-  Mazzon Riccardo  -  02/03/2015

RESPONSABILITA' DELL'ASSICURAZIONE: E' SUFFICIENTE L'INSERIMENTO DELL'AGENTE NELL'IMPRESA - Riccardo MAZZON

sussiste la responsabilità, ex articolo 2049 del codice civile, della società assicuratrice, per l'attività illecita posta in essere dall'agente?

sì, anche se non munito del potere di rappresentanza

e la responsabilità del preponente sorge per il solo fatto dell'inserimento dell'agente nell'impresa, senza che assumano rilievo né la continuità dell'incarico affidatogli, né l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato

Rinviando, quanto ai principi generali sottesi alla fattispecie astratta di riferimento, all'ampia trattazione svolta nel capitolo tredicesimo del volume "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012, qui è da evidenziare come la responsabilità del preponente sorga per il solo fatto dell'inserimento dell'agente nell'impresa, senza che assumano rilievo né la continuità dell'incarico affidatogli, né l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato;

"la società assicuratrice che si sia avvalsa dell'attività dell'agente, il quale abbia agito con rappresentanza della preponente, è tenuta, per il disposto dell'art. 2049 c.c., a rispondere dei danni prodotti dall'agente stesso nell'esercizio dell'incombenza affidatagli, essendo irrilevante che non sussista fra di loro un rapporto di lavoro subordinato" (Cass. Civ., sez. III, 3 aprile 2000, n. 4005, GCM, 2000, 707 – ingiustificatamente contra – Trib. Monza 9 gennaio 2002, GM, 2002, 749 – ingiustificatamente contra Cass. Civ., sez. III, 9 febbraio 1998, n. 1322, GCM, 1998, 282, ritenendo che se l'agente di un'assicurazione, senza esserne autorizzato, instaura la prassi di riscuotere i premi, anche se con ritardo rispetto alla scadenza, presso il domicilio dell'assicurato e la società assicuratrice rifiuta la garanzia assicurativa (art. 1901 c.c.), l'assicurato non può pretendere i danni per il mancato risarcimento dall'assicurazione ai sensi dell'art. 2049 c.c., non essendo l'agente un lavoratore subordinato della società),

basta, infatti, che il comportamento illecito del preposto sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze a lui demandate dall'imprenditore e che il "commesso" abbia svolto la sua attività sotto il controllo del primo (il principio è stato ribadito anche con riferimento a polizze di assicurazione sulla vita stipulate da agente - con rilascio di attestazione di copertura provvisoria, incasso del premio, successiva consegna di ricevuta e della polizza definitiva - di cui la compagnia assicuratrice preponente si era successivamente dichiarata all'oscuro, negando la sussistenza del rapporto contrattuale):

"la responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c. sorge per il solo fatto dell'inserimento dell'agente nell'impresa, senza che assumano rilievo né la continuità dell'incarico affidatogli, né l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato: basta che il comportamento illecito del preposto sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze a lui demandate dall'imprenditore e che il «commesso» abbia svolto la sua attività sotto il controllo del primo; sussiste, pertanto, la responsabilità ex art. 2049 c.c. della compagnia assicuratrice per l'attività illecita posta in essere dall'agente, ancorché privo del potere di rappresentanza, che sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze demandategli e su cui la medesima aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza" (Cass. Civ., sez. III, 22 giugno 2007, n. 14578, Conferma App. Venezia 4 settembre 2003, GC, 2008, 7-8, 1766; GCM, 2007, 7-8 - Conforme – Cass. Civ., sez. III, 5 marzo 2009, n. 5370, GCM, 2009, 3, 394).

 

 




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