-  Redazione P&D  -  19/01/2017

Proposta di approfondimento interpretativo medico-giuridico sul danno biologico - Societa' Medicolegale Triveneta

UN MOMENTO DI RIFLESSIONE COMUNE : il peccato originale del  concetto medicolegale di " danno biologico " come  definito dalla Societa" Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni nell"anno 2001

Premessa

L"immodificata configurazione medico legale del concetto di  danno biologico, esaminata in relazione alle attuali necessita" di una parametrazione risarcitoria equilibrata e non automatica del danno alla persona , determina la persistenza di   un " equivoco" interpretativo medico-giuridico, basato su una " incongruita"" tecnica : ritenere  di avere , col solo barème , la  possibilita" di definizione completa  del danno biologico  , che di fatto  non si ha ….

-Presupposti tecnici medicolegali del " danno biologico"

E" noto a qualsiasi specialista medico legale quale sia la definizione  di "danno biologico", così come sostanzialmente stabilita  dalla Società Italiana di Medicina Legale  nel lontano  2001

1) Il danno biologico consiste nella menomazione permanente e/o temporanea all"integrità psico-fisica della persona, comprensiva degli aspetti personali dinamico-relazionali, passibile di accertamento e di valutazione medico-legale ed indipendente da ogni riferimento alla capacita di produrre reddito.

2) La valutazione del danno biologico è espressa in termini di percentuale della menomazione all"integrità psicofisica, comprensiva della incidenza sulle attività quotidiane comuni a tutti.

3) Nel caso in cui la menomazione stessa incida in maniera apprezzabile su particolari aspetti dinamico-relazionali e personali, la valutazione è completata da indicazioni aggiuntive da esprimersi in forma esclusivamente descrittiva.

7) In caso di menomazioni plurime la percentuale del danno biologico permanente deve essere espressa in base alla valutazione della effettiva incidenza del complesso delle menomazioni stesse sull"integrità psico-fisica della persona comprensiva delle limitazioni dinamico-relazionali".

Detto cio", ora si di deve necessariamente considerare che l"intervento tecnico dello specialista medico legale sul danno alla persona si basa esclusivamente sull"integrazione degli elementi probatori clinico strumentali ricavati in corso di indagine tecnica con  parametri afferenti esclusivamente a disfunzionalità anatomiche e/o psichiche dell"essere umano (cosiddetti Baremes) cosi" da consentire di esprimere , motivatamente , la stima del   danno biologico con percentuali di invalidità " convenzionali " , che in sostanza  integrano   l"incidenza della invalidita" riconosciuta rispetto alle  attivita" quotidiane comuni a tutti , con le uniche variabili connesse necessariamente  al sesso del danneggiato.

A prescindere da qualsiasi considerazione  sulle  originarie  incongruita" poste in atto, gia" negli anni "80  dalla Societa" Medicolegale Italiana nell" aver  applicato - tramite un semplice maquillage,  rispetto ai  precedenti " baremes" medicolegali " ,  basati sul riferimento alla capacita" lavorativa generica - pressoche" analoghi riferimenti tabellari  anche per  la stima del " danno biologico " ( che al contrario fa riferimento , come indicato dalla stessa Societa" Italiana di Medicina Legale nel 2001, alle comuni attivita" quotidiane dell"uomo  ), val la pena tuttavia  di considerare due aspetti fondamentali

1 – Il concetto di invalidita" rappresenta esclusivamente un elemento di prova " quantitativa " della disfunzionalita biologica rapportata alla  validita " funzionale " dell"essere umano e questo è il motivo per il quale esistono numerosi "Baremes" Nazionali ed internazionali , piu" o meno dettagliati e condivisi , che si distinguono tra loro esclusivamente per i presupposti convenzionali di stima  di un determinato stato menomativo

Trattasi in sostanza  di sole  "variabili " di disfunzionalita anatomica e psichica  rapportate alla validita" dell"essere umano, essendo  paradosslmente possibile cambiare – con analoga criteriologia - le stesse " variabili" menomative , allorche" si dovesse  prendere a riferimento un altro mammifero ( il cane, il cavallo ecc ) , pervenendosi ovviamente  – per molte voci di menomazione -  a differenti riferimenti convenzionali di invalidita" biologica, con esclusione di quella " psichica e intellettiva ", solo perche" , di fatto , allo stato accertabile esclusivamente nella specie "uomo ".

