-  Ricc√≤ Riccardo  -  25/12/2014

REVOCATORIE MADOFF - U.S. App. II circ. 8/12/2014 – Riccardo RICCÒ

-       Risparmio tradito

-       Schema Ponzi

-       Gli investitori primi arrivati ne beneficiano, trattenendo gli "utili fittizi", mentre quelli in coda … vi rimangono.

 

Il lettore già conoscerà il tal Madoff, anch"egli come altri arricchitosi – prima, almeno, del noto epilogo giudiziario – grazie al c.d. "Ponzi scheme".

 

Per inciso: Ponzi (Carlo, o Charles) era un italiano emigrato (nel 1903) negli Stati Uniti il quale, arricchitosi grazie ad arbitraggi sugli International Reply Coupons (IRC), divenne socio e poi amministratore della Hanover Trust Bank of Boston.

Questa era una società fiduciaria di un certo "spessore", dalla quale però distrasse le somme via-via depositate, dai fiducianti, per corrispondere gli altissimi interessi/dividendi che aveva promesso, ma non effettivamente conseguito.

E magari, non saprei ma ipotizzo: per – come si suole dire – godersi la vita.

Dunque, data l"incapacità di far fronte a tutte le "note" promesse, pagava alle (prime) scadenze il dovuto/promesso non con il netto guadagnato ma con ciò che comunque aveva introitato (grazie ai primi come ai successivi depositanti), lasciando così "scoperti" sia per interessi che anche per capitale la generalità dei fiducianti.

Insomma, trattasi del "giochetto" (truffa, o simile delitto) che tanti altri gestori di patrimoni altrui hanno fatto.

Sempre per inciso: in Italia è poi divenuto noto il tal Giovanni Battista Giuffrè, sulla cui vicenda criminale – particolarmente curiosa – può vedersi la relazione della Commissione parlamentare all"uopo costituita (relazione pubblicata in Riv. Dir. Proc. Pen., 1959, 1102 ss.), il quale era riuscito a raccogliere una capitale davvero ragguardevole: £ 3.500.000.000 circa (erano gli anni "50!) promettendo tassi di interesse superiori al 60% per anno, che riusciva a corrispondere, almeno inizialmente, similmente a Ponzi, grazie al copioso affluire di somme.

 

A parte ciò, per la sentenza in commento:

 

il curatore (trustee) della procedura d"insolvenza de la BERNARD L. MADOFF INVESTMENT SECURITIES LLC (BLMIS), ha accertato che la fallita:

  1. in spregio al principio di separatezza patrimoniale, ha convogliato tutti i conferimenti/investimenti in unico conto finanziario;
  2. ha falsamente dichiarato agli investitori il conseguimento di utili, ad incremento del/degli investimenti, pari al 10-17%;
  3. ha pagato i "primi arrivati" in ragione di tale misura/e, alcuni dei quali hanno anche ritratto il capitale iniziale;
  4. quelli in coda non sono stati pagati, né – in tutto o in parte – del capitale investito, né, ovviamente, degli interessi promessi.

Ciò accertato e rappresentato in giudizio, detto curatore ha chiesto la revoca dei pagamenti dei pagamenti effettuati dalla fallita in favore dei fiducianti per ciò beneficiari di trattamento obiettivamente preferenziale.

 

I giudici aditi tuttavia, con doppia conforme, fatta salva in generale l"eccezione di frode, hanno rigettato la domanda proposta fondando la propria decisione sulla norma "statutaria" che esenta da revocatoria – inter alia – i pagamenti eseguiti da intermediari finanziari (come la BLMIS) correlati a contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari.

 

Ciò perché, nonostante l"evidente vulnerazione del principio di equa ripartizione o redistribuzione delle conseguenze dell"insolvenza (i.e.: par condicio), hanno ritenuto di dover dare comunque preferenza alle ragioni giuseconomiche e/o politiche alla base della norma di esenzione, protese a dare certezza e stabilità alle transazioni finanziarie.

 

Che ciò sia davvero conforme a giustizia, però, non saprei.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film