-  Redazione P&D  -  05/06/2012

RESPONSABILITA' DEL CERTIFICATORE CE - Trib.Piacenza 297/2012

Le norme tecniche europee armonizzate costituiscono un fondamentale supporto per il rispetto delle Direttive comunitarie in quanto svolgono una funzione di riferimento per i produttori in ordine ai criteri da seguire per progettare macchinari pericolosi.

L"applicazione delle norme tecniche armonizzate comporta che i prodotti realizzati beneficiano automaticamente di una presunzione di conformità pur mantenendo natura volontaria quali traduzione delle regole tecniche.

Con l"attività di certificazione di qualità (marcatura CE) un soggetto verificatore esterno all"impresa fornisce attestazione scritta che un prodotto ovvero un processo produttivo a seguito di valutazione ,è confome ai requisiti specificati da norme tecniche ,garantendone la validità nel tempo.

L"obbligazione di certificazione di marcatura CE assunta dal certificatore rientra nell"ambito della categoria dei contratti atipici; prestazione principale del contratto è quella di fornire una informazione completa ed attendibile circa la presenza di determinate qualità del macchinario certificato ,all"esito dell"esame della documentazione tecnica necessaria con assoluto divieto per il certificatore di suggerire eventuali soluzioni progettuali per rendere conformi i prodotti che non lo siano.

E" ravvisabile una eventuale responsabilità contrattuale del certificatore nei confronti dell"impresa certificata anche qualora il prodotto non abbia provocato danni a terzi ogni qual volta il certificatore abbia fornito la propria attività in modo inesatto causando all"impresa un danno immediato e diretto.

L"attività di certificazione presenta inscindibili aspetti propri sia dell"obbligazione di mezzi che di quella di risultato dal momento che il professionista che fornisce detta prestazione adempie ad   una obbligazione di mezzi con riguardo all"attività di organizzazione dei controlli da effettuare, mentre fornisce un"obbligazione di risultato nel momento in cui si impegna ad attestare l"esattezza o meno della corrispondenza del prodotto certificato allo standard previsto dalla normativa di riferimento impegnandosi a garantire la veridicità dell"informazione resa ,sia nell"ipotesi in cui essa consista nel rilascio della relativa certificazione, sia nell"ipotesi in cui la neghi con un giudizio di non conformità  ,integrando tale risposta, sia essa negativa ovvero positiva un risultato contrattualmente dovuto.

Qualora l"ente certificato abbia allegato l"inadempimento del certificatore ,desumibile dalla non conformità dei prodotti da lui certificati, con riguardo ad un determinato standard di sicurezza graverà sul certificatore fornire la prova della conformità di essi allo standard di riferimento ovvero provare che l"inadempimento è dipeso da impossibilità sopravvenuta a lui non imputabile.

 




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