UN MOMENTO DI RIFLESSIONE COMUNE : il peccato originale del concetto medicolegale di " danno biologico " come definito dalla Societa" Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni nell"anno 2001
Premessa
L"immodificata configurazione medico legale del concetto di danno biologico, esaminata in relazione alle attuali necessita" di una parametrazione risarcitoria equilibrata e non automatica del danno alla persona , determina la persistenza di un " equivoco" interpretativo medico-giuridico, basato su una " incongruita"" tecnica : ritenere di avere , col solo barème , la possibilita" di definizione completa del danno biologico , che di fatto non si ha ….
-Presupposti tecnici medicolegali del " danno biologico"
E" noto a qualsiasi specialista medico legale quale sia la definizione di "danno biologico", così come sostanzialmente stabilita dalla Società Italiana di Medicina Legale nel lontano 2001
1) Il danno biologico consiste nella menomazione permanente e/o temporanea all"integrità psico-fisica della persona, comprensiva degli aspetti personali dinamico-relazionali, passibile di accertamento e di valutazione medico-legale ed indipendente da ogni riferimento alla capacita di produrre reddito.
2) La valutazione del danno biologico è espressa in termini di percentuale della menomazione all"integrità psicofisica, comprensiva della incidenza sulle attività quotidiane comuni a tutti.
3) Nel caso in cui la menomazione stessa incida in maniera apprezzabile su particolari aspetti dinamico-relazionali e personali, la valutazione è completata da indicazioni aggiuntive da esprimersi in forma esclusivamente descrittiva.
7) In caso di menomazioni plurime la percentuale del danno biologico permanente deve essere espressa in base alla valutazione della effettiva incidenza del complesso delle menomazioni stesse sull"integrità psico-fisica della persona comprensiva delle limitazioni dinamico-relazionali".
Detto cio", ora si di deve necessariamente considerare che l"intervento tecnico dello specialista medico legale sul danno alla persona si basa esclusivamente sull"integrazione degli elementi probatori clinico strumentali ricavati in corso di indagine tecnica con parametri afferenti esclusivamente a disfunzionalità anatomiche e/o psichiche dell"essere umano (cosiddetti Baremes) cosi" da consentire di esprimere , motivatamente , la stima del danno biologico con percentuali di invalidità " convenzionali " , che in sostanza integrano l"incidenza della invalidita" riconosciuta rispetto alle attivita" quotidiane comuni a tutti , con le uniche variabili connesse necessariamente al sesso del danneggiato.
A prescindere da qualsiasi considerazione sulle originarie incongruita" poste in atto, gia" negli anni "80 dalla Societa" Medicolegale Italiana nell" aver applicato - tramite un semplice maquillage, rispetto ai precedenti " baremes" medicolegali " , basati sul riferimento alla capacita" lavorativa generica - pressoche" analoghi riferimenti tabellari anche per la stima del " danno biologico " ( che al contrario fa riferimento , come indicato dalla stessa Societa" Italiana di Medicina Legale nel 2001, alle comuni attivita" quotidiane dell"uomo ), val la pena tuttavia di considerare due aspetti fondamentali
1 – Il concetto di invalidita" rappresenta esclusivamente un elemento di prova " quantitativa " della disfunzionalita biologica rapportata alla validita " funzionale " dell"essere umano e questo è il motivo per il quale esistono numerosi "Baremes" Nazionali ed internazionali , piu" o meno dettagliati e condivisi , che si distinguono tra loro esclusivamente per i presupposti convenzionali di stima di un determinato stato menomativo
Trattasi in sostanza di sole "variabili " di disfunzionalita anatomica e psichica rapportate alla validita" dell"essere umano, essendo paradosslmente possibile cambiare – con analoga criteriologia - le stesse " variabili" menomative , allorche" si dovesse prendere a riferimento un altro mammifero ( il cane, il cavallo ecc ) , pervenendosi ovviamente – per molte voci di menomazione - a differenti riferimenti convenzionali di invalidita" biologica, con esclusione di quella " psichica e intellettiva ", solo perche" , di fatto , allo stato accertabile esclusivamente nella specie "uomo ".
