-  Mazzon Riccardo  -  27/02/2013

QUANDO SI MISURANO LE DISTANZE LEGALI TRA EDIFICI NON CONTA L'INTENZIONE DEL COSTRUTTORE - RM

Nel valutare tutto ciò che concerne il calcolo delle distanze, il magistrato è chiamato a compiere un accertamento assolutamente obiettivo, avendo cioè a mente la realtà così come esistente, realtà che prescinde financo dalla problematica relativa alla legittimità amministrativa dell'opera

"in tema di distanze nelle costruzioni, il principio secondo cui la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra p.a. e privato, senza estendersi ai rapporti tra privati, va inteso nel senso che il conflitto tra proprietari interessati in senso opposto alla costruzione deve essere risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali, tra le quali non possono comprendersi anche quelle concernenti la licenza e la concessione edilizia, perché queste riguardano solo l'aspetto formale dell'attività costruttiva. Deriva da quanto precede, pertanto, che così come è irrilevante la mancanza di licenza o concessione edilizia allorquando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le prescrizioni del codice civile e delle norme speciali senza ledere alcun diritto del vicino, così l'aver eseguito la costruzione in conformità dell'ottenuta licenza o concessione non esclude di per sé la violazione di dette prescrizioni e quindi il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento dei danni" Cassazione civile, sez. II, 02/03/2010, n. 4961 Guidoni c. Bertoncini Guida al diritto 2010, 17, 68 (s.m.) - conforme - Tribunale Patti, 12/11/2009, n. 293 E.S. c. C.M. Redazione Giuffrè 2010 – conforme - Cassazione civile, sez. II, 18/07/2008, n. 19985 Morrongiello c. Di Blasi Guida al diritto 2008, 44, 68 (s.m.) - cfr., amplius, "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto -

e senza alcuno spazio per volontà, motivazioni o comunque momenti soggettivi concernenti la persona del costruttore:

ai fini dell'accertamento della natura di uno spazio libero tra edifici, si deve tenere conto della destinazione obiettiva, normale e permanente dell'opera, indipendentemente dall'intenzione del costruttore Cass. 23.2.81, n. 1100, GCM, 1981, fasc. 2.

 




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