-  Redazione P&D  -  30/09/2016

Reti di imprese: le prime pronunce della giurisprudenza - Paolo Iasiello

Alcune sentenze della Corte di Cassazione e dei giudici amministrativi prendono per la prima volta in esame il contratto di rete di imprese.

A distanza di alcuni anni dall"entrata in vigore del D.L. 10-02-2009 n. 5 che ha regolato nel nostro ordinamento il contratto di rete, alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione e dei giudici amministrativi offrano l"occasione per alcune riflessioni su taluni profili dell"istituto.

La sentenza della Corte di Cassazione

La Suprema Corte è intervenuta con una sentenza della Sezione lavoro 1 riguardante il distacco del lavoratore nell"ambito di un gruppo societario, motivando con il richiamo alla disciplina dettata dal legislatore per le reti di imprese.

Nel caso deciso si discuteva della configurabilità di un distacco legittimo di una lavoratrice da una società ad un'altra facente parte del medesimo gruppo.

E" noto che il distacco consiste nella dislocazione di un lavoratore presso un altro datore di lavoro con contestuale assoggettamento al potere direttivo ed al controllo di quest"ultimo, continuando tuttavia il datore di lavoro distaccante ad essere titolare del rapporto di lavoro 2. L"istituto è disciplinato dall"art. 30 d. lgs.10-09-2003 n. 276 come integrato dall"art. 7 d. lgs. 06-10-2004 n. 251. Il legislatore, codificando i risultati cui era pervenuta la precedente elaborazione giurisprudenziale, ha posto come requisito imprescindibile per la legittimità del distacco, la sussistenza di uno specifico interesse imprenditoriale del datore di lavoro che consenta di qualificare il distacco come atto organizzativo dell"impresa che lo dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa 3.

La sentenza in commento afferma che l"interesse del datore di lavoro distaccante è configurabile in caso di distacco tra società appartenenti al medesimo gruppo societario 4: in tale ipotesi, infatti, "è da ritenere che, pur nel contesto di una distinta soggettività giuridica , ciascuna componente del gruppo di imprese sia titolare dell"interesse a concorrere, anche mediante il distacco di propri dipendenti, alla realizzazione di comuni strutture produttive e organizzative, che si pongano in un rapporto di coerenza con gli obiettivi di efficienza e di funzionalità del gruppo stesso e con il dato unificante di una convergenza di interessi economici, anche intesa come progetto di riduzione attuale o potenziale dei costi di gestione".

Tale principio, che si colloca nel solco di un precedente orientamento della giurisprudenza di merito 5, trova ora conferma, secondo la sentenza in esame, nell"introduzione – ad opera del d.l. 28/06/2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 09-08-2013 n. 99 - nell"art. 30 cit. del d. lgs. 276 del 2003 di un nuovo comma 4 ter. Quest"ultima disposizione stabilisce che qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di imprese, "l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete".

In tal modo, secondo la Cassazione, il legislatore ha introdotto una presunzione assoluta di configurabilità dell"interesse del datore di lavoro a distaccare suoi dipendenti presso altre imprese operanti nella rete. Tale presunzione assoluta costituisce un ulteriore argomento a favore della sussistenza del medesimo interesse del datore di lavoro in caso di distacco tra società appartenenti allo stesso gruppo: il contratto di rete infatti, prosegue la sentenza, presenta scopi economici unificanti che lo avvicinano alla logica imprenditoriale di un gruppo di imprese ai sensi dell"art. 2359 cod. civ. ed istituisce d"altro canto tra le imprese della rete legami che non sono più condizionanti di quelli che sorgono in caso di controllo o collegamento societario.

Ovviamente, accanto al requisito dell"interesse dell"impresa distaccante, dovrà sussistere anche l"altro requisito richiesto dall"art. 30 del d. lgs. 276 del 2003, ossia la temporaneità del distacco, da intendersi, precisa la Suprema Corte, nel senso di "non definitività": non è quindi necessaria una rigida predeterminazione della durata del distacco, ma è sufficiente che la durata dello stesso coincida con quella dell"interesse del datore di lavoro a che il proprio dipendente presti la sua opera a favore di un terzo.

 Le sentenze dei giudici amministrativi

 Le pronunzie dei giudici amministrativi affrontano invece questioni attinenti alla partecipazione alle gare di appalto e profili di diritto della concorrenza.