Resterebbe  del tutto esclusa da un" ipotetica  " conversione tabellare "  solo  la c.d. voce di  " menomazione dell"efficienza estetica", che rappresenta sostanzialmente- ove non associata ad altra disfunzionalita" – un puro danno al " sentire " dell"essere umano

2 – L"accertamento medicolegale dell"invalidita" biologica si basa dunque su presupposti che prevedono parametri di  riferimento  "convenzionali condivisi " di esclusiva " disfunzionalita" ( con qualche  problema interpretativo per il  danno estetico ),  per i  quali non è possibile determinare, in via automatica, quale possa essere la componente di " sofferenza intrinseca" , comune a qualsiasi persona   affetta da un determinato stato menomativo accertato solamente sotto l"aspetto " quantitativo ", corrispondente al grado di invalidita" riconosciuta, ma  che , in se", nulla dice in merito agli  aspetti " qualitativi " della stessa menomazione rispetto alle ammissibili  ricadute sul " sentire " e sul "non fare personale" quotidiano del danneggiato : conseguenze " soggettive" , ma suscettibili – con analogo criterio convenzionale - di  correlazione rispetto al  disvalore funzionale accertato dallo stesso medicolegale. Presupposti valutativi " convenzionali " che gia" da tempo sono stati studiati , approfonditi , condivisi  e quindi applicati   su larga scala , con adeguato ed apprezzato riscontro operativo extragiudiziario e Giudiziario

3) Sulla base di queste evidenti considerazioni interpretative tecniche ne deriverebbe, peraltro , che le componenti di danno connesse alla  " ricaduta sugli aspetti dinamico relazionali personali ", sia per la singola menomazione sia per menomazioni plurime  , non hanno alcuna connessione diretta con il grado di invalidita" permanente stimato in sede medicolegale, prevedendo, quest"ultime, necessariamente   l"integrazione di differenti  presupposti " probatori", peculiari per ogni specifico danneggiato , i quali esulano dalle autonome  competenze valutative medicolegali.

Criticita" applicative delle Tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano

Dopo l"avvento, nel 2008 , delle Sentenze "Gemelle " delle Sezioni Unite della Cassazione , che hanno sancito la nascita di un'unica voce di danno alla persona di natura non patrimoniale , è di fatto caduto quel  " muro " che aveva  condizionato fino all"ora la possibilita del  medicolegale di intervenire , con appropiata ed autonoma valenza tecnica ( basata, ovviamente su differenti parametri convenzionali) per una piu  esaustiva definizione del danno alla persona di valenza " biologica",  onde consentire una equilibrata e non automatica intergrazione dei parametri di inabilita temporanea e di invalidita" permanente con quelli " qualitativi" compatibili con l"effettiva ricaduta  " soggettiva " della malattia e della menomazione accertate  nella quotidianita di qualsiasi danneggiato " ( la sofferenza lesione/ menomazione correlata")

Tali proposte  " innovative " tecniche medicolegali, fondate su oggettive esigenze liquidative del danno alla persona , condizionano la necessita" di una  sostanziale revisione del concetto medicolegale di " danno biologico" che , allo stato dell" attuale inquadramento giuridico del  " danno non patrimoniale " , risulta  superato o comunque di fatto  " insufficiente " per una completa definizione tecnica della componente  "base"  di natura "biologica " del danno alla persona

Infatti il primo adeguamento " liquidativo " del risarcimento del danno non patrimoniale espresso dalle  tabelle di Liquidazione del Tribunale di Milano - stante gli erronei presupposti valutativi medicolegali di " danno biologico " , risalenti al 2001 , fondati esclusivamente su parametri di disfunzionalità e sull"equivoco concettuale che gli  stessi avessero un rapporto proporzionale  anche sul grado di sofferenza soggettiva del danneggiato - ha di fatto riproposto la stessa " anomalia " di automatismo liquidativo , originariamente contestato dalle stesse Sentenze delle Sezioni Unite , reintegrando nel " danno non patrimoniale " una quota risarcitoria per la componente  " sofferenza intima " in via esclusivamente proporzionale  al solo  grado di IP , senza tener conto della frequente mancanza di correlazione diretta tra semplice  parametro di " disfunzionalita biologica" ed effettiva sofferenza intrinseca di qualsiasi danneggiato rispetto alla tipologia della  lesione e della menomazione accertate in sede medicolegale : cio" in particolare per condizioni di menomazione di medio – lieve entita" , che rappresentano la maggior parte dei danni a persona di riscontro valutativo tecnico medicolegale. ( vedi al riguardo le  casistiche valutative  del grado di sofferenza intrinseca lesione/menomazione correlate della Societa" Medicolegale Triveneta 2009-2015 )

L"equivoco interpretativo del " danno biologico di lieve entita""

