-  Simona Arcangeli  -  27/07/2016

Responsabilità precontrattuale e contatto sociale qualificato - Cass. n. 14188/16 - Simona Arcangeli

La responsabilità precontrattuale (nella specie, della P.A.) deve essere ricondotta alla categoria della responsabilità contrattuale da "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell"art. 1173 c.c., con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale di cui all"art. 2946 c.c..

La Suprema Corte, dopo aver ricostruito l"evoluzione giurisprudenziale avente ad oggetto la natura della responsabilità precontrattuale (aquiliana, secondo l"orientamento tradizionale, contrattuale secondo l"orientamento più recente) affronta la controversa questione concernente la ravvisabilità di una responsabilità di tipo contrattuale anche in assenza di un atto negoziale dal quale scaturiscano specifici obblighi, qualora tra le parti si sia comunque instaurata una relazione qualificabile come "contatto sociale qualificato".

Attraverso l"analisi delle fattispecie nelle quali la giurisprudenza ha riconosciuto la configurabilità di una responsabilità da contatto sociale "qualificato" la Suprema Corte giunge a  ricondurre anche la responsabilità precontrattuale all"interno di tale categoria, rilevando come la responsabilità derivante dalla violazione di specifici obblighi di informazione, protezione e  buona fede (ancorché precedenti a quelli che deriveranno dal contratto che verrà successivamente stipulato) e non da un generale dovere di neminem laedere non possa che essere di natura contrattuale, con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.




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