-  Redazione P&D  -  21/03/2017

Quando il diritto del minore al rispetto della vita privata prevale sul diritto di visita dei nonni - Maria Zappia

Nota a Tribunale per il Minorenni di Reggio Calabria  decreto del 18.6.2013, Corte di Appello di Reggio Calabria Sezione Minori decreto del 27.5.2014, Tribunale per i Minorenni di Venezia decreto del 14.10.2016.            

Diritto di visita dei nonni/famiglia/minori/filiazione/tribunale per i minorenni/diritto al rispetto della vita familiare                                                            

Si commentano i provvedimenti conformi emessi, in materia di diritto di visita dei nonni, da tre differenti consessi giudiziari. In due casi riportiamo pronunce del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria e dalla Corte di Appello adita in sede di gravame, e nel terzo una recente pronuncia del Tribunale per i Minorenni di Venezia. In tutti i tre casi l"orientamento è quello di privilegiare la volontà del minore rispetto alle reiterate istanze degli ascendenti. Rispetto ai due pronunciamenti delle corti calabresi, il provvedimento del Tribunale di Venezia introduce l"elemento innovativo, utile al"interprete, della verifica circa il  pregiudizio derivante al minore dalla mancata significativa relazione con i nonni.

Janus Korkzak

"Voi mi dite: «Siamo stanchi di stare con i bambini». Avete ragione. E dite ancora: «Perché dobbiamo abbassarci al loro livello. Abbassarci, chinarci, piegarci, raggomitolarci». Vi sbagliate, non questo ci affatica, ma il doverci arrampicare fino ai loro sentimenti. Arrampicarci, allungarci, alzarci in punta di piedi, innalzarci. Per non ferirli".

 

Il diritto di visita dei nonni ha avuto recente regolamentazione nell"art. 317 bis cc. che attribuisce agli ascendenti il diritto "(…) di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni". In ipotesi in cui l"esercizio del diritto è impedito "l"ascendente (…) può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore.

"Si applica l'articolo 336 secondo comma cc."

La norma afferma l"esistenza di un diritto degli ascendenti ad intrattenere rapporti con i nipoti esprimendo la chiara volontà del legislatore nell"unica direzione possibile dell"arricchimento per il minore come è auspicabile che avvenga nell"ambito di tutti i rapporti connaturati da una sano e costruttivo scambio affettivo. Ove viceversa il rapporto significativo non possa instaurarsi per la contraria volontà del minore, che, in ogni caso ha diritto di ascolto, o per altre ovvie ragioni di tutela dell"integrità psico-fisica del medesimo, il diritto dei "nonni" cede necessariamente il posto alla priore esigenza di tutela della giovane vita.

Verrebbe da chiedersi: e allora quello dei nonni che diritto è ?

E" un diritto la cui concreta attuazione va contemperata con il rispetto alla vita privata del minore e con i tempi di maturazione di costei.

La Giuriprudenza difatti, già anteriormente alla codificazione normativa, aveva evidenziato che tra le due situazioni in conflitto doveva essere privilegiato il nucleo essenziale degli interessi del minore e che nel corso del procedimento giudiziario, occorreva indagare la reale volontà di quest"ultimo attribuendo l"onere al magistrato di tener conto delle relative risultanze.

Uniformandosi a tali principi il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria e la Corte di Appello territoriale, hanno manifestato, nel medesimo contenzioso, la chiara e ferma volontà mirata a garantire la serena crescita del minore, orfano di madre, rispetto all"istanza reiterata della nonna materna all"esercizio del diritto di visita.

Nel caso concreto la vicenda riguardava il nucleo familiare di un giovane vedovo e del figlioletto che rifiutavano i contatti con l"ascendente e con i familiari di parte materna.  Ebbene, al termine di un percorso giudiziario caratterizzato da approfondite indagini psicologiche circa la volontà del nipote e da un tentativo fallito di mediazione familiare, è emerso che il rifiuto del bambino agli incontri con la nonna derivava da dissapori risalenti nel tempo tra le famiglie di origine, e che le tracce del conflitto determinavano il rifiuto del bambino ad intrattenersi con la nonna. Riportiamo i passi più interessanti delle due pronunce al fine di evidenziare l"orientamento giurisprudenziale delle corti calabresi, in armonia peraltro, con i principi generali dell"ordinamento interno e comunitario.

Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, Presidente Finocchiaro, VG. 43/08 provvedimento del 18.6.2013.