La mancata revisione del concetto medicolegale di " danno biologico ", rispetto alle mutate esigenze liquidative del " danno non patrimoniale" , ha avuto una anomala ricaduta interpretativa medico-giuridica   soprattutto in contesto  di lesioni di lieve entita, di interesse RC auto e per l"  ambito di Responsabilita" Sanitaria , ove il raffronto delle singole voci di invalidita" biologica permanente previste dal bareme di Legge ( annesso al Dl 3/7/2003 , in epoca in cui sussisteva la autonoma liquidazione del danno morale) non puo"  di per se" giustificare una " automatica ed integrale corrispondenza liquidativa " per analoghe    fattispecie  di  "danno non patrimoniali " di lieve entita"

Ulteriore momento di " confusione " interpretativa medico –giuridica  è  rappresentato dal principio espresso  dalla Sentenza n 345/2014  della Corte Costituzionale , che avrebbe sancito che – nei casi di lesioni di lieve entita" ( fino al 9% di IP ) – la componente di " sofferenza soggettiva " risulterebbe ricompresa nel " danno biologico " , senza tener conto che le singole voci tabellate del Bareme di legge quasi mai prevedono parametri indicativi e / o distintivi del grado di " sofferenza intrinseca " della menomazione , ad eccezione delle effettive microinvalidita" ( comprese generalmente entro stime del 3%), ove , per effettiva  definizione tabellare , il presupposto dell" invalidita" si basa , pressochè esclusivamente , su condizioni disfunzionali soggettive ( prevalemtemente esiti dolorosi o condizioni similari ), pur anche compatibili con la lesione originaria , ma sostanzialmente prive di apprazzabile o significativa valenza " disfunzionale "

Sussistendo dunque l"anomalia di base dell" attuale concetto di " danno biologico " ( risalente al 2001 )  rispetto alle mutate esigenze liquidative del danno " non patrimoniale " ,  ne deriverebbe l" evidente inapplicabilità dell"attuale Bareme di legge per i danni biologici fino al 9% di IP , da cui la  necessita" di un adeguamento valutativo  tecnico della vigente Tabella idoneo ad integrare anche    la "componete di sofferenza intrinseca – menomazione correlata ",quale   oggettivo e costante parametro medicolegale del danno a persona , a prescindere   dal  contesto liquidativo  concernente gli  "aspetti dinamico relazionali peculiari del danneggiato" , come tali  afferenti a differenti riscontri probatori e quindi  autonomamente e distintamente vincolati ai presupposti risarcitori dell" art 139 della legge 209/200

Un ultimo aspetto dell" " equivoco " interpretativo medico-giuridico: L"anomalia liquidativa della inabilita" temporanea in ambito Rc auto e sanitaria

Qualsiasi specialista medico legale è  consapevole che non sussiste alcun rapporto prestabilito tra entità e decorso della lesione e conseguente valutazione dell"invalidità permanente biologica.

La comune esperienza medico legale insegna che eventi lesivi significativi, pur evolvendo in modo similare (quindi con determinazione di periodi di IT definibili tecnicamente, sia sotto il profilo cronologico che qualitativo, in modo pressoché uguale) possono stabilizzarsi con postumi superiori od inferiori al fatidico 9% di invalidità permanente, derivandone una evidente illogicità tecnica nell"applicazione di differenti paramatri  di liquidazione della inabilità temporanea a seconda se la lesione si stabilizza con postumi invalidandi inferiori o superiori al fatidico 9%

Ciò comporta quindi che i parametri di liquidazione della inabilità temporanea biologica, invece di ancorarsi all"effettiva entità ed evoluzione della "lesione – malattia" vengono erroneamente rapportati, nella normativa vigente, ad un limite di variabilità disfunzionale menomativa (soglia del 9% di IP) che contrasta con l"effettivo valore probatorio e risarcitorio del "danno – conseguenza" connesso all"inabilità temporanea biologica che – allo stato –  si diversificherebbe, sostanzialmente, in misura inversamente proporzionale al grado di "fortuna o sfortuna" del danneggiato nell"essere guarito con IP superiori od inferiori al 9%, indipendentemente dall"effettiva conseguenza di danno alla persona patita dall"epoca della lesione alla sua stabilizzazione.

Analoga problematica si pone, ovviamente, per la stima della "sofferenza intrinseca – lesione correlata": parametro necessario per gli opportuni assestamenti liquidativi della componente " soggettiva del danno alla persona ", necessaria per una liquidazione completa , integrale e non automatica  anche della inabilità temporanea biologica.

Conclusioni

Alla luce delle citate criticita" interpretative appare sempre piu pressante ed improcrastinabile  una sostanziale " revisione " del concetto medicolegale di " danno biologico" ai fini di una piu adeguata definizione del danno alla persona, nel contesto del piu" estensivo " danno non patrimoniale"

Dott Enrico Pedoja

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