Resterebbe del tutto esclusa da un" ipotetica " conversione tabellare " solo la c.d. voce di " menomazione dell"efficienza estetica", che rappresenta sostanzialmente- ove non associata ad altra disfunzionalita" – un puro danno al " sentire " dell"essere umano
2 – L"accertamento medicolegale dell"invalidita" biologica si basa dunque su presupposti che prevedono parametri di riferimento "convenzionali condivisi " di esclusiva " disfunzionalita" ( con qualche problema interpretativo per il danno estetico ), per i quali non è possibile determinare, in via automatica, quale possa essere la componente di " sofferenza intrinseca" , comune a qualsiasi persona affetta da un determinato stato menomativo accertato solamente sotto l"aspetto " quantitativo ", corrispondente al grado di invalidita" riconosciuta, ma che , in se", nulla dice in merito agli aspetti " qualitativi " della stessa menomazione rispetto alle ammissibili ricadute sul " sentire " e sul "non fare personale" quotidiano del danneggiato : conseguenze " soggettive" , ma suscettibili – con analogo criterio convenzionale - di correlazione rispetto al disvalore funzionale accertato dallo stesso medicolegale. Presupposti valutativi " convenzionali " che gia" da tempo sono stati studiati , approfonditi , condivisi e quindi applicati su larga scala , con adeguato ed apprezzato riscontro operativo extragiudiziario e Giudiziario
3) Sulla base di queste evidenti considerazioni interpretative tecniche ne deriverebbe, peraltro , che le componenti di danno connesse alla " ricaduta sugli aspetti dinamico relazionali personali ", sia per la singola menomazione sia per menomazioni plurime , non hanno alcuna connessione diretta con il grado di invalidita" permanente stimato in sede medicolegale, prevedendo, quest"ultime, necessariamente l"integrazione di differenti presupposti " probatori", peculiari per ogni specifico danneggiato , i quali esulano dalle autonome competenze valutative medicolegali.
Criticita" applicative delle Tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano
Dopo l"avvento, nel 2008 , delle Sentenze "Gemelle " delle Sezioni Unite della Cassazione , che hanno sancito la nascita di un'unica voce di danno alla persona di natura non patrimoniale , è di fatto caduto quel " muro " che aveva condizionato fino all"ora la possibilita del medicolegale di intervenire , con appropiata ed autonoma valenza tecnica ( basata, ovviamente su differenti parametri convenzionali) per una piu esaustiva definizione del danno alla persona di valenza " biologica", onde consentire una equilibrata e non automatica intergrazione dei parametri di inabilita temporanea e di invalidita" permanente con quelli " qualitativi" compatibili con l"effettiva ricaduta " soggettiva " della malattia e della menomazione accertate nella quotidianita di qualsiasi danneggiato " ( la sofferenza lesione/ menomazione correlata")
Tali proposte " innovative " tecniche medicolegali, fondate su oggettive esigenze liquidative del danno alla persona , condizionano la necessita" di una sostanziale revisione del concetto medicolegale di " danno biologico" che , allo stato dell" attuale inquadramento giuridico del " danno non patrimoniale " , risulta superato o comunque di fatto " insufficiente " per una completa definizione tecnica della componente "base" di natura "biologica " del danno alla persona
Infatti il primo adeguamento " liquidativo " del risarcimento del danno non patrimoniale espresso dalle tabelle di Liquidazione del Tribunale di Milano - stante gli erronei presupposti valutativi medicolegali di " danno biologico " , risalenti al 2001 , fondati esclusivamente su parametri di disfunzionalità e sull"equivoco concettuale che gli stessi avessero un rapporto proporzionale anche sul grado di sofferenza soggettiva del danneggiato - ha di fatto riproposto la stessa " anomalia " di automatismo liquidativo , originariamente contestato dalle stesse Sentenze delle Sezioni Unite , reintegrando nel " danno non patrimoniale " una quota risarcitoria per la componente " sofferenza intima " in via esclusivamente proporzionale al solo grado di IP , senza tener conto della frequente mancanza di correlazione diretta tra semplice parametro di " disfunzionalita biologica" ed effettiva sofferenza intrinseca di qualsiasi danneggiato rispetto alla tipologia della lesione e della menomazione accertate in sede medicolegale : cio" in particolare per condizioni di menomazione di medio – lieve entita" , che rappresentano la maggior parte dei danni a persona di riscontro valutativo tecnico medicolegale. ( vedi al riguardo le casistiche valutative del grado di sofferenza intrinseca lesione/menomazione correlate della Societa" Medicolegale Triveneta 2009-2015 )
L"equivoco interpretativo del " danno biologico di lieve entita""
