-  Santuari Alceste  -  28/02/2017

Rifiuti: legittima la clausola che richiede la disponibilità vicina dellimpianto – Tar Lazio 2115/17 – Alceste Santuari

E" legittima la clausola di un bando approvato da una società a partecipazione pubblica, che richiede disponibilità di un impianto a non eccessiva distanza dal Comune appaltante.

Una società a partecipazione pubblica ha approvato un bando di gara per l"espletamento di un segmento di gestione del ciclo dei rifiuti. In particolare, il bando richiedeva ai concorrenti la disponibilità di un impianto ad una distanza non eccessivamente elevata dal comune committente (ubicazione dell"impianto ovvero degli impianti entro 30 km dal centro Città di Roma).

Una ditta ha presentato ricorso lamentando che la clausola de qua avrebbe escluso la possibilità per la ricorrente di partecipare alla selezione in quanto titolare di un impianto di trattamento rifiuti distante circa 200 km dal centro di Roma.

Il Tar Lazio, sez. II ter, con sentenza 8 febbraio 2017, n. 2115 ha rigettato il ricorso, evidenziando, tra l"altro, quanto segue:

-) sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie in materia di gestione del ciclo rifiuti comunque connesse all'esercizio anche mediato del potere;

-) l"atto di vendita (dei rifiuti) costituisce esercizio di potere pubblico di una società in house e non piò rientrare nelle prerogative privatistiche delle medesima;

-) alla stazione appaltante deve essere riconosciuto un margine apprezzabile di discrezionalità nel richiedere requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica ulteriori e più severi rispetto a quelli normativamente previsti, con il rispetto della proporzionalità e ragionevolezza e nel limite della continenza e non estraneità rispetto all'oggetto della gara;

-) ne consegue che la pretesa del possesso di requisiti più stringenti relativi alla capacità tecnica, economica e/o finanziaria non costituisce un ostacolo ingiustificato alla partecipazione delle imprese alla gara;

-) nel caso di specie, è legittima la clausola di bando, previsiva della disponibilità di un impianto a non eccessiva distanza dal Comune appaltante, in quanto ragionevole e giustificata;

-) la clausola in oggetto è stata adeguatamente motivata dalla società in mano pubblica: si tratta di "ragioni tutte positivamente apprezzabili in quanto suggerite da rilievi di carattere organizzativo nonché supportate da pertinenti richiami ai principi propri della materia ambientale, alle norme in materia di gestione dei rifiuti, alle esigenze di riduzione dell'impatto ambientale del trasporto di rifiuti, agli obiettivi di economicità ed efficienza del servizio oltre che di contenimento dei costi a carico della collettività, altrimenti accresciuti dai maggiori oneri di trasporto dei rifiuti e di organizzazione del servizio presso Piattaforme di stoccaggio più distanti";

-) la scelta operata "s'appalesa altresì legittima anche rispetto ai parametri normativi di riferimento, tenuto conto delle regole contenute nel Testo unico ambientale in tema di gestione dei rifiuti che costituiscono regole precettive oltre che principi generali della materia";

-) non sono stati compromessi i principi della massima partecipazione, della trasparenza e della concorrenza anche perché ben potrebbero le imprese interessate consorziarsi per reperire la disponibilità dell"impianto.

In ultima analisi, i giudici amministrativi laziali hanno considerato la clausola del bando in parola né irragionevole né tantomeno "limitativa della concorrenza o eccessivamente restrittiva, e anzi deve ritenersi pienamente rispettosa dei principi che regolano la materia della gestione dei rifiuti[…]".




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