dell’amministratore di sostegno trova così accoglimento e la vendita viene autorizzata a trattativa privata e ad un prezzo non inferiore a quello risultante in perizia.
L’amministratore di sostegno dovrà depositare il ricavato sul conto tutelato e procedere ad un investimento prudente della somma.
Assolutamente condivisibile il ragionamento svolto dal giudice, che, nel motivare la scelta, pone al centro l’effettivo e concreto interesse dell’amministrato, obiettivo primario dell’amministrazione di sostegno, pienamente realizzato nel decreto in oggetto.
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