-  Mazzon Riccardo  -  19/02/2013

RAPPORTI DI VICINATO, DISTANZE E CONFINI: LA TUTELA AMMINISTRATIVA NON GIURISDIZIONALE - Riccardo MAZZON

Diversa dalla tutela giurisdizionale - che assiste chi si ritenga danneggiato da una violazione delle normative poste a tutela delle distanze e dei confini - esercitabile avanti alla giurisdizione ordinaria, occorre in argomento considerare come vi sia, tuttavia, anche un"altra tutela, prevista dall"ordinamento a favore dei terzi danneggiati da violazioni di tal fatta:

"la disposizione civilistica in tema di distanze (art. 873 c.c.) costituisce, per unanime acquisizione della giurisprudenza, sicuro parametro di riferimento anche per l'azione amministrativa in materia edilizia, rilevante in sede di giudizio di legittimità ai fini dell'annullamento del provvedimento che con essa si ponga in contrasto, atteso che le norme sulle distanze da osservare nelle costruzioni sono rivolte alla tutela di fondamentali interessi pubblicistici e sono peraltro integrate dalle disposizioni del regolamento edilizio comunale; ne deriva che l'attività edilizia del privato, laddove posta in essere in dispregio delle regole in materia di distanze, può essere riguardata sia dal punto di vista civilistico, in termini di condanna al risarcimento dei danni anche in forma specifica (art. 872 c.c.), sia dal punto di vista amministrativo" T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 03/12/2008, n. 20804 D. c. Com. Casavatore Foro amm. TAR 2008, 12, 3412 (s.m.; si veda, amplius, "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto)

è la tutela amministrativa, la quale può consistere in tutela in via meramente amministrativa e in vera e propria tutela giurisdizionale amministrativa:

"il potere della p.a. di sanzionare abusi edilizi e quello del giudice civile di ordinare la demolizione di manufatti realizzati in violazione delle prescritte distanze legali perseguono finalità diverse, essendo l'uno relativo al ripristino della situazione urbanistica lesa e l'altro alla repressione della condotta antigiuridica del costruttore attuata in violazione di norme poste a tutela del vicinato. L'autorità comunale può quindi legittimamente esercitare i propri poteri repressivi senza attendere la definizione del giudizio civile pendente che abbia ad oggetto la riduzione in pristino per mancato rispetto delle distanze legali, non sussistendo alcun rapporto di pregiudizialità tra le valutazioni del g.o. e quelle della p.a." Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 02/03/2009, n. 60 L. e altro c. Avv. Lupo c. Soc. M. c. Avv. Lupo Riv. giur. Edilizia 2009, 3, 897.

Quanto, in particolare, alla tutela in via amministrativa no giurisdizionale, s"intende l"opportunità, concessa al terzo (che si ritiene danneggiato da un provvedimento amministrativo, o anche da una mancata emissione di un provvedimento amministrativo), di richiedere, direttamente all"autorità amministrativa, la revoca, la modifica o l"emissione di un provvedimento amministrativo.

La tutela in via amministrativa può essere richiesta con ricorso, oppure sollecitata con denunce, esposti o reclami:

"in materia di violazioni edilizie il diritto al risarcimento del danno va escluso ed il proprietario del fondo contiguo è legittimato soltanto ad attivare i poteri repressivi dell'autorità amministrativa, allorquando l'illegittimità della costruzione si concreti e si esaurisca nell'esecuzione di opere senza licenza (ora concessione) o in contrasto con tale licenza - costituendo questa un atto amministrativo che non attribuisce a terzi diritti maggiori o diversi da quelli che a costoro siano già riconosciuti dalla legge - ma non allorquando risulti violata una norma edilizia che imponga determinati indici di edificabilità, essendo questi stabiliti anche nel diretto interesse dei proprietari dei fondi limitrofi" Cass. 11.2.87, n. 1488, VN, 1987, 280.

Solo il ricorso, peraltro, obbliga la pubblica amministrazione a provvedere; negli altri casi l"agire in sede di autotutela è lasciato alla discrezionalità dell"ente interessato:

"con riguardo ad un'istanza di autotutela per annullamento o, comunque, per la declaratoria della decadenza di una D.I.A., il fatto che l'amministrazione comunale, invece di rimanere silente sulla sollecitazione dell'interessato, abbia invece adottato un provvedimento espresso, dichiarativo della riscontrata inesistenza dei presupposti per procedere all'annullamento in autotutela del provvedimento contestato, non è idonea a trasformare la posizione giuridica soggettiva del privato da mero interesse di fatto in interesse legittimo, come tale tutelabile innanzi al giudice; sotto altro concorrente profilo, poi, anche a voler ritenere che sussista una posizione differenziata nascente proprio dal nuovo provvedimento di diniego dell'esercizio del potere di autotutela, detto nuovo provvedimento si configura implicitamente come atto meramente confermativo della contestata D.I.A. e, pertanto, del tutto inidoneo ad essere nuovamente oggetto di autonoma impugnazione" T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 15/09/2011, n. 1435 T. c. (avv. Bucci) c. Com. Mirano, Soc. C. c. (avv. Barutta, Stocco) Foro amm. TAR 2011, 9, 2683 (s.m.).

Quanto ai veri e propri ricorsi, essi si distinguono in ricorso in opposizione (presentato alla stessa autorità che ha emanato l"atto), ricorso gerarchico (rivolto, di norma, all"autorità immediatamente superiore a quella emittente) e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

 




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