Varie  -  Jacopo Alberghi  -  09/11/2016

Responsabilità per danno da prodotti difettosi: il punto circa natura e onere della prova alla luce delle ultime decisioni della Suprema Corte

L"art. 114, D.Lgs. 6 settembre 2005 n.206 (c.d. Codice del Consumo), afferma la responsabilità del produttore per i danni cagionati da difetti del suo prodotto.

Il medesimo testo normativo, all"art. 117, nell"individuare la nozione di prodotto difettoso, stabilisce che un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 15851 del 28 luglio 2015, nel dare continuità ad un precedente orientamento (cfr. Cass. n. 13458/2013, Cass. n. 6007/2007), ha ribadito la natura presunta, e non oggettiva, della responsabilità da prodotto difettoso (nel caso di specie rappresentato da un farmaco asseritamente pericoloso).

Tali considerazioni hanno importanti risvolti pratici.

La predetta responsabilità infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, necessita di un accertamento che prescinde dalla prova della colpevolezza del produttore (elemento soggettivo), ma richiede la dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto (elemento oggettivo) (cfr. Cass. n. 15851/2015).

E" pertanto onere del danneggiato, ex art. 120 cd. Cod. Consumo, provare il collegamento causale, non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno.

Il produttore, in tal caso, per andare esente da responsabilità, è tenuto a fornire la prova liberatoria circa la verificazione di una delle cause di esclusione previste dall"art. 118 del Cod. Consumo.

E" evidente, alla luce di tali premesse, che l"accertamento del danno non può essere sufficiente di per sé alla dimostrazione della "difettosità" di un prodotto.

In altre parole, il danno non prova indirettamente la pericolosità del prodotto in condizioni normali di impiego, ma solo una più indefinita pericolosità del prodotto, la quale è insufficiente a determinare la responsabilità del produttore, in mancanza del concreto accertamento circa la violazione degli standard minimi di sicurezza richiesti dalla legge (cfr. Cass. n. 25116/2010).

Tutto quanto sopra, secondo la Suprema Corte, non esclude, ovviamente, che la prova della difettosità del prodotto possa essere offerta sulla base di presunzioni semplici, purché le stesse abbiano il requisito della gravità (l'esistenza del fatto ignoto deve essere desunta con ragionevole certezza, anche probabilistica), della precisione e della concordanza, raggiungendo quindi una prova fondata su una pluralità di fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto (cfr. Cass. n. 13458/2013).

 

Avv. Jacopo Alberghi - avvocato del Foro di La Spezia




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