La mancata revisione del concetto medicolegale di " danno biologico ", rispetto alle mutate esigenze liquidative del " danno non patrimoniale" , ha avuto una anomala ricaduta interpretativa medico-giuridica soprattutto in contesto di lesioni di lieve entita, di interesse RC auto e per l" ambito di Responsabilita" Sanitaria , ove il raffronto delle singole voci di invalidita" biologica permanente previste dal bareme di Legge ( annesso al Dl 3/7/2003 , in epoca in cui sussisteva la autonoma liquidazione del danno morale) non puo" di per se" giustificare una " automatica ed integrale corrispondenza liquidativa " per analoghe fattispecie di "danno non patrimoniali " di lieve entita"
Ulteriore momento di " confusione " interpretativa medico –giuridica è rappresentato dal principio espresso dalla Sentenza n 345/2014 della Corte Costituzionale , che avrebbe sancito che – nei casi di lesioni di lieve entita" ( fino al 9% di IP ) – la componente di " sofferenza soggettiva " risulterebbe ricompresa nel " danno biologico " , senza tener conto che le singole voci tabellate del Bareme di legge quasi mai prevedono parametri indicativi e / o distintivi del grado di " sofferenza intrinseca " della menomazione , ad eccezione delle effettive microinvalidita" ( comprese generalmente entro stime del 3%), ove , per effettiva definizione tabellare , il presupposto dell" invalidita" si basa , pressochè esclusivamente , su condizioni disfunzionali soggettive ( prevalemtemente esiti dolorosi o condizioni similari ), pur anche compatibili con la lesione originaria , ma sostanzialmente prive di apprazzabile o significativa valenza " disfunzionale "
Sussistendo dunque l"anomalia di base dell" attuale concetto di " danno biologico " ( risalente al 2001 ) rispetto alle mutate esigenze liquidative del danno " non patrimoniale " , ne deriverebbe l" evidente inapplicabilità dell"attuale Bareme di legge per i danni biologici fino al 9% di IP , da cui la necessita" di un adeguamento valutativo tecnico della vigente Tabella idoneo ad integrare anche la "componete di sofferenza intrinseca – menomazione correlata ",quale oggettivo e costante parametro medicolegale del danno a persona , a prescindere dal contesto liquidativo concernente gli "aspetti dinamico relazionali peculiari del danneggiato" , come tali afferenti a differenti riscontri probatori e quindi autonomamente e distintamente vincolati ai presupposti risarcitori dell" art 139 della legge 209/200
Un ultimo aspetto dell" " equivoco " interpretativo medico-giuridico: L"anomalia liquidativa della inabilita" temporanea in ambito Rc auto e sanitaria
Qualsiasi specialista medico legale è consapevole che non sussiste alcun rapporto prestabilito tra entità e decorso della lesione e conseguente valutazione dell"invalidità permanente biologica.
La comune esperienza medico legale insegna che eventi lesivi significativi, pur evolvendo in modo similare (quindi con determinazione di periodi di IT definibili tecnicamente, sia sotto il profilo cronologico che qualitativo, in modo pressoché uguale) possono stabilizzarsi con postumi superiori od inferiori al fatidico 9% di invalidità permanente, derivandone una evidente illogicità tecnica nell"applicazione di differenti paramatri di liquidazione della inabilità temporanea a seconda se la lesione si stabilizza con postumi invalidandi inferiori o superiori al fatidico 9%
Ciò comporta quindi che i parametri di liquidazione della inabilità temporanea biologica, invece di ancorarsi all"effettiva entità ed evoluzione della "lesione – malattia" vengono erroneamente rapportati, nella normativa vigente, ad un limite di variabilità disfunzionale menomativa (soglia del 9% di IP) che contrasta con l"effettivo valore probatorio e risarcitorio del "danno – conseguenza" connesso all"inabilità temporanea biologica che – allo stato – si diversificherebbe, sostanzialmente, in misura inversamente proporzionale al grado di "fortuna o sfortuna" del danneggiato nell"essere guarito con IP superiori od inferiori al 9%, indipendentemente dall"effettiva conseguenza di danno alla persona patita dall"epoca della lesione alla sua stabilizzazione.
Analoga problematica si pone, ovviamente, per la stima della "sofferenza intrinseca – lesione correlata": parametro necessario per gli opportuni assestamenti liquidativi della componente " soggettiva del danno alla persona ", necessaria per una liquidazione completa , integrale e non automatica anche della inabilità temporanea biologica.
Conclusioni
Alla luce delle citate criticita" interpretative appare sempre piu pressante ed improcrastinabile una sostanziale " revisione " del concetto medicolegale di " danno biologico" ai fini di una piu adeguata definizione del danno alla persona, nel contesto del piu" estensivo " danno non patrimoniale"
Dott Enrico Pedoja
medicolegale
SMLT