-  Mazzon Riccardo  -  13/03/2014

REATO URBANISTICO-EDILIZIO: LA RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE DEI LAVORI - Riccardo MAZZON

Soggetto che, spesso, viene chiamato a rispondere del reato urbanistico-edilizio è il direttore dei lavori

"in tema di violazioni edilizie, grava sul direttore dei lavori la responsabilità per la mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o nelle disposizioni regolamentari locali, atteso che questi rientra tra i destinatari del precetto di cui all'art. 6 l. 28 febbraio 1985 n. 47 (Fattispecie relativa alla mancata esposizione del cartello indicante gli estremi della concessione edilizia e degli altri elementi prescritti)" Cass. pen. 17.12.02, sez. III, n. 5149, CP, 2004, 221 – conforme, nel senso che l'intervenuto rilascio del titolo abilitativo non esime da responsabilità penale per l'abuso edilizio il committente, il titolare del permesso di costruire ed il direttore dei lavori (art. 29, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), nel caso in cui detto titolo sia stato rilasciato in contrasto con la legge o con gli strumenti urbanistici: Cassazione penale, sez. III, 08/06/2010, n. 27261 Annulla senza rinvio, Trib. Monopoli, 27 marzo 2009 - CED Cass. pen. 2010, rv 248070 - cfr., amplius, "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto -

e ciò anche in relazione a violazioni commesse in sua assenza, sul presupposto che su questi grava l'obbligo di esercitare un'attiva vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere per le quali gli viene affidata la direzione:

"il direttore dei lavori che, senza formalizzare le proprie dimissioni dall'incarico, si disinteressi dell'esecuzione delle opere edilizie realizzate in difformità del provvedimento autorizzatorio, risponde anch'egli del reato di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, stante l'obbligo, gravante sullo stesso, di vigilare sulla esecuzione delle opere" Cass. pen. 7.11.06, sez. III, n. 38924, CP, 2007, 11, 4308 – per una singolare ipotesi in cui è stato dichiarato che costituisce ancora reato la violazione dell'obbligo di esporre il cartello indicante gli estremi del titolo abilitativo qualora prescritto dal regolamento edilizio o dal provvedimento sindacale, in quanto sussiste continuità normativa tra l'art. 4, comma 4, dell'abrogata l. 28 febbraio 1985 n. 47 e la nuova fattispecie contemplata dall'art. 27, comma 4, del citato d.P.R. (In motivazione la Corte ha precisato che sussistono invece dubbi sull'individuazione del soggetto attivo del reato, non essendo pacifica la configurabilità del reato solo a carico del direttore dei lavori): Cassazione penale, sez. III, 15/10/2009, n. 46832 Annulla senza rinvio,Trib. Macerata, 30/04/2008 T. e altro CED Cass. pen. 2009, rv 245613 Riv. giur. edilizia 2010, 3, 1017;

il legislatore, in effetti, ha anche previsto a suo carico (art. 29 del d.P.R. n. 380 del 2001) una serie di obblighi, sia di comunicazione delle violazioni, sia di rinuncia all'incarico,

"in materia edilizia grava sul direttore di lavori una posizione di garanzia in merito alla regolare esecuzione dei lavori, con la conseguenza che questi potrà andare esente da responsabilità soltanto ottemperando agli obblighi previsti dall'art. 29 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, ovvero comunicando le violazioni accertate e rinunciando, in caso di totale difformità o variazione essenziale, all'incarico ricevuto" Cass. pen. 20.12.05, sez. III, n. 4328, CEDCP, 2006, 233302; conforme: Cass. pen. 24.2.04, sez. III, n. 15283, CP, 2005, 4, 1377

che la stessa giurisprudenza ha precisato dovere intervenire in modo tempestivo (non appena l'illecito edilizio si sia evidenziato, ovvero non appena da parte del direttore dei lavori si sia avuta conoscenza che le direttive da lui stesso impartite sono state disattese o violate):

"in materia edilizia, il direttore dei lavori è responsabile delle violazioni alle disposizioni in materia commesse in sua assenza, atteso che sullo stesso grava l'obbligo di esercitare un'attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere, ed in caso di violazioni di scindere immediatamente la propria posizione da quella degli autori materiali mediante l'adempimento dei doveri allo stesso imposti dall'art. 29 comma 2 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380" Cass. pen. 11.5.05, sez. III, n. 22867, CP, 2006, 9, 2932.

 




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