-  Ricc√≤ Riccardo  -  02/04/2017

Può esperirsi azione revocatoria nei confronti del cessionario dellazienda del terzo, parte dellatto da revocare? – Cass., ss. uu., n° 5054/2017 – Riccardo Riccò

Ovvero: l"art. 2560, comma 2, cod. civ., per cui "nel trasferimento di un"azienda commerciale risponde dei debiti … anche l"acquirente dell"azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori", legittima l"esercizio dell"azione revocatoria, per atti intercorsi tra debitore e cedente, ante cessione, nei confronti diretti del cessionario?

Più precisamente: se al rapporto obbligatorio intrattenuto dal dante causa (il cedente o anche conferente l"azienda) con il debitore (rapporto obbligatorio di cui l"avente causa abbia legale conoscenza, perché risultante dalle scritture contabili obbligatorie "acquisite") sia conseguito (ante cessione) l"atto o pagamento di cui si domanda la revoca, può allora il creditore (o il curatore del fallimento aperto a carico del debitore) citare direttamente il cessionario, in luogo del cedente (partecipe dell"atto revocando)?

I Giudici di merito, nel caso, hanno risposto affermativamente.

La Suprema Corte, a sezioni unite, in motivazione, negativamente.

Il "debito revocatorio", infatti, attinge il terzo revocato solo a seguito della sentenza di accoglimento della domanda di revoca. Non prima. Per ritenere, correttamente, che responsabilità e conseguente legittimazione dell"avente causa del terzo siano fondate sulla regola di solidarietà in parola, sarebbe prima necessario estendere lo spettro applicativo dell"art. 2560, oltre i "debiti già maturati ed annotati nei libri contabili", ai "meri rischi di sopravvenienza passiva": estensione però non consentita, ai sensi dell"art. 12 preleggi, per il chiaro ed inequivoco tenore letterale dell"art. 2560 (testo e rubrica), e per la necessità diciamo politica di "ricondurre la responsabilità dell"avente causa nell"alveo dell"evidenza diretta, risultante dai libri contabili obbligatori dell"impresa, a tutela del suo legittimo affidamento, essenziale per il corretto svolgimento della circolazione di beni di particolare rilievo commerciale".

La S.C., dunque, si limita a tracciare i limiti applicativi dell"art. 2560, alla luce della "ratio protettiva summenzionata", evitando di prendere posizione sia sulla natura costitutiva ovvero dichiarativa della sentenza di revoca, sia sulla delittuosità, o meno, della fattispecie materiale.

E ciò fa davvero saggiamente, posto che l"evoluzione dell"istituto pauliano e la sua concreta espansione, o fioritura applicativa, si poggia su un terreno invero oscillante, ai confini della provincia aquiliana.

V. p. e., in dottrina, PACIFICI, Revocatoria fallimentare e subacquirenti, Dir. fall., 1947, I, 67, 68; MINOLI, Il fondamento dell"azione revocatoria, Riv. dir. proc., 1953, I, 110; DE MARTINI, Azione revocatoria (diritto privato), Noviss. Dig. It., II, 1968, 155; LAZZARO, Atti di disposizione lesivi della garanzia generica e concorso tra risoluzione ed azione revocatoria, Giust. civ., 1970, I, 1050; TERRANOVA, Par condicio e danno nelle revocatorie fallimentari, Dir. fall., 2010, I, 10 ss.; in giurisprudenza, in particolare, Trib. Cagliari, 10 giugno 2003, Riv. giur. sarda, 2004, 447, con nota di PUSCEDDU, e Trib. Roma, 19 sett. 2011, Pluris.




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