" (…) il minore ha sempre espresso la sua opposizione alla frequentazione con i parenti istanti, giustificandola altresì con atteggiamenti verbali ostili posti in essere, e che la manifestazione di tale volontà non appare etero diretta, non essendovi traccia alcuna nell"elaborato peritale dell"invocata, da parte ricorrente, sindrome di alienazione parentale, la quale, peraltro, oltre a non essere riconosciuta dalla scienza medica ufficiale, deve essere comunque rigorosamente provata in giudizio (in tal senso Cass. sent. N. 704/2013); non si ravvisa, perciò, allo stato un apprezzabile interesse di (…) agli incontri con i suddetti familiari avendo lo stesso sviluppato un sicuro attaccamento ed affidamento verso il padre ed risultando sufficientemente adattato all"attuale condizione di vita"; ritenuto di conseguenza come in adesione alle risultanze del"elaborato peritale d"ufficio supportato da convincenti argomentazioni di ordine psicologico e neuropsichiatrico non debbano trovare accoglimento le richieste ex adverso spiegate; PQM  Il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria visti gli artt. 333 e ss. Cc. così provvede rigetta i ricorsi e per l"effetto dispone procedersi all"archiviazione del fascicolo. (…)"

Corte di Appello di Reggio Calabria, Presidente Gaeta estensore Bandiera provvedimento Vg. 215/13 del 27.5.2014.

"Non può certamente disconoscersi l"importanza della figura della nonna materna ed ancor più degli zii nella crescita di un minore soprattutto se si pensa che è rimasto orfano di madre. Tali rapporti appaiano il necessario ed indispensabile presupposto  per una crescita piena ed equilibrata di ogni  minore e indicare come valori fondanti la personalità (di un minore) l"apporto paritario dei genitori in tema di cura educazione ed istruzione , oltre che il mantenimento di un rapporto significativo con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. (…) Tuttavia non si può non tener conto del fatto che il minore ha sempre espresso la sua opposizione alla frequentazione con i parenti istanti giustificandola con atteggiamenti verbali ostili posti in essere.

(…) Il provvedimento impugnato deve pertanto essere integralmente confermato".

Di recente analogo indirizzo è stato espresso dal Tribunale per i Minorenni di Venezia che, ampliando l"analisi della fattispecie normativa rispetto ai pronunciamenti delle corti calabresi, ha sancito un interessante principio utile per dirimere ogni possibile controversia: il vaglio giudiziale del pregiudizio derivante al minore dalla mancata significativa relazione con i nonni.

Oltre all"esame della volontà del minore occorre pertanto indagare se "la mancata significativa relazione (…) sia effettivamente, concretamente e realmente pregiudizievole per il minore ed imponga pertanto di addivenire ad una limitazione della responsabilità dei genitori".

Ampliamento del"angolo visuale e valorizzazione dell"interesse del minore a mantenere rapporti significativi, con la conseguenza che ove la frequentazione con gli ascendenti non debba corrispondere a reali esigenze di crescita, il ricorso dei nonni sarà destinato alla reiezione.

Non solo,  ma tra il diritto di visita degli ascendenti ed  il diritto del minore ad una esistenza libera e dignitosa, la corte veneziana mostra di dare preminenza assoluta a quest"ultimo con una chiara affermazione diretta ad escludere ogni strumentalizzazione, purtroppo ricorrente nei casi pratici, tra l"azione giudiziaria degli ascendenti ed il conflitto con i genitori, spesso descritti negli atti giudiziari come alienanti ed impeditivi del rapporto con i nipoti.

Il minore, in altri termini, secondo la corte veneziana, deve condurre un"esistenza sana ed equilibrata " senza essere coinvolto e costretto a subire le ricadute e le ripercussioni del cattivo rapporto tra i genitori, o uno di essi, e gli ascendenti".

V"è da aggiungere, a completamento dell"analisi, che il diritto del minore, al pari dell"adulto, a condurre un"esistenza serena trae diretto fondamento dal disposto dell"art. 8 della CEDU intitolato "Diritto al rispetto della vita privata e familiare".

La norma enuncia un principio generale che dovrebbe uniformare il comportamento dei singoli e delle istituzioni degli stati aderenti facendo sì che non venga intaccato il  nucleo essenziale di valori di ogni individuo. In particolare la norma attribuisce ad ogni persona, e dunque anche al minore,  il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

La giusta chiave di lettura, anche in questo caso è quella  del contemperamento di contrapposti interessi nell"ambito di un processi decisionali equi ed imparziali.

 




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