Il TAR Friuli ha deciso che è consentita l"ammissione ad una gara di un"associazione temporanea di imprese costituita da una rete di imprese unitamente ad un"altra impresa non facente parte della rete 6. La decisione viene motivata con il richiamo al principio del favor per la massima partecipazione alle procedure di evidenza pubblica e con il testo letterale dell"art. 34 del codice dei contratti d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (corrispondente all"art. 45 del nuovo d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50) che tra gli operatori economici ammessi a presentare offerte menziona sia i raggruppamenti temporanei di imprese sia le reti di imprese, senza porre alcuna limitazione a che le seconde possano partecipare ai primi.

La sentenza in rassegna afferma un ulteriore importante principio con riguardo agli obblighi di documentazione, precisando che è necessario produrre il contratto di rete in modo che l"amministrazione aggiudicatrice possa verificare i poteri di rappresentanza dell"organo comune demandato a presentare l"offerta 7. Si tratta di un principio che appare condivisibile e coerente con l"estrema libertà di forme e di organizzazione che caratterizza la rete per la quale la legge consente la più ampia autonomia contrattuale delle imprese aderenti, senza prevedere meccanismi rigidamente predeterminati: le parti possono infatti nominare come organo comune una delle imprese aderenti o un terzo e sono libere di scegliere il modello organizzativo che ritengono più adatto alle loro esigenze, da quello più semplice riconducibile allo schema del mandato, fino a forme più complesse come la previsione di un vero e proprio organo collegiale, fissandone le regole di funzionamento.

Considerata la variabilità delle forme organizzative della rete, si giustifica l"esigenza che in sede di gara sia consentito di controllare l"effettivo potere rappresentativo del soggetto che presenta l"offerta, attraverso l"esame del contratto di rete.

L"obbligatorietà della presentazione in sede di gara del contratto di rete è condivisa anche dalla determinazione dell"Autorità Nazionale Anticorruzione 23-04-2013 n. 3 e da una sentenza del TAR Toscana 8. Quest"ultima pronuncia soggiunge altresì la necessità che ciascuna delle imprese aderenti alla rete dichiari il possesso dei requisiti di moralità e professionalità di cui all"art. 38 D. Lgs. 163/2006 9.

Il TAR Lazio 10 si è invece occupato incidentalmente delle reti di imprese dal punto di vista della disciplina della concorrenza.

L"Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva sanzionato alcune imprese operanti nel settore delle spedizioni internazionali di merci su strada, per aver posto in essere un"intesa restrittiva della concorrenza avente ad oggetto un aumento concordato dei prezzi. Le imprese ricorrenti avevano sostenuto che lo scambio di informazioni tra loro era riconducibile all"ambito contrattuale di una rete di imprese.

Il TAR ha ritenuto che la rete di imprese non possa essere invocata per eludere la normativa a tutela della concorrenza: il confine tra attività lecita ed illecita viene individuato nell"attività che, sulla base delle informazioni scambiate, è volta al coordinamento delle politiche tariffarie, così sostituendo all"alea della concorrenza, una pratica concordata sui prezzi, sulla quale ogni operatore ha potuto fare affidamento nella determinazione della propria strategia commerciale.

 

1 Cass. Civ. Sez. Lavoro, 21-04-2016 n. 8068.

2 Cfr. Cass. Civ. Sez. Lavoro, 22-01-2015 n. 1168.

3 Cfr. Cass. Civ. Sez. Lavoro, 22-01-2015 n. 1168 e Cass. Civ. Sez. lavoro 22-03-2007 n. 7049).

4  Ossia tra società tra le quali sussista un rapporto di controllo o di collegamento  ai sensi dell"art 2359 cod. civ. .

5  T. Milano, 17-09-2007 in Orient. giur. lav., 2008, I, 189; T. Torino, 04-10-2004 in Giur. piemontese, 2005, 154;

6  TAR Friuli Venezia Giulia, 15-07-2016, n. 355.

7  Nel caso deciso, è stata giudicata invalida l"offerta presentata dal presidente senza previa deliberazione del comitato di gestione della rete.

8  TAR Toscana, I, 25-02-2016, n. 346.

9  Anche quest"obbligo è affermato nella cit. determinazione n. 3/2013 dell"A.N.A.C.

10  TAR Lazio, Roma, I, 29-03.2012 n. 3041 e 29-03-2012, n. 3038.

 

 




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