-  Rossi Rita  -  11/02/2015

RECLAMO IN MATERIA DI ADS: NO ALLE INTERPRETAZIONI ARDITE - App. Bologna, 9.2.2015- Rita ROSSI

- Ads/ Reclamo

- Reclamo c/ decreto g.t. di nomina dell'amministratore di sostegno

- Secondo la Corte d'appello di Bologna si propone al Tribunale

 

L'Amministrazione di sostegno è nata per servire alle persone fragili, per sostenerle nelle difficoltà della vita quotidiana, evitando di mortificarle, e andando incontro alle loro aspirazioni.

E' stato scritto ed è stato ripetuto nei mille convegni di questi undici anni.

Eppure, c'è qualcosa che stona, e non soltanto perché ancora oggi una parte di persone meno fortunate per la disabilità che le affligge è ancora costretta sotto le forche caudine dell'interdizione.

C'è anche qualcos'altro che non quadra, meno evidente ma altrettanto stridente. Ed è il diniego sostanziale di giustizia che si nasconde dietro interpretazioni troppo originali del dato normativo.

 

Interpretazioni originali, sì, come questa che ha condotto la Corte d'appello di Bologna a dichiarare inammissibile il reclamo proposto contro un decreto del g.t. istitutivo dell'ads.

Una motivazione stringata accompagna la decisione di inammissibilità, una motivazione che può ulteriormente sintetizzarsi come segue (è comunque leggibile per esteso nel file allegato):

- se il reclamante intende contestare il decreto di apertura o di chiusura dell'Ads, bene fa a rivolgersi alla Corte d'appello, state il carattere decisorio del decreto del g.t.

- se, invece, oggetto di contestazione è il decreto con cui il g.t. nomina/sospende/revoca l'amministratore di sostegno, allora la sede competente è il tribunale.

E non rileva in senso contrario - aggiunge la corte bolognese - che la nomina dell'ads sia contestuale al provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno; non importa, in altri termini, che le due statuizioni (apertura dell'ads e nomina dell'amministratore) siano contenute nello stesso decreto, come nel caso oggetto della decisione (e, sia consentito, come avviene nella quasi totalità dei casi).

Eppure, la disciplina dell'istituto non contempla siffatta dissociazione di provvedimenti.

L'art. 405 c.c. affida al g.t. il compito di provvedere alla nomina dell'amministratore di sostegno: "Il giudice tutelare provvede (...) alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di (...)" (I comma).

Il V comma del medesimo art. 405 c.c. delinea il contenuto necessario del decreto, che viene indicato come "decreto di nomina dell'amministratore di sostegno" ma che è il medesimo unico ed unitario decreto istitutivo, con il quale il g.t. provvede sulla richiesta di attivazione della misura di protezione.

E ancora, l'art. 405 c.c., nei commi VII e VIII, indicando il "decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno" si riferisce, immancabilmente, al medesimo provvedimento contemplato dai commi precedenti.

E - ancora con riferimento alla previsione del comma VIII - è pressoché impossibile che un decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, privo tuttavia della nomina vicariale, possa essere annotato nel registro delle amministrazioni di sostegno esistente presso la cancelleria, atteso che nell'annotazione devono essere indicate "le complete generalità dell'amministratore di sostegno".

Come non scorgere, allora, nella logica seguita dai giudici bolognesi una indubbia propensione per la vivisezione, con tanto di smembramento di un provvedimento unitario e conseguente distribuzione del lavoro tra un organo e l'altro?

Ma era questa la volontà del Legislatore? Il quale certo ha avuto l'ingenuità di non soffermarsi troppo sui cavilli processuali, ritenendo che la chiarezza dell'art. 720 bis fosse tale da evitare derive interpretative.

Leggiamolo l'art. 720 bis nel suo II comma: "Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'art. 739".

Poche altre disposizioni sono altrettanto chiare, mentre è evidente che tale norma, in quanto disposizione speciale, dedicata cioè all'amministrazione di sostegno, ha introdotto una deroga alla regola generale di cui all'art. 45 disp. att c.c.

Era questa la volontà del Legislatore? O non è vero piuttosto che la finalità dei Riformatori era quella di offrire uno strumento agile, non irrigidito su questioni processual-caprine, tale cioè da predisporre una risposta pronta e fattiva già da parte del giudice tutelare e, altresì, all'occorrenza, anche da parte del giudice di grado superiore?

 

Quanto al quadro giurisprudenziale in argomento, valga citare:

- Cass., sz. VI, 29 ottobre 2012, n. 18634 che in modo assolutamente lineare fa riferimento al chiaro disposto dell'art. 720 bis c.p.c. concludendo per la reclamabilità in Corte d'appello, non senza rammentare che detta disposizione costituisce norma a carattere speciale rispetto a quella generale di cui al combinato disposto degli art. 739 c.p.c. e 45 disp. att. c.c.

- App. Palermo, 10 febbraio 2011, la quale si pronuncia per la proponibilità del gravame alla Corte d'Appello anche con riferimento al decreto del g.t. che abbia disposto la sostituzione dell'amministratore di sostegno e la rimodulazione dei suoi poteri

- App. Roma, 21 aprile 2005 che già si era pronunciata aderendo con fiducia alla previsione dell'art. 720 bis c.p.c.: "Ritenuta la portata generale ed onnicomprensiva dell'art 720 bis c.p.c. introdotto dalla l. n. 6 del 2004, giudice del gravame contro i provvedimenti del giudice tutelare è la Corte d'Appello"

Si noti che il decreto bolognese qui commentato cerca puntello proprio in questa pronuncia di legittimità, non avvedendosi però che il principio affermato è opposto.

- Trib. Modena 27 aprile 2012, n. 718 che ha ritenuto inammissibile il reclamo proposto al tribunale, stante la competenza della Corte d'Appello ai sensi dell'art. 720 bis c.p.c.

Vale segnalare che il decreto reclamato si riferiva alla sostituzione dell'amministratore di sostegno e che il collegio modenese osserva puntualmente che l'art. 45 disp. att. c.c. non menziona tra i decreti reclamabili avanti al tribunale, i decreti del g.t. in materia di Ads.

Elementare Watson, verrebbe da concludere.

Che dire a questo punto? Come destreggiarsi di fronte ad orientamenti inconsueti e arditi? Come assicurare che la strada che verrà imboccata processualmente non andrà ad infrangersi contro le secche di un'interpretazione distante dalla persona?




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