-  Gambuli Giulia  -  09/05/2012

RESPONSABILITA' DEL VENDITORE:FORMALITA' PER LE DELEGHE AL CONTROLLO - Cass.Pen. 16963/2012 - Giulia GAMBULI

Si prende in esame una sentenza della Corte di Cassazione, sezione III penale n.16963 depositata l"8 Maggio del 2012, relativa al controllo sull"esercizio di vendita e l"onere relativo alle attività di controllo di un supermercato.

Si riportano, in breve, i fatti della vicenda: il Tribunale di Pisa, nella sezione distaccata di Pontedera, ha condannato P.L. per il reato di cui all"articolo 5 della l.n. 283/1962 (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.)Egli, infatti, in qualità di legale rappresentante del Supermercato "Conad" deteneva delle focacce farcite con tonno che in realtà contenevano batteri nocivi per la salute.

La condanna inflitta constava in un"ammenda di 500€ oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

I coniugi che avevano mangiato tali focacce avevano subìto un attacco di dissenteria e febbre e, recandosi all"ospedale, avevano portato con loro un pezzo della focaccia "incriminata" per farla analizzare. Dopo attente analisi del nosocomio si accertava nella focaccia stessa un elevato numero di batteri nocivi alla salute.

I difensori dell"imputato basano tutta la loro difesa sulla carenza di motivazioni e argomentazioni in ordine alle ragioni che possono far attribuire il fatto alla titolare del supermercato. Per loro, dunque, manca il requisito del nesso causale, ex articolo 40 c.p.

Per i difensori, ancora, la gerarchia interna al supermercato induce a ritenere che altri sono i soggetti preposti al controllo della merce tra i quali il capo-negozio e il capo-reparto.

I giudici di Piazza Cavour però esprimono più di un dubbio: è certa e dimostrata la prassi secondo cui responsabile delle attività di controllo deve essere il capo del reparto che osserva anche il mantenimento del prodotto, ma tali deleghe dal proprietario del supermercato devono risultare da atti e da documenti ben precisi.

E" necessario per la Cassazione, dunque, rinviare il giudizio al giudice del grado precedente che possa accertare l"esistenza di deleghe puntuali, ma l"intervenuta prescrizione preclude la prosecuzione del giudizio penale.

Resta aperta però la strada della questione civile che gli ermellini rinviano al competente grado d"appello.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film