-  Mazzon Riccardo  -  10/03/2015

RESPONSABILITA' DELL'ASSICURAZIONE: L'AGENTE CHE TRAVALICA IL PROPRIO MANDATO - Riccardo MAZZON

l'agente che travalica il proprio mandato

l'assicuratore preponente risponde del danno causato dall'agente infedele che abbia incassato e trattenuto per sé il premio senza promuovere la stipula di alcun contratto assicurativo

a nulla rileva, infatti, che con la propria condotta, l'agente abbia travalicato i limiti del proprio mandato

Si notato anche, a tal proposito, come l'attribuzione, all'agente, della facoltà di riscuotere i premi, secondo la previsione dell'articolo 1744 del codice civile, presupponga un potere rappresentativo o, comunque, un'indicazione al creditore della persona autorizzata a ricevere il pagamento, a norma dell'articolo 1188 del codice civile (nella specie, la Suprema Corte - ritenendo, sulla base dell'enunciato principio, che l'art. 2049 c.c. sia applicabile ogni volta che sussiste una relazione qualificata tra l'attività del "padrone" o del "committente" ed il comportamento dell'ausiliario, come nel contratto di agenzia - ha confermato la sentenza della corte di merito che, avendo accertato che l'agente era munito del potere di rappresentanza che lo abilitava direttamente alla stipula delle polizze ed alla riscossione dei relativi premi, aveva accolto la domanda, proposta nei confronti della compagnia di assicurazioni, di restituzione delle somme pagate per una polizza vita stipulata con l'agente di zona, dichiarata falsa dalla medesima società di assicurazioni):

"la società assicuratrice che si sia avvalsa dell'attività dell'agente, il quale abbia agito con rappresentanza della preponente, è tenuta, per il disposto dell'art. 2049 c.c., a rispondere dei danni prodotti dall'agente stesso nell'esercizio dell'incombenza affidatagli, essendo irrilevante che non sussista fra di loro un rapporto di lavoro subordinato; né è richiesto, nel caso, l'accertamento del nesso di causalità tra l'opera dell'ausiliario e l'obbligo del debitore. Infatti, in tema di responsabilità dei padroni e committenti, ai sensi dell'art. 2049 c.c., con riferimento al contratto di agenzia, l'attribuzione all'agente della facoltà di riscuotere i premi secondo la previsione dell'art. 1744 c.c. presuppone un potere rappresentativo o, comunque, un'indicazione al creditore della persona autorizzata a ricevere il pagamento a norma dell'art. 1188 c.c., che instaura quel rapporto di commissione idoneo, a norma del suddetto articolo 2049 c.c., a far sorgere la responsabilità del soggetto che ha conferito l'incarico per il fatto illecito compiuto dall'incaricato nell'esercizio dell'incombenza affidatagli. In altri termini, è sufficiente, per il detto fine, un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro. " (Cass. Civ., sez. III, 24 gennaio 2007, n. 1516, GCM, 2007, 1 – conforme, con rigetto del motivo di ricorso con il quale si contestava la responsabilità ex art. 2049 per il fatto illecito compiuto dall'agente che, nell'attività di promotore finanziario, si era appropriato di somme versate dai risparmiatori, costituenti l'importo dell'investimento: Cass. Civ., sez. III, 17 maggio 1999, n. 4790, GCM, 1999, 1091).

E' anche per questo motivo che, in ossequio ai principi generali (cfr. capitolo tredicesimo del volume "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012), l'assicuratore preponente risponde del danno causato dall'agente infedele, che abbia incassato e trattenuto per sé il premio, senza promuovere la stipula di alcun contratto assicurativo; a nulla rileva, infatti, che con la propria condotta, l'agente abbia travalicato i limiti del proprio mandato:

"l'assicuratore preponente risponde, ai sensi dell'art. 2049 c.c., del danno causato dall'agente infedele il quale abbia incassato e trattenuto per sé il premio, senza promuovere la stipula di alcun contratto assicurativo, a nulla rilevando che, con la propria condotta, l'agente abbia travalicato i limiti del proprio mandato" (Cass. Civ., sez. III, 5 marzo 2009, n. 5370, Conferma App. Venezia 13 settembre 2004, GC, 2009, 7-8, 1517). 

Contra, quanto ad attività svolta da agente privo di poteri rappresentativi:

"l'agente di assicurazione non risponde dei danni causati all'assicurato dal subagente il quale, millantando poteri rappresentativi di cui era privo, abbia indotto l'assicurato alla stipula di un contratto inefficace" (Cass. Civ., sez. III, 28 agosto 2007, n. 18191, Conferma App. Firenze 8 aprile 2003, GC, 2008, 2, 382 – conforme alla ratio Trib. Roma 17 febbraio 2000, GRom, 2000, 384, ritenendo che l'INA non possa essere chiamata a rispondere dell'atto illecito (nella specie, sottrazione dei premi pagati dagli assicurati) commesso da un agente locale, del cui operato potrebbe rispondere eventualmente soltanto l'agenzia generale di zona.).

 




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